Rigetto
Sentenza 17 settembre 2021
Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2022, n. 11741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 11741 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/12/2022
N. 11741/2022REG.PROV.COLL.
N. 02507/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2507 del 2022, proposto da d.L. Engeneering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
il Comune di Ruvo di Puglia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rossella Chieffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vania Romano in Roma, viale Mazzini n. 6;
nei confronti
della Cooperativa Casa Ridente e della Cooperativa a r.l. Ginestra in liquidazione, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 6323 del 17 settembre 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia, della Cooperativa Casa Ridente e della Cooperativa a r.l. Ginestra in liquidazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il consigliere Claudio Tucciarelli e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Bavaro, Gaia Stivali, su delega dell’avvocato Rossella Chieffi, e Ciro Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società d.L. Engeneering s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 6323/2021, nella parte in cui avrebbe erroneamente respinto l’appello proposto e confermato la sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione terza, n. 477/2020, con la quale il primo giudice aveva rigettato il ricorso dichiarandolo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ad esclusione del solo capo n. 17 della stessa sentenza - e del relativo dispositivo - con cui lo stesso T.a.r. aveva, invece, condannato il Comune appellato al pagamento delle spese di lite.
2. La vicenda può essere così sintetizzata.
Con ricorso in riassunzione innanzi al T.a.r. per la Puglia, la società d.L. Engeneering s.r.l., proprietaria di un terreno illegittimamente espropriato dal Comune di Ruvo di Puglia nel 1997 nell’ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, aveva ottenuto l’annullamento nel 1999, con sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1671/1999 passata in giudicato, degli atti comunali relativi alla citata espropriazione, ivi inclusa la dichiarazione di pubblica utilità, stante la mancanza della fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di esproprio.
Nel 2006, la società aveva poi citato in giudizio il Comune e due cooperative edilizie innanzi al giudice ordinario (tribunale di Bari, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia) per ottenere la condanna alla restituzione del suolo illecitamente espropriato e al risarcimento del danno subito.
Dopo che il tribunale aveva declinato la propria giurisdizione con sentenza impugnata e successivamente confermata dalla corte d’appello di Bari e infine dalla Cassazione nel 2016 (sentenza n. 15284/2016), la società aveva adito il T.a.r. per la Puglia chiedendo: la restituzione del terreno illegittimamente occupato; in subordine, laddove vi fosse stato ostacolo, la condanna al ristoro del pregiudizio economico, quantificato nella misura del valore di mercato del bene illegittimamente sottratto alla disponibilità del legittimo proprietario, pari a euro 3.990.000; la condanna al pagamento del lucro cessante.
Nel frattempo, il Comune di Ruvo di Puglia aveva adottato, nel 2013, la determinazione con la quale aveva acquisito al proprio patrimonio indisponibile il terreno de quo , ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001.
La predetta determinazione è stata impugnata dalla società dinanzi al T.a.r. per la Puglia che, con sentenza n. 233 del 2020, passata in giudicato: ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, con riguardo alla domanda relativa alla corretta quantificazione dell’indennità di acquisizione; ha respinto nel merito le ulteriori censure.
Il medesimo T.a.r. per la Puglia, Sezione III, con la sentenza n. 477 del 2020, decidendo il ricorso in riassunzione avverso il Comune di Ruvo di Puglia e nei confronti della Cooperativa edilizia "Casa Ridente" e della Cooperativa edilizia "Ginestra" per la restituzione del terreno in questione e per la condanna al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente nella misura di euro 3.990.000, derivante dalla perdita di proprietà del suolo illecitamente ablato, o dell’altra somma eventualmente ritenuta di giustizia, nonché per la condanna delle parti intimate al pagamento in favore della società ricorrente del lucro cessante: a) ha riconosciuto la sussistenza della propria giurisdizione sulle domande di restituzione e di risarcimento in quanto proposte in riassunzione (conformemente a quanto statuito dalla Cassazione S.U., con sentenza n. 152846/2016), in un momento anteriore al definitivo scrutinio di legittimità del provvedimento di acquisizione sanante impugnato con il ricorso n.r.g. 534/2013, innanzi al medesimo Tribunale; b) ha ritenuto, ai fini della decisione, assorbenti i profili di sopravvenuta carenza di interesse sia della domanda restitutoria sia della domanda risarcitoria, alla luce del provvedimento comunale di acquisizione sanante del suolo oggetto della procedura espropriativa (la deliberazione n. 40/24 del 2013), autonomamente impugnato in altro giudizio e ritenuto dal medesimo T.a.r. pienamente legittimo, con la sentenza n. 233/2020; c) ha rilevato che l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante aveva determinato l'irreversibile trasformazione della situazione di fatto e di diritto sottesa alle originarie domande di restituzione e di risarcimento, in guisa tale da rendere, all’attualità, del tutto priva di qualsiasi utilità la decisione giurisdizionale in ordine alle stesse, atteso che l’indennità e il ristoro ex art. 42- bis , commi 1 e 3, del d.P.R. n. 327/2001 risultavano comprensivi delle voci del valore venale (pregiudizio patrimoniale), del pregiudizio non patrimoniale e dell’interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione illegittima dei suoli; d) ha inoltre rilevato che le questioni relative alla esatta quantificazione della indennità, ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; e) ha quindi rigettato la diversa interpretazione, sostenuta dalla società ricorrente e volta a riconoscere la sussistenza dell’interesse allo scrutino della domanda risarcitoria, in quanto essa avrebbe comportato una non consentita duplicazione delle poste risarcitorie che il legislatore, invece, ha inteso soddisfare attraverso la determinazione delle singole voci dell’indennità ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, peraltro effettivamente quantificate nel provvedimento di acquisizione sanante, il cui indennizzo risultava parzialmente versato alla ricorrente; f) ha conclusivamente dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, compensando le spese con le altre parti resistenti.
La società ha quindi proposto appello nel 2020, ritenendo che permarrebbe il pieno interesse dell’appellante alla definizione del gravame per vedersi riconoscere la restante somma (rispetto a quella versata dal Comune e considerata un acconto), spettante a titolo risarcitorio per l’illegittima espropriazione dei suoli, stante l’erroneo calcolo eseguito dal Comune per quantificare la somma da corrispondere a titolo di ristoro del pregiudizio patrimoniale (circa euro 56 al metro quadro), anziché la maggiore somma, pari a euro 276 al metro quadro; inoltre, permarrebbe l’interesse dalla società a vedersi riconoscere la voce risarcitoria del lucro cessante.
Si sono costituiti nel giudizio di appello il Comune di Ruvo di Puglia e le due cooperative intimate.
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 6323/2021:
- ha disatteso la richiesta, avanzata dall’appellante nella memoria di replica, di sospensione del giudizio in attesa della sentenza della corte d’appello di Bari sul valore venale dei terreni de quibus , quale base di calcolo per la determinazione della posta risarcitoria a titolo di lucro cessante, che avrebbe costituito l’oggetto specifico, invece, del giudizio dinanzi al g.a.;
- ha rilevato che la pubblica amministrazione, adottando il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 e rientrando quindi nella legalità dell’ agere pubblico, non è più soggetta a domande di risarcimento del danno che, in quanto tali, presuppongono una situazione fattuale non conforme al diritto, potendo invece il privato proprietario richiedere la liquidazione delle somme, di natura indennitaria, a ristoro sia del pregiudizio patrimoniale (per danno emergente e per lucro cessante), sia del danno non patrimoniale, nella misura e nei limiti stabiliti dal predetto art. 42- bis , tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 del suddetto articolo;
- ha tratto la conseguenza che il giudizio innanzi alla corte d’appello di Bari, relativamente alla esatta quantificazione dell’indennizzo dovuto alla d.L. Engeneering ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, non esplicava alcun effetto sul giudizio dinanzi al g.a., stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia ; pertanto, ha escluso che sussistesse ragione per sospendere il giudizio o per differirne la conclusione;
- ne ha ulteriormente derivato che l’adozione, da parte del Comune di Ruvo di Puglia, della determinazione acquisitiva n. 40/24 del 31 gennaio 2013, la cui legittimità era stata cristallizzata dal giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 233 del 2020, aveva fatto venire meno l’interesse alla coltivazione del giudizio;
- ha quindi respinto l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
3. Il ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato. Sezione Quarta, n. 6323/2021è affidato ai seguenti motivi, ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. per error facti .
Avrebbe errato la sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui la decisione si fonderebbe sulla supposizione che la corresponsione delle somme da parte del Comune sia avvenuta a saldo, mentre ciò costituirebbe erronea percezione di un dato fattuale e/o processuale inesistente e/o non corrispondente alla realtà, atteso che tale pagamento sarebbe avvenuto esclusivamente a titolo di acconto perché 1) tale sarebbe stata la volontà inequivocabilmente manifestata dalla società nei confronti del Comune, sia perché 2) ciò troverebbe comunque piena dimostrazione nelle comunicazioni trasmesse, all’uopo, allo stesso Comune.
Sussisterebbero, ad avviso della ricorrente, tutti gli elementi propri del vizio revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.: presenza nei documenti di causa; errata supposizione di un fatto; incontrovertibile esclusione della verità di tale fatto; tale fatto non avrebbe costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
4. Si sono costituiti il Comune di Ruvo di Puglia e le cooperative Casa Ridente e la Cooperativa a r.l. Ginestra in liquidazione, resistendo.
5. Con propria memoria, la società ha chiesto la sospensione del presente giudizio, in ragione dell’asserito rapporto di pregiudizialità con il giudizio dinanzi alla Cassazione proposto dalla società avverso la sentenza con cui la corte di appello di Bari aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso della medesima società per la quantificazione dell’indennità di esproprio.
6. All’udienza pubblica del 6 ottobre 2022, il legale del Comune ha eccepito la tardività del deposito da parte della ricorrente, il 22 settembre 2022, del documento relativo al ricorso per cassazione del 20 aprile 2022.
7. Alla medesima udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, il Collegio rileva che, come eccepito dal Comune, il deposito, avvenuto il 22 settembre 2022, di parte ricorrente del documento relativo al ricorso per cassazione è tardivo. Infatti, l’art. 73 c.p.a. prevede che i documenti possono essere prodotti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza e tale termine è stato ampiamente superato dalla parte ricorrente.
I termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione della estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54, comma 1, dello stesso c.p.a. neanche invocato nella specie dalla parte interessata (così Consiglio di Stato, sez. V, n. 1970 del 2011; sez. IV, n. 916 del 2013).
Il deposito è comunque tardivo anche nel caso in cui la controversia in esame venga ricondotta alla fattispecie di giudizio abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.
Pertanto, di tale documento non può tenersi conto ai fini della decisione.
9. Il Collegio ritiene che non possa essere riconosciuta la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio dedotto dalla ricorrente.
Infatti, anche nell’appello su cui ha deciso la Sezione con la sentenza ora oggetto del ricorso per revocazione, la società faceva più volte riferimento alla propria pretesa (v. par. III.1, pp. 11 ss. dell’appello n.r.g. 9737/2020) che il provvedimento comunale disponesse solamente un acconto.
Questa Sezione, con la sentenza n. 6323/2021, di cui è chiesta la revocazione, ha palesemente tenuto conto di tutti i motivi di appello, ivi compreso quello posto ora alla base del ricorso per revocazione.
Infatti, tale sentenza ha prima (cfr. § 6) conto dell’impugnazione della d.L. Engeneering avverso la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in particolare, dell’assunto dell’appellante circa la sussistenza dell’interesse alla decisione della causa pur dopo l’avvenuta acquisizione sanante da parte del Comune, fondato sul conseguimento della somma da parte della società solo a titolo di acconto sulla maggior somma azionata in giudizio, senza pertanto volervi affatto rinunciare.
La medesima sentenza ha poi ribadito in linea generale che, per costante giurisprudenza, le somme che la pubblica amministrazione è tenuta a liquidare e a pagare (o, in mancanza di accettazione, a depositare), per pervenire alla acquisizione del bene ai sensi dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 al proprio patrimonio indisponibile, hanno natura indennitaria e non risarcitoria, e che tale natura deve essere affermata non solo in relazione alle somme qualificate dallo stesso legislatore come “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale” per la perdita della proprietà del bene immobile, ma anche in relazione all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'immobile, menzionato al comma 3 dell'art. 42- bis che ne prevede il pagamento a titolo risarcitorio. La sentenza ha poi confermato che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di "acquisizione sanante" ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 e, pertanto, il giudizio innanzi alla corte d’appello di Bari, relativamente alla esatta quantificazione dell’indennizzo dovuto alla d.L. Engeneering, non esplica alcun effetto sul giudizio, stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia .
Infine, la sentenza ha precisato che non si può pervenire a diverse conclusioni argomentando sul fatto che il giudizio concerneva la (asserita) diversa domanda di condanna del Comune (in solido con le cooperative intimate) al risarcimento del danno sub specie di lucro cessante e che tale posta risarcitoria non sarebbe ricompresa – secondo l’appellante – tra quelle previste dal citato art. 42- bis . Infatti – ha ulteriormente chiarito la sentenza - la pubblica amministrazione, adottando il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e rientrando quindi nella legalità dell’ agere pubblico, non è più soggetta a domande di risarcimento del danno che, in quanto tali, presuppongono una situazione fattuale non conforme al diritto, potendo invece il privato proprietario richiedere il ristoro sia del pregiudizio patrimoniale (per danno emergente e per lucro cessante), sia del danno non patrimoniale, nella misura e nei limiti stabiliti dal predetto articolo 42- bis , tenuto conto altresì di quanto previsto dal comma 3 del suddetto articolo in ordine ai criteri peculiari di determinazione del quantum nei casi in cui il provvedimento acquisitivo concerna terreni edificabili e alla possibilità della prova di una diversa entità del danno, anche con riguardo alla determinazione del lucro cessante, per il periodo di pregressa occupazione illegittima.
Le citate argomentazioni della sentenza di questa Sezione n. 6323/2021 hanno palesemente carattere assorbente rispetto alle censure della società appellante, ivi compresa quella relativa al carattere di acconto dei pagamenti effettuati dal Comune.
10. Per le ragioni esposte, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo, tenuto conto dell’attività processuale posta in essere dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 2507/2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Ruvo di Puglia, alla Cooperativa Casa Ridente e alla Cooperativa a r.l. Ginestra in liquidazione le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 10.000 (euro diecimila) - di cui € 5.000 al Comune di Ruvo di Puglia ed € 2.500 a ciascuna delle due cooperative - oltre oneri di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Claudio Tucciarelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Tucciarelli | Ermanno de Francisco |
IL SEGRETARIO