Sentenza 17 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16041 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato LEONIDA CARNEVALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA LUCCA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 388/01 del Giudice di pace di LUCCA, depositata il 22/06/01 - R.G.N. 1922/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/04 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Giudice di pace di Lucca ha rigettato l'opposizione proposta da RU NI contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale, in data 19 settembre 2000, la Prefettura di Lucca aveva irrogato al NI la sanzione amministrativa di lire 22. 543. 200 per la violazione dell''art. 6, paragafo, 1 comma 1 del regolamento CEE n. 3820 /1985. Il Giudice di pace ha disatteso il motivo di opposizione con il quale il NI aveva lamentato che nell'ordinanza non fosse stata riportata la dovuta corrispondenza in euro della somma ingiunta, come previsto dall'art. 51 del d.lgs 213/98. Contro questa sentenza RU NI ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso denunziando "erronea applicazione di legge" il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto che a norma dell'art. 2 del regolamento CE 974/98, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro il quale pertanto da quella data, non è moneta di mero conto ma moneta con corso legale e potere liberatorio illimitato,non avendo rilevanza che essa ancora non circolasse, esistendo una moltitudine di sostituti della stessa come assegni, bonifici etc.
Quindi l'ordinanza, non esprimente l'importo in euro, contrariamente all'avviso della sentenza impugnata era illegittima, perché aveva privato il ricorrente di una facoltà di pagamento.
Il ricorso è infondato, dal momento che la sentenza si è sostanzialmente uniformata al principio già affermato da questa Corte, e che qui va ribadito, secondo cui in relazione al periodo in cui l'euro non era ancora in circolazione non sussisteva un obbligo per l'amministrazione di indicare nelle ordinanze - ingiunzioni l'importo della sanzione amministrativa sia in lire che in euro, non essendo in particolare un tale obbligo ricavabile dall'art. 51 del d.lgs 213 del 1999, dal quale al contrario si desume che l'unica indicazione richiesta relativa all'ammontare della sanzione era quella in lire, da intendersi implicitamente rappresentativa del controvalore in euro, calcolabile mediante un rinvio al tasso di conversione fissato nell'ordinamento comunitario e relativo alla moneta unica europea (Cass. 15 gennaio 2003, n. 528). In conclusione, il ricorso deve esser rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese relative al presente giudizio. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2004