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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4609/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4609/2024 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VIVO ANNA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VIVO Controparte_1 C.F._2
ANNA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
B) Affido del minor ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_1
dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre . Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso . Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati riguardo tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Disciplinare , altresì il diritto di visita del genitore non collocatario come da piano genitoriale di seguito riportato e/o diverso calendario come ritenuto opportuno dall'On.le Tribunale adito nell'interesse dei minori .
Ed in particolare :
B.1 Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta essa lo vorrà e qualora sia liberoi da impegni scolastici e/o sportivi e/o ludici, nella misura minima una volta a settimana (martedì e/o giovedì) dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nella settimana in cui non trascorrerà il weekend insieme, compatibilmente alle sue attuali e future esigenze scolastiche ed extra-scolastiche. Atteso l'interesse comune dei genitori di salvaguardare il benessere e la felicità del figlio, è fatto salvo ogni diverso accordo in ordine alla disciplina delle visite ed agli orari delle stesse, nell'esclusivo interesse dei minori , qualora liberamente concordato .
B2- Inoltre, ognuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (periodo luglio–agosto), da concordarsi con l'altro genitore almeno due mesi prima della partenza, con comunicazione del luogo ove il citato periodo di vacanza verrà trascorso e dei recapiti per poter comunicare con la prole.
B3- Nel pieno rispetto della loro volontà e fatto salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse dei minori ciascun genitore potrà tenere con sé i figli in occasione delle giornate festive di Natale e di Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con gli stessi il giorno di Capodanno. Fatta salva la auspicabile possibilità che le festività vengano trascorse con entrambi i genitori, il figlio trascorreranno il prossimo Natale 2024, ossia i giorni 24, 25, 26, dicembre 2024 con la madre mentre il prossimo Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2024, il giorno 01, 02 gennaio 2025 con il padre. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite, di guisa che la minore trascorrerà il periodo di Natale con il padre ed il periodo di Capodanno con la madre. Tanto accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni, dalle ore 9:00
alle ore 21:00.
B4-Per quanto riguarda il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio che trascorreranno con entrambi i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici
dei minori , quindi trovando un accordo tra le ore pomeridiane e quelle serali
(15:00/18:00 e 18:00/21:00), salvo il diverso desiderio del minore .
B5 – Il genitore collocatario deve: 1) Condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.); 2) Essere
flessibile e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore;
3) Non deve infatti squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio.
B6 - Le spese mediche , previamente concordate ,quali spese mediche (cure odontoiatriche e dentistiche , cure termali e fisioterapiche, T.S. da parte di strutture che operano in regime convenzionato e/o non convenzionato non sovvenzionato dal
SSN , farmaci e presidi prescritti dal medico curante , ticket sanitari e terapie di medicina non tradizionale) , spese scolastiche ( rette di scuole paritarie , tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici e privati, corsi di specializzazione ,
libri di testo , gite scolastiche ,con e senza pernottamento , corsi di recupero e lezioni private) ed extrascolastiche (corsi di istruzione , spese per attività sportive,
attività ricreative e ludiche e relative attrezzature , viaggi e vacanze di istruzione ,
Viaggi Erasmus), cederanno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% da versare in modo anticipato al fine di garantire l'evasione della spesa salvo spese urgenti e indifferibili.
B.
7- La comunicazione tra i genitori per ogni questione riguardante i figli minori avverrà a mezzo telefono cellulare e/o ogni sistema di messaggistica istantanea
( whatap) almeno un giorno prima per organizzare la giornata successiva .
B.
8 - Il genitore non collocatario sarà onerato di prelevare il minore presso la residenza materna e riaccompagnarlo presso la stessa alla fine del diritto di visita salvo diverso accordo da concordarsi a mezzo telefono cellulare e/o ogni sistema di messaggistica istantanea ( whatap) almeno un giorno prima .
B.
9- I genitori devono : 1) mantenere una comunicazione funzionale con i figli e mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro;
a) Seguire rigorosamente il piano genitoriale;
b) Contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio
B.10 – Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate. e dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo. ; i contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. I figli possono telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento . B.11- I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza dei figli. Se i genitori non sono in grado di arrivare ad un accordo, i genitori dovranno:
Scegliere un professionista che li aiuti a risolvere le questioni e se non sono d'accordo sulla scelta del professionista, i genitori dovranno ricorrere alla mediazione familiare . Per ogni altro punto non contemplato si rimettono alle disposizioni dell'A.G.
C) Il genitore collocatario avrà la facoltà – ove lo ritenga opportuno- di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre.
In caso di trasferimento della residenza la madre sarà tenuta a darne notizia al padre con congruo preavviso.
D) Porre a carico del padre a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli minori la somma mensile di euro 300,00 ( euro trecento/00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso versamento mediante bonifico ordinario su c/c postale intestato alla Sig.r entro e CP_1
non oltre il giorno 10 di ogni mese solare.Il Sig rimarrà obbligato a corrispondere Pt_1
i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio minore fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
E) Porre a carico di entrambi i coniugi il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli sia scolastiche, mediche e ricreative , dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la spesa.
F) I genitori dovranno reciprocamente mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a titolare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.” - che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15/04/1973 e nata a [...] il Controparte_1
31/01/1971
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Rionero in Vulture (PZ) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2007, atto n.15, Parte II, serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 12/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale