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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/11/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Merlino Claudia Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 4081/2025 pendente fra:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/05/1972, residente in [...]3 ed elettivamente domiciliata in Novi Ligure (AL), viale A. Saffi 38/5 presso l'Avv. Patrizia
RO (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
E
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3 residente in [...]3 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. (C. F. ), in Genova, Via CP_1 C.F._4
Roma 11/6 che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
NI NN GI, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 14.10.2025
Conclusioni del PM: come da atto di intervento del 26.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal coniuge alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Parte_2
Rilevato che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto accordo circa le condizioni della loro separazione e che all'udienza del 14.10.2025 le stesse, comparse personalmente, assistite dai propri difensori, hanno dichiarano di volersi separare consensualmente alle condizioni che sono state specificate a verbale di tale udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 13.04.2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione sono nati a Genova i due figli, , in data 04.08.2003 e Per_1
, in data 15.09.2008; Per_2
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.05.1972
E
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
autorizzandoli a vivere separati, portandosi reciproco rispetto e
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Il marito ha Parte_2
già rilasciato l'abitazione coniugale e trasferirà altresì la propria residenza anagrafica entro il termine di gg. 10 da oggi e entro tale data procederà alla consegna delle chiavi della casa coniugale;
2) La figlia minore (nata il [...]) rimane affidata ad Per_2 entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso e con collocazione abitativa prevalente presso la madre in Genova, Via Priaruggia 60/3.
Le decisioni di maggiore rilevanza relative alla figlia stessa saranno prese congiuntamente dai genitori che si impegnano in punto alla massima collaborazione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 3) Attesa l'età la relazione di con il padre sarà libera secondo il reciproco Per_2 gradimento.
4) L'appartamento già di abitazione coniugale, sito in Genova Via Priaruggia 60/3, in comproprietà dei coniugi, rimane assegnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies cc alla moglie . Le parti concordano che Controparte_3 [...]
potrà continuare ad utilizzare la cantina pertinenziale all'appartamento. Pt_2
5) I ratei mensili del mutuo gravante sull'abitazione già coniugale sita in Genova
Via Priaruggia 60/3, cointestato ai coniugi, verranno pagati dai coniugi in ragione della metà per ciascuno. Le parti si impegnano ad estinguere il conto corrente comune sul quale vengono addebitate le rate del mutuo, mutuo che verrà addebitato sul conto del signor con obbligo della signora di Pt_2 Pt_1 procedere al pagamento della quota di sua pertinenza entro il giorno 12 di ogni mese.
6) contribuirà al mantenimento della moglie Parte_2 Controparte_3
mediante il versamento dell'assegno mensile di € 200,00. Detto assegno da versarsi a mezzo bonifico bancario permanente entro i primi dieci giorni di ogni mese sarà soggetto alla rivalutazione automatica annuale in base agli indici istat di legge (primo aggiornamento mese novembre 2026, indice base mese ottobre
2025).
7) contribuirà al mantenimento dei figli , maggiorenne ma Parte_2 Per_1 economicamente non autosufficiente, e mediante il versamento alla Per_2
madre dell'assegno mensile di € 1000,00 (500,00 € per ciascun Controparte_3 figlio). Detti assegni da versarsi a mezzo bonifico bancario permanente entro i primi dieci giorni di ogni mese saranno soggetti alla rivalutazione automatica annuale in base agli indici istat di legge (primo aggiornamento mese novembre
2026, indice base mese ottobre 2025).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 8) Le spese straordinarie relative ai figli e , saranno a carico dei Per_1 Per_2 genitori nelle rispettive percentuali del 65%, a carico del padre, e del 35%, a carico della madre.
Con riferimento alle spese sanitarie si conviene che, in ragione della copertura assicurativa della quale usufruisce in forza del proprio rapporto Parte_2
lavorativo, i genitori concorreranno nella misura sopra indicata (65% a carico del padre, 35% a carico della madre) alle sole spese sanitarie che non saranno coperte e/o rimborsate dall'assicurazione stessa.
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate, le parti faranno riferimento al verbale ex art 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016, da intendersi integralmente richiamato;
le parti danno atto che nelle spese straordinarie sono incluse anche quelle relative alle cure veterinarie per gli animali domestici presenti attualmente nella casa coniugale.
Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta da quest'ultimo.
9) Le parti convengono che l'assegno unico per la figlia venga richiesto Per_2
e percepito integralmente dalla madre . Controparte_3
10) si impegna a trasferire a proprie spese alla moglie Parte_2 CP_3
lo scooter YADEA TG FB93814 alla stessa già in uso.
[...]
11) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro equipollente documento valido per l'espatrio.
12) Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione, dedotta e/o deducibile nel presente giudizio.
13) Le spese e competenze del procedimento rimangono tra le parti integralmente compensate.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Spese del giudizio integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Anno 2002, Numero 45, Parte II, Serie
A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Merlino Claudia Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 4081/2025 pendente fra:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/05/1972, residente in [...]3 ed elettivamente domiciliata in Novi Ligure (AL), viale A. Saffi 38/5 presso l'Avv. Patrizia
RO (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
E
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3 residente in [...]3 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. (C. F. ), in Genova, Via CP_1 C.F._4
Roma 11/6 che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
NI NN GI, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 14.10.2025
Conclusioni del PM: come da atto di intervento del 26.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal coniuge alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Parte_2
Rilevato che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto accordo circa le condizioni della loro separazione e che all'udienza del 14.10.2025 le stesse, comparse personalmente, assistite dai propri difensori, hanno dichiarano di volersi separare consensualmente alle condizioni che sono state specificate a verbale di tale udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 13.04.2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione sono nati a Genova i due figli, , in data 04.08.2003 e Per_1
, in data 15.09.2008; Per_2
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.05.1972
E
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
autorizzandoli a vivere separati, portandosi reciproco rispetto e
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Il marito ha Parte_2
già rilasciato l'abitazione coniugale e trasferirà altresì la propria residenza anagrafica entro il termine di gg. 10 da oggi e entro tale data procederà alla consegna delle chiavi della casa coniugale;
2) La figlia minore (nata il [...]) rimane affidata ad Per_2 entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso e con collocazione abitativa prevalente presso la madre in Genova, Via Priaruggia 60/3.
Le decisioni di maggiore rilevanza relative alla figlia stessa saranno prese congiuntamente dai genitori che si impegnano in punto alla massima collaborazione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 3) Attesa l'età la relazione di con il padre sarà libera secondo il reciproco Per_2 gradimento.
4) L'appartamento già di abitazione coniugale, sito in Genova Via Priaruggia 60/3, in comproprietà dei coniugi, rimane assegnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies cc alla moglie . Le parti concordano che Controparte_3 [...]
potrà continuare ad utilizzare la cantina pertinenziale all'appartamento. Pt_2
5) I ratei mensili del mutuo gravante sull'abitazione già coniugale sita in Genova
Via Priaruggia 60/3, cointestato ai coniugi, verranno pagati dai coniugi in ragione della metà per ciascuno. Le parti si impegnano ad estinguere il conto corrente comune sul quale vengono addebitate le rate del mutuo, mutuo che verrà addebitato sul conto del signor con obbligo della signora di Pt_2 Pt_1 procedere al pagamento della quota di sua pertinenza entro il giorno 12 di ogni mese.
6) contribuirà al mantenimento della moglie Parte_2 Controparte_3
mediante il versamento dell'assegno mensile di € 200,00. Detto assegno da versarsi a mezzo bonifico bancario permanente entro i primi dieci giorni di ogni mese sarà soggetto alla rivalutazione automatica annuale in base agli indici istat di legge (primo aggiornamento mese novembre 2026, indice base mese ottobre
2025).
7) contribuirà al mantenimento dei figli , maggiorenne ma Parte_2 Per_1 economicamente non autosufficiente, e mediante il versamento alla Per_2
madre dell'assegno mensile di € 1000,00 (500,00 € per ciascun Controparte_3 figlio). Detti assegni da versarsi a mezzo bonifico bancario permanente entro i primi dieci giorni di ogni mese saranno soggetti alla rivalutazione automatica annuale in base agli indici istat di legge (primo aggiornamento mese novembre
2026, indice base mese ottobre 2025).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 8) Le spese straordinarie relative ai figli e , saranno a carico dei Per_1 Per_2 genitori nelle rispettive percentuali del 65%, a carico del padre, e del 35%, a carico della madre.
Con riferimento alle spese sanitarie si conviene che, in ragione della copertura assicurativa della quale usufruisce in forza del proprio rapporto Parte_2
lavorativo, i genitori concorreranno nella misura sopra indicata (65% a carico del padre, 35% a carico della madre) alle sole spese sanitarie che non saranno coperte e/o rimborsate dall'assicurazione stessa.
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate, le parti faranno riferimento al verbale ex art 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016, da intendersi integralmente richiamato;
le parti danno atto che nelle spese straordinarie sono incluse anche quelle relative alle cure veterinarie per gli animali domestici presenti attualmente nella casa coniugale.
Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le abbia anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta da quest'ultimo.
9) Le parti convengono che l'assegno unico per la figlia venga richiesto Per_2
e percepito integralmente dalla madre . Controparte_3
10) si impegna a trasferire a proprie spese alla moglie Parte_2 CP_3
lo scooter YADEA TG FB93814 alla stessa già in uso.
[...]
11) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro equipollente documento valido per l'espatrio.
12) Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione, dedotta e/o deducibile nel presente giudizio.
13) Le spese e competenze del procedimento rimangono tra le parti integralmente compensate.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Spese del giudizio integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Anno 2002, Numero 45, Parte II, Serie
A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6