Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 03.04.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 79/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Yvonne Messi
ricorrente
E
Controparte_1
, con sede legale in Roma, in persona del
[...]
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Annamaria Corcione resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 16.01.2024 e ritualmente notificato,
conveniva in giudizio l' , innanzi all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse accertata l'origine professionale della patologia “protrusione discale lombare L3-S1” da cui è affetto, con condanna dell'Istituto alla corresponsione delle dovute provvidenze economiche
(aggiuntive rispetto a quelle già riconosciute per il deficit acustico
percentuale di menomazione del 3%), oltre interessi e refusione delle spese di lite.
Il ricorrente, in particolare, esponeva di aver lavorato come carpentiere metalmeccanico dal 1983 al 2015 in qualità di titolare dell'impresa artigiana Cosmon s.n.c. di e Controparte_2
dal 2015 fino al 2022 alle dipendenze della società Costruzioni
Meccaniche Barbetta Cesare s.r.l., svolgendo mansioni che comportavano la movimentazione manuale di carichi come dettagliatamente indicato in ricorso e che comportavano un sovraccarico biomeccanico del rachide;
insisteva per l'accoglimento delle su rassegnate conclusioni.
In data 18.03.2024, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1
domanda avversaria in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto;
l'Istituto, in particolare, sosteneva l'assenza di prova delle lavorazioni compiute dal ricorrente, dell'esposizione a rischio e la conseguente mancata prova dell'origine professionale della patologia di cui lo stesso asserisce di essere affetto.
Il Giudice conduceva l'attività istruttoria ritenuta necessaria per la definizione della lite, mediante l'escussione dell'unico teste richiesto e, sulla scorta delle risultanze della prova orale, disponeva
CTU medico-legale.
All'udienza del 03.04.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta – esaminati gli scritti pervenuti, definiva il giudizio con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento.
***
Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze della prova orale, esaminata la relazione del CTU nominato, è possibile affermare che il ricorrente è affetto da spondilodiscopatia degenerativa multipla rachide lombare (protrusioni discali L3-S1), (con)causalmente collegata all'attività lavorativa espleetata di carpentiere meccanico.
Il CTU ha accertato, sulla scorta della documentazione versata agli atti e delle testimonianze raccolte a cui si fa espresso rinvio, che il sig. , durante la sua vita lavorativa ha svolto attività Pt_1
comportanti movimentazione manuale di carichi con sovraccarico biomeccanico del rachide lombare.
Il teste , fratello e collega del ricorrente, ha Controparte_2 affermato: “[il ricorrente]
Lo specialista nominato ha concluso per il riconoscimento della spondilodiscopatia degenerativa multipla rachide lombare
(protrusioni discali L3-S1), per un danno del 7% che, conglobato con il danno già riconosciuto da , determina una CP_1
menomazione complessiva del 13%; conclusione peritale cui si aderisce ha integralmente aderito il TP ricorrente e contestata dal
TP ; in proposito il CTU ha confermato le proprie CP_1
conclusioni asserendo che “l'attività svolta dal ricorrente dal 1983 fino alla data di pensionamento è stata di artigiano ed operaio carpentiere metalmeccanico;
che nella cartella di rischio già nel
2015 viene segnalata lombalgia episodica senza indicazione a prescrizioni o limitazioni da parte del medico competente e che nella cartella di rischio del 9/2022 viene segnalato peggioramento della discopatia alla RMN con consigli organizzativi ma non prescrizioni o limitazioni”, rispondendo congruamente ai dubbi del
TP . CP_1
Alla relazione del CTU si fa espresso rinvio ed è da intendersi qui integralmente richiamata.
Nulla osta, pertanto, al riconoscimento al ricorrente delle provvidenze economiche di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dell'indennizzo dovuto dall' dal primo giorno CP_1
del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed interessi dal 121esimo giorno. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Quelle di CTU si pongono a carico dell e si CP_1
liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- dichiara l'origine professionale della malattia di cui agli atti in quanto eziologicamente collegata alla natura delle prestazioni lavorative espletate;
- dichiara pari al 13% il grado di inabilità complessivo conglobato derivato dalle malattie professionali;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente le provvidenze CP_1 economiche di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi legali dal 121esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
- condanna l' a pagare le spese di lite che si liquidano in € CP_1
1.800,00, oltre accessori come per legge;
pone a carico dell' CP_1
le spese di CTU che si liquidano con separato decreto.
Così deciso in Bergamo, il 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta