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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 08/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________ definitiva nella causa iscritta al n. 260/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Rosario SALONIA ed Enrico SALES
Resistente
OSSERVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 23.10.2024, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta il
[...] CP_1 Controparte_1
, chiedendo la condanna di controparte al pagamento di euro 1.000,00 a
[...] titolo di prestazione di sostegno al reddito denominata SAR, prevista dal CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro in caso di cessazione del rapporto, avendo in via amministrativa integrato la documentazione richiesta dal CP_1
- che con comparsa tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la resistente, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
- che il giudice alla prima udienza formulava proposta transattiva (versamento di euro 500,00
a titolo di capitale, spese compensate), che veniva accettata dall'attrice, ma non dalla convenuta;
- che, quindi, si procedeva all'istruzione della causa mediante escussione di un testimone, dopodichè era fissata udienza di discussione;
- che all'odierna udienza parte convenuta dichiarava di accettare la proposta transattiva del giudice, ma la ricorrente riferiva di aver cambiato idea e di non volerla più accettare;
- che, quindi, si procedeva alla discussione e, all'esito, il giudice pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione, in fatto ed in diritto, della decisione;
RITENUTO
1 - che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, alla “intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti” consegue che debba “dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (vds. Cassazione civile , sez. III, 8.9.2008, n. 22650);
- che, applicando tale condivisibile principio al caso di specie, il procuratore della resistente, munito di procura speciale, ha dichiarato di accettare la proposta transattiva formulata dal giudice, proposta già accettata in precedenza dall'attrice;
- che, quindi, pur in assenza di un verbale di conciliazione giudiziale, deve ritenersi che si sia addivenuti ad un completo componimento della lite alla luce delle due accettazioni, a nulla potendo rilevare il ripensamento della sig.ra in quanto intervenuto dopo il Parte_1 formalizzarsi dell'accordo;
- che tale conclusione appare conforme anche ai principi di diritto espressi dalla Suprema
Corte con sent. 24.10.2012 n°18195, secondo cui “la sopravvenuta transazione novativa tra le parti non rientra nel novero delle eccezioni, in quanto introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia…. In presenza della deduzione di quel fatto sopravvenuto… è dunque compito del giudice accertare anche d'ufficio il perdurare del contrasto tra le parti e la sopravvivenza del loro interesse alla definizione del giudizio”;
- che la ricorrente non ha neppure un interesse alla liquidazione delle spese, essendo ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, per cui si procederà in tal senso con separato provvedimento;
- che, stante la particolarità della vicenda e le condizioni delle parti, motivi di equità impongono la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
a) dichiara la cessazione della materia del contendere.
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(così deciso in Aosta l'8/4/2025)
IL GIUDICE DOTT. LUCA FADDA
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Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________ definitiva nella causa iscritta al n. 260/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Rosario SALONIA ed Enrico SALES
Resistente
OSSERVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 23.10.2024, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta il
[...] CP_1 Controparte_1
, chiedendo la condanna di controparte al pagamento di euro 1.000,00 a
[...] titolo di prestazione di sostegno al reddito denominata SAR, prevista dal CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro in caso di cessazione del rapporto, avendo in via amministrativa integrato la documentazione richiesta dal CP_1
- che con comparsa tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la resistente, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
- che il giudice alla prima udienza formulava proposta transattiva (versamento di euro 500,00
a titolo di capitale, spese compensate), che veniva accettata dall'attrice, ma non dalla convenuta;
- che, quindi, si procedeva all'istruzione della causa mediante escussione di un testimone, dopodichè era fissata udienza di discussione;
- che all'odierna udienza parte convenuta dichiarava di accettare la proposta transattiva del giudice, ma la ricorrente riferiva di aver cambiato idea e di non volerla più accettare;
- che, quindi, si procedeva alla discussione e, all'esito, il giudice pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione, in fatto ed in diritto, della decisione;
RITENUTO
1 - che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, alla “intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti” consegue che debba “dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (vds. Cassazione civile , sez. III, 8.9.2008, n. 22650);
- che, applicando tale condivisibile principio al caso di specie, il procuratore della resistente, munito di procura speciale, ha dichiarato di accettare la proposta transattiva formulata dal giudice, proposta già accettata in precedenza dall'attrice;
- che, quindi, pur in assenza di un verbale di conciliazione giudiziale, deve ritenersi che si sia addivenuti ad un completo componimento della lite alla luce delle due accettazioni, a nulla potendo rilevare il ripensamento della sig.ra in quanto intervenuto dopo il Parte_1 formalizzarsi dell'accordo;
- che tale conclusione appare conforme anche ai principi di diritto espressi dalla Suprema
Corte con sent. 24.10.2012 n°18195, secondo cui “la sopravvenuta transazione novativa tra le parti non rientra nel novero delle eccezioni, in quanto introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia…. In presenza della deduzione di quel fatto sopravvenuto… è dunque compito del giudice accertare anche d'ufficio il perdurare del contrasto tra le parti e la sopravvivenza del loro interesse alla definizione del giudizio”;
- che la ricorrente non ha neppure un interesse alla liquidazione delle spese, essendo ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, per cui si procederà in tal senso con separato provvedimento;
- che, stante la particolarità della vicenda e le condizioni delle parti, motivi di equità impongono la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
a) dichiara la cessazione della materia del contendere.
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(così deciso in Aosta l'8/4/2025)
IL GIUDICE DOTT. LUCA FADDA
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