Articolo 2 della Legge 2 novembre 1955, n. 1117
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 dicembre 1955
>
Versione
19 agosto 2004
Art. 2.
Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa italiana, ai Governi ed ai Comandi truppe dell'Eritrea e della Libia, dal regio decreto 3 settembre 1926, numero 1608 , modificato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901 , con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630 , dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786 , anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496 , e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 , nonche' da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potra' provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, che si avvarranno, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme predette. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 22 luglio 2004, n. 194 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari gia' dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117 , e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum di cui al comma 2".
Entrata in vigore il 19 agosto 2004