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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3436/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 - 20121 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
NT Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3742/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 29/09/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2024 00513261 82 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 451/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella a questa l'Ufficio DP 2 Milano la sentenza n. 3742/2025 della Corte di primo grado con la quale è stato accolto il ricorso del sig. Resistente_2 in proprio e quale legale rappresentante ( liquidatore) della società NT SR in AZ avverso cartella di pagamento Iva ed altro anno 2022.
Non si è costituita parte appellata.
Alla pubblica udienza in data 24 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni della parte costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei soli confronti della società NT SR in AZ .
Il primo Giudice ha affermato che :"letto il ricorso e i relativi allegati, visto il provvedimento impugnato, lette le controdeduzioni e i relativi allegati, viste le norme di riferimento e la relativa giurisprudenza di legittimità sul punto ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento. Preliminarmente si ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla parte resistente ADER non possa comportare l'estromissione dal giudizio, in quanto la stessa parte ha concluso con una richiesta di rigetto del ricorso perché afferma di aver operato legittimamente.
La cartella impugnata deriva dal controllo automatico ex art. 54-bis del Dpr n. 633/72 sul Modello Iva 2023 (a.i. 2022) della società NT SRL in AZ dal 08/07/2021 e cancellata in data 20/04/2023.
La lettura della cartella, come allegata dalla parte ricorrente evidenzia come la stessa risulti intestata alla società NT SRL – società cancellata dal 20.04.2023 e per essa al suo ultimo legale rappresentante Resistente_2. Un tanto, come affermato dalla resistente ADE nelle proprie controdeduzioni, nei confronti del sig. Resistente_2 in virtù della carica di ultimo rappresentante legale della cessata e non in quanto coobbligato della stessa.
Il ricorso invero è stato depositato da Resistente_2 in proprio e in qualità di liquidatore della società e del resto la notifica della cartella è del 02.04.2025, mentre la società risulta cancellata sin dall'anno 2023.
Il Codice civile stabilisce che, una volta approvato il bilancio finale di AZ, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495 c. 1 c.c.). Ne consegue, che conoscendo l'Ufficio la cancellazione della società , avrebbe dovuto notificare la cartella contenente la pretesa pro anno 2022 , ai soci e non è dato sapere se Resistente_2 lo fosse o meno. Alla luce di quanto precede, si ritiene che sussista la legittimazione ad agire dell'odierno ricorrente, in considerazione che egli, dopo la cancellazione rivestiva la funzione di liquidatore della stessa società e una sua inerzia si sarebbe sìtradotta nella definitività del provvedimento.
Del resto, egli eccepisce la non debenza della richiesta in quanto liquidatore .
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ( Sez. 5 Num. 16811 Anno 2025) ribadisce il principio, già affermato da precedenti pronuncie secondo cui la responsabilità del liquidatore prevista dall'art. 36 del d.
P. R. 602/1973 non è di natura tributaria, bensì civilistica;
il liquidatore non diventa un co-obbligato o un successore del debito fiscale della società che sono solo i soci , ma la sua è una responsabilità iure proprio, cioè per fatto proprio, una responsabilità civile che sorge a causa della violazione dei doveri legati alla sua carica. Egli risponde dunque se, durante la fase di AZ, ha assegnato beni ai soci o ha pagato creditori di grado inferiore a quelli tributari, senza prima aver saldato i debiti con l'Erario. La sua responsabilità è quindi risarcitoria e trova fondamento nelle norme civilistiche sulla diligenza (art. 1176 c.c.) e sull'inadempimento (art.1212c.c.). La Corte spiega che, con l'estinzione della società, si verifica un fenomeno successorio in cui i soci subentrano nei debiti sociali (nei limiti di quanto ricevuto dalla AZ), mentre il liquidatore non subentra in alcundebito. L'amministrazione finanziaria deve notificare un atto di accertamento direttamente al liquidatore, motivandolo sia sull'esistenza del debito della società sia sui presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità personale del liquidatore stesso. Il provvedimento impugnato, pertanto deve essere annullato con assorbimento delle eccezioni svolte in via subordinata".
La sentenza deve essere in parte qua riformata poichè l'appello dell'Ufficio nei confronti della società è fondato.
La sentenza impugnata non prende , infatti, in considerazione la richiesta in primo grado da parte dell'Ufficio che, in via preliminare, chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in nome proprio dal contribuente Resistente_2 per carenza di interesse ad agire, visto che l'iscrizione era stata effettuata solo nei confronti della società.
Il principio del diritto processuale stabilisce che per agire in giudizio, una parte deve avere un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia del giudice. Se tale interesse manca l'azione non può proseguire.
Il principio sopra espresso è consolidato: l'interesse ad agire (e quindi a impugnare) deve esistere al momento della proposizione del ricorso e persistere fino al momento della decisione e, nel caso specifico, la mancata dimostrazione dell'interesse "in proprio”, ha fatto sì che il ricorrente non avesse alcun interesse a una pronuncia nel merito dato che la cartella di pagamento non è intestata allo stesso, che figura quale mero intestatario di notifica.
In ambito tributario, si ribadisce, che “l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito
» (Cass., Sez. U., 22 novembre 2022, n. 34388).
Pertanto, il ricorso in proprio si appalesa come inammissibile in quanto nessuna richiesta di pagamento, allo stato era stata avanzata avverso il liquidatore.
Sul punto deve osservarsi che la mera notifica al liquidatore non comporta affatto la sua considerazione quale coobbligato;
e tale circostanza risulta chiara dalla stessa cartella di pagamento, tanto è che il Giudice di primo grado espressamente rappresenta proprio che il ruolo sia intestato alla sola società e il sig. Resistente_2 sia solo mero destinatario di notifica. Occorre , ifine , ricordare che la notifica alla società estinta avviene proprio nelle mani dell'ultimo rappresentante.
A tal proposito è chiaro il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 3625/2025:
“rilevante a fini ricostruttivi, ma non dirimente, pare poi il riferimento, pure contenuto nell'ordinanza di rimessione, all'art. 28 d.lgs. n. 175/14 ), il cui co. 4 comma stabilisce: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di AZ, accertamento, contenzioso e riscossionedei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese".
La Suprema Corte ha , dunque , chiarito che l'Amministrazione Finanziaria può notificare atti della riscossione alla società estinta, entro cinque anni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, nelle mani dell'ultimo liquidatore, che è legittimato ad agire in giudizio non in proprio (in quanto non interessato, essendo mero destinatario di notifica), ma in nome e per conto dell'ente cancellato.
In ordine invece, al merito della pretesa tributaria nei confronti della società si osserva che il ricorso presentato per conto della NT SR, e' da ritenersi infondato, in quanto non incidente sulla sostanza della pretesa poichè il merito non è stato mai contestato dalla contribuente nè per essa dal liquidatore , consistendo l'unica eccezione sollevata nella mancata notifica di atti presupposti, che al contrario è documentalmente provata in atti trattandosi di somme dichiarate e non versate.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio e la riforma della sentenza impugnata nei limiti di cui in parte motiva.
La AZ delle spese di lite segue l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Ufficio ed in riforma della sentenza di primo grado conferma la legittimità della cartella impugnata nei confronti solo della società NT SR in AZ. Condanna la società appellata alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro
2.000,00 oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3436/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 - 20121 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
NT Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3742/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 29/09/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2024 00513261 82 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 451/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella a questa l'Ufficio DP 2 Milano la sentenza n. 3742/2025 della Corte di primo grado con la quale è stato accolto il ricorso del sig. Resistente_2 in proprio e quale legale rappresentante ( liquidatore) della società NT SR in AZ avverso cartella di pagamento Iva ed altro anno 2022.
Non si è costituita parte appellata.
Alla pubblica udienza in data 24 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni della parte costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei soli confronti della società NT SR in AZ .
Il primo Giudice ha affermato che :"letto il ricorso e i relativi allegati, visto il provvedimento impugnato, lette le controdeduzioni e i relativi allegati, viste le norme di riferimento e la relativa giurisprudenza di legittimità sul punto ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento. Preliminarmente si ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla parte resistente ADER non possa comportare l'estromissione dal giudizio, in quanto la stessa parte ha concluso con una richiesta di rigetto del ricorso perché afferma di aver operato legittimamente.
La cartella impugnata deriva dal controllo automatico ex art. 54-bis del Dpr n. 633/72 sul Modello Iva 2023 (a.i. 2022) della società NT SRL in AZ dal 08/07/2021 e cancellata in data 20/04/2023.
La lettura della cartella, come allegata dalla parte ricorrente evidenzia come la stessa risulti intestata alla società NT SRL – società cancellata dal 20.04.2023 e per essa al suo ultimo legale rappresentante Resistente_2. Un tanto, come affermato dalla resistente ADE nelle proprie controdeduzioni, nei confronti del sig. Resistente_2 in virtù della carica di ultimo rappresentante legale della cessata e non in quanto coobbligato della stessa.
Il ricorso invero è stato depositato da Resistente_2 in proprio e in qualità di liquidatore della società e del resto la notifica della cartella è del 02.04.2025, mentre la società risulta cancellata sin dall'anno 2023.
Il Codice civile stabilisce che, una volta approvato il bilancio finale di AZ, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495 c. 1 c.c.). Ne consegue, che conoscendo l'Ufficio la cancellazione della società , avrebbe dovuto notificare la cartella contenente la pretesa pro anno 2022 , ai soci e non è dato sapere se Resistente_2 lo fosse o meno. Alla luce di quanto precede, si ritiene che sussista la legittimazione ad agire dell'odierno ricorrente, in considerazione che egli, dopo la cancellazione rivestiva la funzione di liquidatore della stessa società e una sua inerzia si sarebbe sìtradotta nella definitività del provvedimento.
Del resto, egli eccepisce la non debenza della richiesta in quanto liquidatore .
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ( Sez. 5 Num. 16811 Anno 2025) ribadisce il principio, già affermato da precedenti pronuncie secondo cui la responsabilità del liquidatore prevista dall'art. 36 del d.
P. R. 602/1973 non è di natura tributaria, bensì civilistica;
il liquidatore non diventa un co-obbligato o un successore del debito fiscale della società che sono solo i soci , ma la sua è una responsabilità iure proprio, cioè per fatto proprio, una responsabilità civile che sorge a causa della violazione dei doveri legati alla sua carica. Egli risponde dunque se, durante la fase di AZ, ha assegnato beni ai soci o ha pagato creditori di grado inferiore a quelli tributari, senza prima aver saldato i debiti con l'Erario. La sua responsabilità è quindi risarcitoria e trova fondamento nelle norme civilistiche sulla diligenza (art. 1176 c.c.) e sull'inadempimento (art.1212c.c.). La Corte spiega che, con l'estinzione della società, si verifica un fenomeno successorio in cui i soci subentrano nei debiti sociali (nei limiti di quanto ricevuto dalla AZ), mentre il liquidatore non subentra in alcundebito. L'amministrazione finanziaria deve notificare un atto di accertamento direttamente al liquidatore, motivandolo sia sull'esistenza del debito della società sia sui presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità personale del liquidatore stesso. Il provvedimento impugnato, pertanto deve essere annullato con assorbimento delle eccezioni svolte in via subordinata".
La sentenza deve essere in parte qua riformata poichè l'appello dell'Ufficio nei confronti della società è fondato.
La sentenza impugnata non prende , infatti, in considerazione la richiesta in primo grado da parte dell'Ufficio che, in via preliminare, chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in nome proprio dal contribuente Resistente_2 per carenza di interesse ad agire, visto che l'iscrizione era stata effettuata solo nei confronti della società.
Il principio del diritto processuale stabilisce che per agire in giudizio, una parte deve avere un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia del giudice. Se tale interesse manca l'azione non può proseguire.
Il principio sopra espresso è consolidato: l'interesse ad agire (e quindi a impugnare) deve esistere al momento della proposizione del ricorso e persistere fino al momento della decisione e, nel caso specifico, la mancata dimostrazione dell'interesse "in proprio”, ha fatto sì che il ricorrente non avesse alcun interesse a una pronuncia nel merito dato che la cartella di pagamento non è intestata allo stesso, che figura quale mero intestatario di notifica.
In ambito tributario, si ribadisce, che “l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito
» (Cass., Sez. U., 22 novembre 2022, n. 34388).
Pertanto, il ricorso in proprio si appalesa come inammissibile in quanto nessuna richiesta di pagamento, allo stato era stata avanzata avverso il liquidatore.
Sul punto deve osservarsi che la mera notifica al liquidatore non comporta affatto la sua considerazione quale coobbligato;
e tale circostanza risulta chiara dalla stessa cartella di pagamento, tanto è che il Giudice di primo grado espressamente rappresenta proprio che il ruolo sia intestato alla sola società e il sig. Resistente_2 sia solo mero destinatario di notifica. Occorre , ifine , ricordare che la notifica alla società estinta avviene proprio nelle mani dell'ultimo rappresentante.
A tal proposito è chiaro il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 3625/2025:
“rilevante a fini ricostruttivi, ma non dirimente, pare poi il riferimento, pure contenuto nell'ordinanza di rimessione, all'art. 28 d.lgs. n. 175/14 ), il cui co. 4 comma stabilisce: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di AZ, accertamento, contenzioso e riscossionedei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese".
La Suprema Corte ha , dunque , chiarito che l'Amministrazione Finanziaria può notificare atti della riscossione alla società estinta, entro cinque anni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, nelle mani dell'ultimo liquidatore, che è legittimato ad agire in giudizio non in proprio (in quanto non interessato, essendo mero destinatario di notifica), ma in nome e per conto dell'ente cancellato.
In ordine invece, al merito della pretesa tributaria nei confronti della società si osserva che il ricorso presentato per conto della NT SR, e' da ritenersi infondato, in quanto non incidente sulla sostanza della pretesa poichè il merito non è stato mai contestato dalla contribuente nè per essa dal liquidatore , consistendo l'unica eccezione sollevata nella mancata notifica di atti presupposti, che al contrario è documentalmente provata in atti trattandosi di somme dichiarate e non versate.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio e la riforma della sentenza impugnata nei limiti di cui in parte motiva.
La AZ delle spese di lite segue l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Ufficio ed in riforma della sentenza di primo grado conferma la legittimità della cartella impugnata nei confronti solo della società NT SR in AZ. Condanna la società appellata alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro
2.000,00 oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali