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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2136/2017 R.G.
È comparso, per la parte opponente, l'avv. MARIA CONCETTA SEGRETO in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE MAURO AQUINO la quale chiede un rinvio per consentire alla sig.ra di munirsi di altro difensore atteso che, come da CP_1 documentazione allegata, la comunicazione di rinuncia non è pervenuta alla destinataria. In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte opposta, l'avv. GIACOMO PRINZI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2136/2017 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe C.F._1
Mauro Aquino, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
, titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo C.F._2
Prinzi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto n. 383/2017 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di €
17.227,80 – oltre interessi e spese – in favore di per i lavori di Controparte_2 manutenzione e ristrutturazione eseguita da quest'ultimo nel suo immobile sito in
Montagnareale, via Fiumara n. 207. Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 26 aprile 2018 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 15 dicembre 2022.
Dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato, veniva formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c., accettata espressamente solo dall'opposto, ed erano ammessi i mezzi istruttori.
Delegata l'assunzione delle prove orali al G.O.P. in affiancamento con ordinanza del
31 ottobre 2024 le parti erano inviate in mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile con assegnazione di quindici giorni per l'avvio del procedimento e la causa era rinviata all'udienza del 20 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'odierna udienza la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le domande azionate dalle parti sono improcedibili.
L'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile prevede che «il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione» e che «in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello».
L'opponente ha provato di avere presentato l'istanza di mediazione il 13 novembre
2024 e che il primo incontro è stato fissato per il 15 gennaio 2025; l'opposto ha invece prodotto istanza di rinuncia al mandato – irrilevante in virtù del principio di ultrattività ex art. 85 c.p.c. – notificata alla parte il giorno prima dell'incontro e con la richiesta rinvolta al mediatore di rinviare il procedimento.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine previsto per la mediazione delegata (Cass., n. 40035/2021) e per quella obbligatoria (Cass., n.
9102/2023 che estende espressamente le conclusioni della pronuncia precedente al procedimento ex art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010) non ha natura perentoria in quanto esso non è espressamente qualificato tale dalla legge, né l'attività di mediazione ha natura giurisdizionale (Cass., n. 40035/2021). Nondimeno il Supremo Collegio ha evidenziato come l'istituto in esame e l'improcedibilità connessa alla sua mancata attivazione rispondano chiaramente ad esigenze deflattive e di accelerazione delle liti in virtù del principio di ragionevole durata del processo (Cass., n. 40035/21 cit.).
Ciò significa che la domanda di mediazione può essere presentata anche a partire dal
16° giorno, ma implica altresì che il procedimento debba essere concluso entro l'udienza fissata per la verifica dallo stesso provvedimento che aveva inviato le parti in mediazione.
La Corte ha quindi precisato che “se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (...) il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio”: solo interpretato in questo modo, infatti, l'istituto favorisce forme alternative di tutela e conferma il carattere di extrema ratio della tutela giurisdizionale.
Al contrario, invece, ha specificato che ove l'udienza di verifica sia stata fissata – come nella specie – oltre la scadenza del termine trimestrale di durata della mediazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 e il procedimento non è stato iniziato o comunque non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale delle parti (che, nella specie, non hanno chiesto al Tribunale un rinvio dell'udienza di verifica), queste ultime si espongono al rischio che la domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (v. Cass., n. 40035/2021, § 32).
Insomma, non essendosi la mediazione conclusa entro l'udienza di verifica del 20 febbraio 2025 tutte le domande azionate in giudizio sono improcedibili.
Trattandosi di questione processuale non vi era onere di sollecitare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. (v., per tutte, Cass., n. 17473/2018).
Le spese di lite vanno integralmente compensate giacché entrambe le parti avrebbero potuto avanzare istanza formale di differimento dell'udienza di verifica al fine di consentire la conclusione del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2136/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, dichiara improcedibili le domande azionate in giudizio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 383/2017 emesso da questo Tribunale, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2136/2017 R.G.
È comparso, per la parte opponente, l'avv. MARIA CONCETTA SEGRETO in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE MAURO AQUINO la quale chiede un rinvio per consentire alla sig.ra di munirsi di altro difensore atteso che, come da CP_1 documentazione allegata, la comunicazione di rinuncia non è pervenuta alla destinataria. In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte opposta, l'avv. GIACOMO PRINZI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2136/2017 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe C.F._1
Mauro Aquino, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
, titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo C.F._2
Prinzi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto n. 383/2017 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di €
17.227,80 – oltre interessi e spese – in favore di per i lavori di Controparte_2 manutenzione e ristrutturazione eseguita da quest'ultimo nel suo immobile sito in
Montagnareale, via Fiumara n. 207. Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 26 aprile 2018 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 15 dicembre 2022.
Dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato, veniva formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c., accettata espressamente solo dall'opposto, ed erano ammessi i mezzi istruttori.
Delegata l'assunzione delle prove orali al G.O.P. in affiancamento con ordinanza del
31 ottobre 2024 le parti erano inviate in mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile con assegnazione di quindici giorni per l'avvio del procedimento e la causa era rinviata all'udienza del 20 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'odierna udienza la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le domande azionate dalle parti sono improcedibili.
L'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile prevede che «il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione» e che «in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello».
L'opponente ha provato di avere presentato l'istanza di mediazione il 13 novembre
2024 e che il primo incontro è stato fissato per il 15 gennaio 2025; l'opposto ha invece prodotto istanza di rinuncia al mandato – irrilevante in virtù del principio di ultrattività ex art. 85 c.p.c. – notificata alla parte il giorno prima dell'incontro e con la richiesta rinvolta al mediatore di rinviare il procedimento.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine previsto per la mediazione delegata (Cass., n. 40035/2021) e per quella obbligatoria (Cass., n.
9102/2023 che estende espressamente le conclusioni della pronuncia precedente al procedimento ex art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010) non ha natura perentoria in quanto esso non è espressamente qualificato tale dalla legge, né l'attività di mediazione ha natura giurisdizionale (Cass., n. 40035/2021). Nondimeno il Supremo Collegio ha evidenziato come l'istituto in esame e l'improcedibilità connessa alla sua mancata attivazione rispondano chiaramente ad esigenze deflattive e di accelerazione delle liti in virtù del principio di ragionevole durata del processo (Cass., n. 40035/21 cit.).
Ciò significa che la domanda di mediazione può essere presentata anche a partire dal
16° giorno, ma implica altresì che il procedimento debba essere concluso entro l'udienza fissata per la verifica dallo stesso provvedimento che aveva inviato le parti in mediazione.
La Corte ha quindi precisato che “se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (...) il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio”: solo interpretato in questo modo, infatti, l'istituto favorisce forme alternative di tutela e conferma il carattere di extrema ratio della tutela giurisdizionale.
Al contrario, invece, ha specificato che ove l'udienza di verifica sia stata fissata – come nella specie – oltre la scadenza del termine trimestrale di durata della mediazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 e il procedimento non è stato iniziato o comunque non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale delle parti (che, nella specie, non hanno chiesto al Tribunale un rinvio dell'udienza di verifica), queste ultime si espongono al rischio che la domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (v. Cass., n. 40035/2021, § 32).
Insomma, non essendosi la mediazione conclusa entro l'udienza di verifica del 20 febbraio 2025 tutte le domande azionate in giudizio sono improcedibili.
Trattandosi di questione processuale non vi era onere di sollecitare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. (v., per tutte, Cass., n. 17473/2018).
Le spese di lite vanno integralmente compensate giacché entrambe le parti avrebbero potuto avanzare istanza formale di differimento dell'udienza di verifica al fine di consentire la conclusione del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2136/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, dichiara improcedibili le domande azionate in giudizio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 383/2017 emesso da questo Tribunale, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi