Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 430
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza di legittimazione ad agire del liquidatore in proprio

    La Corte ha ritenuto che il liquidatore, agendo in proprio, non avesse un interesse concreto e attuale a impugnare la cartella, poiché la stessa era intestata alla società estinta e lui era solo il destinatario della notifica. Pertanto, il ricorso in proprio è stato dichiarato inammissibile.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria nei confronti della società

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel merito nei confronti della società, poiché l'unica eccezione sollevata riguardava la mancata notifica di atti presupposti, che è risultata documentalmente provata, trattandosi di somme dichiarate e non versate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 430
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 430
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo