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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4839/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4839/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentati e difesi in virtù di procura Parte_1
in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Leo
Domenico presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Pompei (Na) alla via Parrocchia n. 26;
ATTORE
E
, in persona del Procuratore Dott. Controparte_1 CP_2
autorizzato in forza di procura speciale rappresentata e difesa in virtù di
[...]
procura allegata al D.I. telematico n. 1002/2017 dall'avv. Margutti Maria Cristina elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla Via Porzio, n. 20 presso lo studio dell'avv. Fornaro Pasquale;
CONVENUTO
NONCHE'
e per essa quale mandataria con Controparte_3 Controparte_4
rappresentanza di in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliato in Bergamo alla via Garibaldi, n. 14 presso lo studio dell'avv. Cotronei Danilo;
INTERVENTRICE
NONCHE'
e per essa quale mandataria con Controparte_6 Controparte_4
rappresentanza di in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino elettivamente domiciliato in Terzigno alla via Avini, n. 74;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1002/2017, emesso dal
Tribunale di Nola, in data 26/04/2017, con il quale veniva ingiunto alla E.D.C. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., nonché, a e Parte_1 Pt_1
nella loro qualità di garanti e debitori in solido con la E.D.C. s.r.l. il pagamento
[...]
della somma complessiva di €. 75.800,66 oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
La ricorrente in sede monitoria deduceva di essere creditrice verso la E.D.C. S.r.l. e verso e , quali garanti, della somma di cui al decreto Parte_1 Parte_1
opposto costituita da: € 65.600,66 quale esposizione per scoperto di conto corrente n.
70/432 oltre interessi al tasso legale dall' 8.2.2017 sino al saldo effettivo, ed €
10.200,00 oltre interessi al tasso legale dall'8.2.2017 per saldo passivo del conto anticipi fatture n. 10423 collegato al c/c 70/432.
Deduceva ancora che in data 29.11.2006 e stipulavano Parte_1 Parte_1
contratto autonomo di garanzia in favore della E.D.C S.R.L. per l'importo di €
80.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni di quest'ultima nei confronti della Banca Popolare di Ancona ed in data 5.3.2013 integravano la garanzia fino all'importo di € 90.000,00.
Gli opponenti a sostegno della proposta opposizione deducevano la carenza del certificato ex art. 50 TUB e la nullità delle modifiche alle condizioni di cui al contratto del 13.03.2002, per inosservanza della forma scritta e pertanto evidenziavano che il saldo negativo comunicato dalla banca in relazione al conto corrente era frutto dell'addebito di interessi passivi, competenze, commissioni e spese del tutto illegittime ed applicate in violazione della L. 108/96 con superamento del tasso soglia previsto dalla normativa di riferimento.
Evidenziavano, tra l'altro, come la somma richiesta in sede monitoria non fosse dovuta, in quanto frutto dell'applicazione di un tasso di interesse assolutamente illegittimo in quanto ultralegale determinato in violazione dell'art. 1284 c.c. mai pattuito contrattualmente.
In sede di opposizione disconosceva, inoltre, il contratto del Parte_1
03/04/2012 avente ad oggetto “Disponibilità anticipata degli assegni versati sul c/c” e il contratto del 03/04/2012 avente ad oggetto “Apertura di credito” e le relative sottoscrizioni ivi apposte.
Gli opponenti dichiaravano ancora non dovute le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in aggiunta agli interessi passivi, nonché, non dovute le spese e gli interessi anatocistici. Chiedevano, quindi, di rideterminare il saldo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_7
rappresentante p.t., impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, e chiedendo l'integrale rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta evidenziava, inoltre, che la E.D.C. s.r.l. in liquidazione non aveva presentato opposizione e pertanto si era formato il giudicato nei suoi confronti.
Contestava inoltre le eccezioni sollevate dagli opponenti, quali garanti, in quanto il contratto autonomo di garanzia preclude la possibilità di sollevare eccezioni legate al rapporto principale e l'inammissibilità del disconoscimento del contratto, non essendo l'attuale rappresentante della società. Parte_1
Con ordinanza del 07.13.2017 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo necessario approfondire le eccezioni dedotte dagli opponenti in merito al superamento del tasso soglia antiusura, concedeva termine per instaurare il procedimento di mediazione e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Su ordine del Giudice, esibiva l'originale del contratto del Parte_2
03.04.2012 e, in seguito al disconoscimento di , proponeva istanza di Parte_1
verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc.
Nel corso del giudizio interveniva e per essa quale Controparte_3 Controparte_4
mandataria con rappresentanza di per intervenuta Controparte_5
cessione del credito, facendo proprie tutte le eccezioni formulate dai precedenti titolari del credito.
Con atto di intervento del 7.5.2020, infine, si costituiva e per Controparte_6
essa quale mandataria con rappresentanza di Controparte_4 Controparte_5
in sostituzione di
[...] Controparte_3
Ammessa ed espletata la CTU grafologica e la CTU contabile, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, all'udienza del 16.01.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, si osserva quanto segue.
Va in primo luogo dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per la presenza nell'atto di citazione di tutti i requisiti richiesti dall'art 163 c.p.c. ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi.
In ordine all'eccezione sollevata da parte opposta sull'impossibilità dei garanti di opporre eccezioni che spettano al debitore principale, si rileva che l'autonomia che caratterizza il rapporto fra il garante ed il creditore beneficiario nell'ambito del contratto autonomo di garanzia non preclude al garante la possibilità di contestare al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, in quanto dipendente da contrarietà a norme imperative e dunque il divieto di interessi usurari, ove, mediante il contratto autonomo, si intende raggiungere il risultato vietato dall'ordinamento (cfr. Cass. 31.5.2012 n. 8771).
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di disconoscimento ad opera di un soggetto che, al momento del disconoscimento, non ricopriva più la carica di legale rappresentante della società.
Al riguardo si rileva, infatti, che alla parte cui è riferita la sottoscrizione è sempre consentito disconoscerla al fine di negare definitivamente la genuinità del documento.
Deve, pertanto, ritenersi sufficiente il disconoscimento operato da , la Parte_1
quale all'epoca della stipula dei contratti era legale rappresentante della società opponente.
Il procedimento di verificazione, istruito in ragione dell'istanza ha condotto ad accertare la fondatezza dell'eccezione di parte opponente.
Il CTU grafologo, dott.ssa nell'elaborato peritale in atti, alle cui Per_1
conclusioni il Tribunale intende prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivato, concludeva affermando che “l'individuazione dei tratti tipici altamente personalizzanti a carico di entrambe le scritture in esame, nella stragrande maggioranza divergenti tra loro, non consente di attribuire le firme disconosciute all'apparente firmataria”.
Pertanto, a parere del CTU “le firme in calce ai documenti disconosciuti non sono riconducibili all'apparente firmataria , quindi da considerarsi Parte_1
apocrife”.
Tanto premesso, è evidente che non è consentito riversare gli effetti giuridici dei documenti riconosciuti come apocrifi nel giudizio in oggetto.
Passando ad esaminare le contestazioni degli opponenti va detto che le eccezioni sollevate appaiono fondate, atteso che le condizioni contrattuali applicate dalla banca e contestate dagli opponenti sono prive di valida pattuizione scritta. I rapporti intercorsi tra le parti hanno ad oggetto il contratto di conto corrente n.
70432, stipulato in data 13/02/2002 con l'accensione di un rapporto di apertura di credito regolato dal contratto del 17/12/2003 utilizzato per liquidità di cassa, nonché la concessione creditizia per anticipo fatture regolata sul c/anticipi 423, di cui però non si dispone di alcun contratto di accensione regolarmente sottoscritto.
Un valido punto di rifermento al fine di vagliare la fondatezza delle doglianze attoree
è rappresentato dalla CTU svolta in corso di causa a firma del dott. Persona_2
le cui conclusioni appaiono debitamente motivate e dai cui esiti non vi è, pertanto, motivo di discostarsi.
In primo luogo, parte opponente eccepisce l'illegittimità del tasso d'interessi applicato nei suddetti contratti e a tal riguardo va rilevato che, in relazione alla concessione creditizia di anticipo fatture, regolata sul c/anticipi n. 423, alcun documento contrattuale regolarmente sottoscritto viene rilevato in atti. Peraltro, il documento di modifica delle condizioni contrattuali richiama la pattuizione precedente, non allegata agli atti, come riscontrato dal CTU dott. il Persona_2
quale analizzando il documento osserva: “ il documento sottoscritto, regola la modifica di pattuizioni di cui però in atti risulta assente, a supporto, la relativa e valida pattuizione precedente”. Va aggiunto ancora che per il tasso debitore intrafido manca l'indicazione del parametro di riferimento e per quello extra fido manca un contratto sottoscritto dalle parti.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, i rapporti di conto corrente per cui è causa sono sorti in epoca posteriore alla delibera CICR 9/2/2000, e soggiacciono, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta: pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto.
Dalla disamina della consulenza tecnica d'ufficio del dott. si evince Persona_2
che per l'apertura di credito del 17/12/2003 l'istituto bancario opposto ha illegittimamente applicato, a debito del cliente, la capitalizzazione degli interessi debitori senza il consenso specifico del cliente e senza alcuna specificazione della stessa. Si legge nella consulenza: “Dall'analisi del contratto ai sensi dell'art 6 della
Delibera Cicr del 2000 manca l'apposizione della firma specifica in relazione alla capitalizzazione degli interessi e l'indicazione della stessa capitalizzazione infrannuale (mensile, trimestrale, semestrale ect). Vi è solo, all'art 16 un rinvio a quanto pattuito nelle condizioni generali dei contratti applicabili ai conti correnti, ma anche siffatto richiamo non viene sottoscritto con firma specifica. Pertanto resta,
a parere dello scrivente, disatteso quanto espressamente previsto all'art 6 della delibera Cicr del 2000”
Pertanto, il CTU, chiamato a rideterminare il saldo, osserva in merito” si è proceduto per il periodo decorrente dal 30/09/2002 al 17/12/2003, ad applicare la capitalizzazione trimestrale delle competenze del c/c n. 70432, in virtù della regolarità della pattuizione e nel rispetto della Delibera Cicr del 2000, in ordine al contratto sottoscritto in data 13/03/2002. A decorrere dall'apertura di credito, sottoscritta in data 17/12/2003, l'esponente, procede ad applicare la capitalizzazione semplice”.
Si aggiunga che la lettera di modifica delle condizioni contrattuali del 31/05/2012, in relazione al c/c n. 70432 è regolarmente sottoscritta ma, tenuto conto di quanto disposto ex art. 6 della Delibera Cicr del 2000, manca l'apposizione della firma specifica in relazione alla capitalizzazione degli interessi e l'indicazione della stessa capitalizzazione infrannuale (mensile, trimestrale, semestrale ect).
Parimenti, la lettera di modifica delle condizioni contrattuali del 13/05/2012, relativa alla concessione creditizia di anticipo fatture, regolata sul c/anticipi n. 423, manca della firma specifica in relazione alla capitalizzazione degli interessi e l'indicazione della stessa capitalizzazione infrannuale (mensile, trimestrale, semestrale ect), nonché
l'indicazione del TAE in relazione al tasso intrafido. In merito il CTU ha riscontrato:
“Dall'analisi degli estratti di c/c, le competenze determinate sul c/anticipi vengono successivamente girocontate trimestralmente sul c/ordinario. Va sottolineato, che le competenze girocontate comprendono interessi, cms e spese di cui manca una specifica pattuizione.”.
Peraltro, non può obbiettarsi che la mancata contestazione degli estratti conto determini un'approvazione tacita non solo delle risultanze contabili, ma anche di quegli elementi contrattuali quali il saggio di interessi passivi. L'approvazione ha, infatti, una valenza meramente ricognitiva e non può valere ad integrare delle clausole contrattuali radicalmente nulle come quelle prese in esame (cfr., in tal senso,
Cass. 26 luglio 2001, n. 10186).
Quanto, poi, al regime delle valute, il consulente ha riscontrato che, in relazione alle operazioni di anticipo fatture regolate sul c/c 423, manca una specifica pattuizione e per il regime delle spese vi sono addebiti mai pattuiti.
Parimenti fondata risulta l'eccezione di illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto.
Com'è noto, infatti, di norma, la commissione di massimo scoperto rappresenta un costo ulteriore per il correntista che trova fondamento nella disponibilità del credito oggetto del fido. È controverso se la commissione costituisca un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, o abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
La questione attiene, com'è evidente, al fondamento causale della pattuizione, su cui in dottrina e in giurisprudenza si è ampiamente discusso, almeno sino alla codificazione dell'istituto avvenuta nel d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009. È chiaro, infatti, che aderire all'una o all'altra opzione interpretativa implica importanti corollari sul piano applicativo. La sovrapposizione tra clausola di massimo scoperto e interessi rende la pattuizione irrimediabilmente nulla per mancanza di causa, oltre che soggetta alle stesse regole già viste in tema di anatocismo, e, di conseguenza, giustifica il totale recupero di quanto versato dal correntista a tale titolo. L'autonoma rilevanza sul piano causale della commissione, per converso, esclude il diritto alla ripetizione. A fronte di una differenza così marcata, una valida soluzione di compromesso consiste nel verificare di volta in volta in che modo l'autonomia privata abbia disciplinato l'istituto, in conformità peraltro all'ormai consueto metodo dell'accertamento della causa concreta del contratto.
Ebbene, nella fattispecie in esame, va riconosciuta l'illegittimità degli addebiti per commissione di massimo scoperto atteso che, in relazione al c/ordinario n. 70432, nel contratto del 13/02/2003 alcuna pattuizione riguardante siffatte commissioni viene rilevata. Nel contratto di concessione della linea di credito del 17/12/2003 le CMS risultano pattuite con l'indicazione della sola quota percentuale, senza altresì specificare la base di computo e le modalità di calcolo. Osserva il ctu “Dall'analisi degli estratti di c/c si rileva la determinazione e l'addebito della CMS con periodicità trimestrale sulla punta di massimo utilizzo del trimestre di riferimento dal
13/02/2003 al 30/06/2009. Per il periodo successivo vengono addebitate le CDF con capitalizzazione trimestrale e determinate in valore percentuale sull'affidamento concesso. Occorre, inoltre, sottolineare, che in atti non risulta una valida pattuizione sottoscritta. Per di più, le stesse vengono addebitate esclusivamente in occasione dell'invio dell'estratto di c/c, senza alcuna evidenza della loro determinazione nei relativi documenti di calcolo delle competenze periodiche. Per i motivi sopra descritti, sia le CMS, sia le CDF risultano eliminate nel ricalcolo operato”.
Pertanto, attesa la illegittima determinatezza della CMS, i relativi importi addebitati dalla banca a tale titolo, devono essere decurtati dal saldo finale.
Quanto al dedotto sforamento della soglia dell'usura dei tassi debitori, non è stata riscontrata usura dall'esame degli atti da parte del CTU “ In relazione alla determinazione ab origine dell'usura per il contratto stipulato in data 13/02/2003, l'analisi risulta compiuta utilizzando l'applicazione della Formula della Banca
D'Italia ratione temporis applicabile, con l'utilizzo del “principio del margine” per i contratti stipulati fino al 2009, ovvero in presenza delle CMS. In dettaglio, il tasso soglia relativo alle “aperture di credito > 5.000” per il I° trimestre 2002 risulta pari al 14,13%, quindi in presenza di un tasso debitore pari al 13,375%, non si riscontra usura. Analogamente a quanto argomentato in precedenza, per il contratto di
Apertura di credito del 17/12/2003, il tasso soglia relativo alle “aperture di credito
> 5.000” per il IV trimestre 2003 è pari al 13,89% e delle CMS è pari al 0,96% pertanto analizzando il tasso intrafido pari al 7,25% ed non essendoci debordo tra
CMS pattuite (0,30) e CMS soglia non si riscontra usura. Analogamente anche per il tasso extrafido pari al 12,25% ed in assenza di debordo tra CMS pattuite (0,80%) e
CMS soglia non si riscontra usura. Per la lettera modifica delle condizioni contrattuali del 31/05/2012, il tasso soglia relativo alle “aperture di credito >
5.000” per il II trimestre 2012 è pari al 15,8125%, ragione per cui risulta non riscontrata usura, sia in relazione al tasso intrafido, sia in relazione al tasso extrafido. Per la lettera di modifica delle condizioni contrattuali del 31/05/2012 relativa al c/anticipi n. 423 il tasso soglia relativo alle “anticipi e sconti > 5.000” per il II trimestre 2012 è pari al 12,50%, motivo per cui non si riscontra usura, sia in relazione al tasso intrafido e sia in relazione al tasso extrafido”.
In conclusione, nel calcolo operato dal CTU, risulta rideterminato il saldo del solo c/ordinario n. 70432, mentre circa il c/anticipi n. 423 risultano rideterminate le competenze, che rappresentano “le spese” e le “commissioni” che scaturiscono dalle operazioni di anticipo fatture concesse dall'Istituto di credito non pattuite e girocontate sul c/ordinario.
Alla luce dei calcoli richiamati, il consulente ha determinato il saldo finale di tutti i rapporti ricalcolati in € 8.731,04 a credito del correntista. Più precisamente per il c/c
10742 ha applicato la capitalizzazione trimestrale dal 2002 al 17.12.2003 e la capitalizzazione semplice dal 17.12.2003 fino alla data in cui il conto viene girato a sofferenza in violazione dell'art 6 della delibera CICR del 2000 e ha escluso gli addebiti per CMS e per CDF. Per il c/anticipi 423 ha applicato la capitalizzazione semplice, con tasso previsto dall'ex art. 117 TUB in assenza di specifica pattuizione e con esclusione degli addebiti per CMS e per CDF.
Pertanto, all'accoglimento dell'opposizione deve fare seguito la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla posizione dell'interventrice e per essa Controparte_6 Controparte_4
giova osservare che, come dalla medesima documentato, per effetto di una cessione di crediti in blocco la stessa è subentrata nella titolarità del credito in contestazione, onde la presente sentenza avrà ovviamente effetto rispetto a detta parte, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'opposta in quanto parte soccombente, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n.
55/2014 e ss mod., avuto riguardo al valore della causa ed all'attività svolta, in applicazione dei valori minimi, unitamente alla liquidazione delle spese della CTU grafologica e della CTU contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Parte_1
così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
1002/2017, emesso dal Tribunale di Nola in data 26/04/2017;
2) condanna la parte opposta al pagamento in favore di e Parte_1 Pt_1
delle spese processuali sostenute che liquida nella somma di euro
[...]
406,50 per spese ed euro 7.052,00 per compenso oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA.
3) Pone le spese della CTU grafologica e della CTU contabile definitivamente a carico di parte opposta.
Nola, 15.04.2025
Il Giudice Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4839/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentati e difesi in virtù di procura Parte_1
in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Leo
Domenico presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Pompei (Na) alla via Parrocchia n. 26;
ATTORE
E
, in persona del Procuratore Dott. Controparte_1 CP_2
autorizzato in forza di procura speciale rappresentata e difesa in virtù di
[...]
procura allegata al D.I. telematico n. 1002/2017 dall'avv. Margutti Maria Cristina elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla Via Porzio, n. 20 presso lo studio dell'avv. Fornaro Pasquale;
CONVENUTO
NONCHE'
e per essa quale mandataria con Controparte_3 Controparte_4
rappresentanza di in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliato in Bergamo alla via Garibaldi, n. 14 presso lo studio dell'avv. Cotronei Danilo;
INTERVENTRICE
NONCHE'
e per essa quale mandataria con Controparte_6 Controparte_4
rappresentanza di in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di intervento dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino elettivamente domiciliato in Terzigno alla via Avini, n. 74;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1002/2017, emesso dal
Tribunale di Nola, in data 26/04/2017, con il quale veniva ingiunto alla E.D.C. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., nonché, a e Parte_1 Pt_1
nella loro qualità di garanti e debitori in solido con la E.D.C. s.r.l. il pagamento
[...]
della somma complessiva di €. 75.800,66 oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
La ricorrente in sede monitoria deduceva di essere creditrice verso la E.D.C. S.r.l. e verso e , quali garanti, della somma di cui al decreto Parte_1 Parte_1
opposto costituita da: € 65.600,66 quale esposizione per scoperto di conto corrente n.
70/432 oltre interessi al tasso legale dall' 8.2.2017 sino al saldo effettivo, ed €
10.200,00 oltre interessi al tasso legale dall'8.2.2017 per saldo passivo del conto anticipi fatture n. 10423 collegato al c/c 70/432.
Deduceva ancora che in data 29.11.2006 e stipulavano Parte_1 Parte_1
contratto autonomo di garanzia in favore della E.D.C S.R.L. per l'importo di €
80.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni di quest'ultima nei confronti della Banca Popolare di Ancona ed in data 5.3.2013 integravano la garanzia fino all'importo di € 90.000,00.
Gli opponenti a sostegno della proposta opposizione deducevano la carenza del certificato ex art. 50 TUB e la nullità delle modifiche alle condizioni di cui al contratto del 13.03.2002, per inosservanza della forma scritta e pertanto evidenziavano che il saldo negativo comunicato dalla banca in relazione al conto corrente era frutto dell'addebito di interessi passivi, competenze, commissioni e spese del tutto illegittime ed applicate in violazione della L. 108/96 con superamento del tasso soglia previsto dalla normativa di riferimento.
Evidenziavano, tra l'altro, come la somma richiesta in sede monitoria non fosse dovuta, in quanto frutto dell'applicazione di un tasso di interesse assolutamente illegittimo in quanto ultralegale determinato in violazione dell'art. 1284 c.c. mai pattuito contrattualmente.
In sede di opposizione disconosceva, inoltre, il contratto del Parte_1
03/04/2012 avente ad oggetto “Disponibilità anticipata degli assegni versati sul c/c” e il contratto del 03/04/2012 avente ad oggetto “Apertura di credito” e le relative sottoscrizioni ivi apposte.
Gli opponenti dichiaravano ancora non dovute le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in aggiunta agli interessi passivi, nonché, non dovute le spese e gli interessi anatocistici. Chiedevano, quindi, di rideterminare il saldo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_7
rappresentante p.t., impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, e chiedendo l'integrale rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta evidenziava, inoltre, che la E.D.C. s.r.l. in liquidazione non aveva presentato opposizione e pertanto si era formato il giudicato nei suoi confronti.
Contestava inoltre le eccezioni sollevate dagli opponenti, quali garanti, in quanto il contratto autonomo di garanzia preclude la possibilità di sollevare eccezioni legate al rapporto principale e l'inammissibilità del disconoscimento del contratto, non essendo l'attuale rappresentante della società. Parte_1
Con ordinanza del 07.13.2017 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo necessario approfondire le eccezioni dedotte dagli opponenti in merito al superamento del tasso soglia antiusura, concedeva termine per instaurare il procedimento di mediazione e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Su ordine del Giudice, esibiva l'originale del contratto del Parte_2
03.04.2012 e, in seguito al disconoscimento di , proponeva istanza di Parte_1
verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc.
Nel corso del giudizio interveniva e per essa quale Controparte_3 Controparte_4
mandataria con rappresentanza di per intervenuta Controparte_5
cessione del credito, facendo proprie tutte le eccezioni formulate dai precedenti titolari del credito.
Con atto di intervento del 7.5.2020, infine, si costituiva e per Controparte_6
essa quale mandataria con rappresentanza di Controparte_4 Controparte_5
in sostituzione di
[...] Controparte_3
Ammessa ed espletata la CTU grafologica e la CTU contabile, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, all'udienza del 16.01.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, si osserva quanto segue.
Va in primo luogo dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per la presenza nell'atto di citazione di tutti i requisiti richiesti dall'art 163 c.p.c. ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi.
In ordine all'eccezione sollevata da parte opposta sull'impossibilità dei garanti di opporre eccezioni che spettano al debitore principale, si rileva che l'autonomia che caratterizza il rapporto fra il garante ed il creditore beneficiario nell'ambito del contratto autonomo di garanzia non preclude al garante la possibilità di contestare al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, in quanto dipendente da contrarietà a norme imperative e dunque il divieto di interessi usurari, ove, mediante il contratto autonomo, si intende raggiungere il risultato vietato dall'ordinamento (cfr. Cass. 31.5.2012 n. 8771).
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di disconoscimento ad opera di un soggetto che, al momento del disconoscimento, non ricopriva più la carica di legale rappresentante della società.
Al riguardo si rileva, infatti, che alla parte cui è riferita la sottoscrizione è sempre consentito disconoscerla al fine di negare definitivamente la genuinità del documento.
Deve, pertanto, ritenersi sufficiente il disconoscimento operato da , la Parte_1
quale all'epoca della stipula dei contratti era legale rappresentante della società opponente.
Il procedimento di verificazione, istruito in ragione dell'istanza ha condotto ad accertare la fondatezza dell'eccezione di parte opponente.
Il CTU grafologo, dott.ssa nell'elaborato peritale in atti, alle cui Per_1
conclusioni il Tribunale intende prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivato, concludeva affermando che “l'individuazione dei tratti tipici altamente personalizzanti a carico di entrambe le scritture in esame, nella stragrande maggioranza divergenti tra loro, non consente di attribuire le firme disconosciute all'apparente firmataria”.
Pertanto, a parere del CTU “le firme in calce ai documenti disconosciuti non sono riconducibili all'apparente firmataria , quindi da considerarsi Parte_1
apocrife”.
Tanto premesso, è evidente che non è consentito riversare gli effetti giuridici dei documenti riconosciuti come apocrifi nel giudizio in oggetto.
Passando ad esaminare le contestazioni degli opponenti va detto che le eccezioni sollevate appaiono fondate, atteso che le condizioni contrattuali applicate dalla banca e contestate dagli opponenti sono prive di valida pattuizione scritta. I rapporti intercorsi tra le parti hanno ad oggetto il contratto di conto corrente n.
70432, stipulato in data 13/02/2002 con l'accensione di un rapporto di apertura di credito regolato dal contratto del 17/12/2003 utilizzato per liquidità di cassa, nonché la concessione creditizia per anticipo fatture regolata sul c/anticipi 423, di cui però non si dispone di alcun contratto di accensione regolarmente sottoscritto.
Un valido punto di rifermento al fine di vagliare la fondatezza delle doglianze attoree
è rappresentato dalla CTU svolta in corso di causa a firma del dott. Persona_2
le cui conclusioni appaiono debitamente motivate e dai cui esiti non vi è, pertanto, motivo di discostarsi.
In primo luogo, parte opponente eccepisce l'illegittimità del tasso d'interessi applicato nei suddetti contratti e a tal riguardo va rilevato che, in relazione alla concessione creditizia di anticipo fatture, regolata sul c/anticipi n. 423, alcun documento contrattuale regolarmente sottoscritto viene rilevato in atti. Peraltro, il documento di modifica delle condizioni contrattuali richiama la pattuizione precedente, non allegata agli atti, come riscontrato dal CTU dott. il Persona_2
quale analizzando il documento osserva: “ il documento sottoscritto, regola la modifica di pattuizioni di cui però in atti risulta assente, a supporto, la relativa e valida pattuizione precedente”. Va aggiunto ancora che per il tasso debitore intrafido manca l'indicazione del parametro di riferimento e per quello extra fido manca un contratto sottoscritto dalle parti.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, i rapporti di conto corrente per cui è causa sono sorti in epoca posteriore alla delibera CICR 9/2/2000, e soggiacciono, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta: pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto.
Dalla disamina della consulenza tecnica d'ufficio del dott. si evince Persona_2
che per l'apertura di credito del 17/12/2003 l'istituto bancario opposto ha illegittimamente applicato, a debito del cliente, la capitalizzazione degli interessi debitori senza il consenso specifico del cliente e senza alcuna specificazione della stessa. Si legge nella consulenza: “Dall'analisi del contratto ai sensi dell'art 6 della
Delibera Cicr del 2000 manca l'apposizione della firma specifica in relazione alla capitalizzazione degli interessi e l'indicazione della stessa capitalizzazione infrannuale (mensile, trimestrale, semestrale ect). Vi è solo, all'art 16 un rinvio a quanto pattuito nelle condizioni generali dei contratti applicabili ai conti correnti, ma anche siffatto richiamo non viene sottoscritto con firma specifica. Pertanto resta,
a parere dello scrivente, disatteso quanto espressamente previsto all'art 6 della delibera Cicr del 2000”
Pertanto, il CTU, chiamato a rideterminare il saldo, osserva in merito” si è proceduto per il periodo decorrente dal 30/09/2002 al 17/12/2003, ad applicare la capitalizzazione trimestrale delle competenze del c/c n. 70432, in virtù della regolarità della pattuizione e nel rispetto della Delibera Cicr del 2000, in ordine al contratto sottoscritto in data 13/03/2002. A decorrere dall'apertura di credito, sottoscritta in data 17/12/2003, l'esponente, procede ad applicare la capitalizzazione semplice”.
Si aggiunga che la lettera di modifica delle condizioni contrattuali del 31/05/2012, in relazione al c/c n. 70432 è regolarmente sottoscritta ma, tenuto conto di quanto disposto ex art. 6 della Delibera Cicr del 2000, manca l'apposizione della firma specifica in relazione alla capitalizzazione degli interessi e l'indicazione della stessa capitalizzazione infrannuale (mensile, trimestrale, semestrale ect).
Parimenti, la lettera di modifica delle condizioni contrattuali del 13/05/2012, relativa alla concessione creditizia di anticipo fatture, regolata sul c/anticipi n. 423, manca della firma specifica in relazione alla capitalizzazione degli interessi e l'indicazione della stessa capitalizzazione infrannuale (mensile, trimestrale, semestrale ect), nonché
l'indicazione del TAE in relazione al tasso intrafido. In merito il CTU ha riscontrato:
“Dall'analisi degli estratti di c/c, le competenze determinate sul c/anticipi vengono successivamente girocontate trimestralmente sul c/ordinario. Va sottolineato, che le competenze girocontate comprendono interessi, cms e spese di cui manca una specifica pattuizione.”.
Peraltro, non può obbiettarsi che la mancata contestazione degli estratti conto determini un'approvazione tacita non solo delle risultanze contabili, ma anche di quegli elementi contrattuali quali il saggio di interessi passivi. L'approvazione ha, infatti, una valenza meramente ricognitiva e non può valere ad integrare delle clausole contrattuali radicalmente nulle come quelle prese in esame (cfr., in tal senso,
Cass. 26 luglio 2001, n. 10186).
Quanto, poi, al regime delle valute, il consulente ha riscontrato che, in relazione alle operazioni di anticipo fatture regolate sul c/c 423, manca una specifica pattuizione e per il regime delle spese vi sono addebiti mai pattuiti.
Parimenti fondata risulta l'eccezione di illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto.
Com'è noto, infatti, di norma, la commissione di massimo scoperto rappresenta un costo ulteriore per il correntista che trova fondamento nella disponibilità del credito oggetto del fido. È controverso se la commissione costituisca un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, o abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
La questione attiene, com'è evidente, al fondamento causale della pattuizione, su cui in dottrina e in giurisprudenza si è ampiamente discusso, almeno sino alla codificazione dell'istituto avvenuta nel d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009. È chiaro, infatti, che aderire all'una o all'altra opzione interpretativa implica importanti corollari sul piano applicativo. La sovrapposizione tra clausola di massimo scoperto e interessi rende la pattuizione irrimediabilmente nulla per mancanza di causa, oltre che soggetta alle stesse regole già viste in tema di anatocismo, e, di conseguenza, giustifica il totale recupero di quanto versato dal correntista a tale titolo. L'autonoma rilevanza sul piano causale della commissione, per converso, esclude il diritto alla ripetizione. A fronte di una differenza così marcata, una valida soluzione di compromesso consiste nel verificare di volta in volta in che modo l'autonomia privata abbia disciplinato l'istituto, in conformità peraltro all'ormai consueto metodo dell'accertamento della causa concreta del contratto.
Ebbene, nella fattispecie in esame, va riconosciuta l'illegittimità degli addebiti per commissione di massimo scoperto atteso che, in relazione al c/ordinario n. 70432, nel contratto del 13/02/2003 alcuna pattuizione riguardante siffatte commissioni viene rilevata. Nel contratto di concessione della linea di credito del 17/12/2003 le CMS risultano pattuite con l'indicazione della sola quota percentuale, senza altresì specificare la base di computo e le modalità di calcolo. Osserva il ctu “Dall'analisi degli estratti di c/c si rileva la determinazione e l'addebito della CMS con periodicità trimestrale sulla punta di massimo utilizzo del trimestre di riferimento dal
13/02/2003 al 30/06/2009. Per il periodo successivo vengono addebitate le CDF con capitalizzazione trimestrale e determinate in valore percentuale sull'affidamento concesso. Occorre, inoltre, sottolineare, che in atti non risulta una valida pattuizione sottoscritta. Per di più, le stesse vengono addebitate esclusivamente in occasione dell'invio dell'estratto di c/c, senza alcuna evidenza della loro determinazione nei relativi documenti di calcolo delle competenze periodiche. Per i motivi sopra descritti, sia le CMS, sia le CDF risultano eliminate nel ricalcolo operato”.
Pertanto, attesa la illegittima determinatezza della CMS, i relativi importi addebitati dalla banca a tale titolo, devono essere decurtati dal saldo finale.
Quanto al dedotto sforamento della soglia dell'usura dei tassi debitori, non è stata riscontrata usura dall'esame degli atti da parte del CTU “ In relazione alla determinazione ab origine dell'usura per il contratto stipulato in data 13/02/2003, l'analisi risulta compiuta utilizzando l'applicazione della Formula della Banca
D'Italia ratione temporis applicabile, con l'utilizzo del “principio del margine” per i contratti stipulati fino al 2009, ovvero in presenza delle CMS. In dettaglio, il tasso soglia relativo alle “aperture di credito > 5.000” per il I° trimestre 2002 risulta pari al 14,13%, quindi in presenza di un tasso debitore pari al 13,375%, non si riscontra usura. Analogamente a quanto argomentato in precedenza, per il contratto di
Apertura di credito del 17/12/2003, il tasso soglia relativo alle “aperture di credito
> 5.000” per il IV trimestre 2003 è pari al 13,89% e delle CMS è pari al 0,96% pertanto analizzando il tasso intrafido pari al 7,25% ed non essendoci debordo tra
CMS pattuite (0,30) e CMS soglia non si riscontra usura. Analogamente anche per il tasso extrafido pari al 12,25% ed in assenza di debordo tra CMS pattuite (0,80%) e
CMS soglia non si riscontra usura. Per la lettera modifica delle condizioni contrattuali del 31/05/2012, il tasso soglia relativo alle “aperture di credito >
5.000” per il II trimestre 2012 è pari al 15,8125%, ragione per cui risulta non riscontrata usura, sia in relazione al tasso intrafido, sia in relazione al tasso extrafido. Per la lettera di modifica delle condizioni contrattuali del 31/05/2012 relativa al c/anticipi n. 423 il tasso soglia relativo alle “anticipi e sconti > 5.000” per il II trimestre 2012 è pari al 12,50%, motivo per cui non si riscontra usura, sia in relazione al tasso intrafido e sia in relazione al tasso extrafido”.
In conclusione, nel calcolo operato dal CTU, risulta rideterminato il saldo del solo c/ordinario n. 70432, mentre circa il c/anticipi n. 423 risultano rideterminate le competenze, che rappresentano “le spese” e le “commissioni” che scaturiscono dalle operazioni di anticipo fatture concesse dall'Istituto di credito non pattuite e girocontate sul c/ordinario.
Alla luce dei calcoli richiamati, il consulente ha determinato il saldo finale di tutti i rapporti ricalcolati in € 8.731,04 a credito del correntista. Più precisamente per il c/c
10742 ha applicato la capitalizzazione trimestrale dal 2002 al 17.12.2003 e la capitalizzazione semplice dal 17.12.2003 fino alla data in cui il conto viene girato a sofferenza in violazione dell'art 6 della delibera CICR del 2000 e ha escluso gli addebiti per CMS e per CDF. Per il c/anticipi 423 ha applicato la capitalizzazione semplice, con tasso previsto dall'ex art. 117 TUB in assenza di specifica pattuizione e con esclusione degli addebiti per CMS e per CDF.
Pertanto, all'accoglimento dell'opposizione deve fare seguito la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla posizione dell'interventrice e per essa Controparte_6 Controparte_4
giova osservare che, come dalla medesima documentato, per effetto di una cessione di crediti in blocco la stessa è subentrata nella titolarità del credito in contestazione, onde la presente sentenza avrà ovviamente effetto rispetto a detta parte, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'opposta in quanto parte soccombente, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n.
55/2014 e ss mod., avuto riguardo al valore della causa ed all'attività svolta, in applicazione dei valori minimi, unitamente alla liquidazione delle spese della CTU grafologica e della CTU contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Parte_1
così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
1002/2017, emesso dal Tribunale di Nola in data 26/04/2017;
2) condanna la parte opposta al pagamento in favore di e Parte_1 Pt_1
delle spese processuali sostenute che liquida nella somma di euro
[...]
406,50 per spese ed euro 7.052,00 per compenso oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA.
3) Pone le spese della CTU grafologica e della CTU contabile definitivamente a carico di parte opposta.
Nola, 15.04.2025
Il Giudice Dott.ssa Valeria Rossi