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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11839/2025
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato congiuntamente il
29/10/2025 da:
- , con il difensore avv. GRAZIANI DANIELA Parte_1
e da
- , entrambe con il difensore avv. BIGONI GIULIA Parte_2 Parte_3
TULLIA
Trasmessi gli atti al PM, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“a) a decorrere dalla mensilità di ottobre 2025 e fino alla mensilità di aprile 2026, ridursi il contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre alla misura Parte_3 di € 150,00 mensili, che saranno corrisposti direttamente dal sig. ad Parte_1 [...]
tramite bonifico bancario alle coordinate già note al padre;
Pt_3
b) a decorrere dalla mensilità di maggio 2026, revocarsi il contributo al mantenimento ordinario
e straordinario della figlia a carico del padre, essendo la stessa divenuta Parte_3 economicamente autonoma;
c) gli arretrati da omessa rivalutazione Istat, nella misura di € 1.683,02, saranno corrisposti dal signor alla figlia entro e non oltre il 31.12.2025; Pt_3 Pt_3
d) adempiuti gli obblighi di cui sopra, le parti dichiarano che non residuano ulteriori pendenze,
e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in ragione dell'intercorso rapporto di coniugio;
e) spese e compensi del presente procedimento compensati tra le parti.” letti gli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio il 05/09/1998 a Udine.
Dall'unione il 24/04/2002 è nata la figlia Pt_3 Nel 2015 i ricorrenti si sono separati e, successivamente, è stata pronunciata dal Tribunale di Udine sentenza di divorzio n. 274/2018 del 25/01/2018, depositata il 28/02/2018, con la quale si prevedeva, tra le altre condizioni, l'obbligo in capo al sig. di versare mensilmente alla sig.ra Pt_3 Parte_2 la somma di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia sino alla raggiunta Pt_3 autosufficienza economica di quest'ultima, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.
I ricorrenti hanno chiesto col ricorso in epigrafe che venissero modificate le condizioni allora stabilite consensualmente con sentenza 274/2018.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
a) a decorrere dalla mensilità di ottobre 2025 e fino alla mensilità di aprile 2026, dispone la riduzione del contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne
[...]
a carico del padre alla misura di € 150,00 mensili, che saranno corrisposti Pt_3 direttamente dal sig. ad tramite bonifico bancario alle Parte_1 Parte_3 coordinate già note al padre;
b) a decorrere dalla mensilità di maggio 2026, revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia a carico del padre, dando atto le Parte_3 parti che la stessa è divenuta economicamente autonoma;
c) dà atto che gli arretrati da omessa rivalutazione Istat, nella misura di € 1.683,02, saranno corrisposti dal signor alla figlia entro e non oltre il 31.12.2025; Pt_3 Pt_3
d) dà atto che adempiuti gli obblighi di cui sopra, le parti dichiarano che non residuano ulteriori pendenze, e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in ragione dell'intercorso rapporto di coniugio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato congiuntamente il
29/10/2025 da:
- , con il difensore avv. GRAZIANI DANIELA Parte_1
e da
- , entrambe con il difensore avv. BIGONI GIULIA Parte_2 Parte_3
TULLIA
Trasmessi gli atti al PM, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“a) a decorrere dalla mensilità di ottobre 2025 e fino alla mensilità di aprile 2026, ridursi il contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre alla misura Parte_3 di € 150,00 mensili, che saranno corrisposti direttamente dal sig. ad Parte_1 [...]
tramite bonifico bancario alle coordinate già note al padre;
Pt_3
b) a decorrere dalla mensilità di maggio 2026, revocarsi il contributo al mantenimento ordinario
e straordinario della figlia a carico del padre, essendo la stessa divenuta Parte_3 economicamente autonoma;
c) gli arretrati da omessa rivalutazione Istat, nella misura di € 1.683,02, saranno corrisposti dal signor alla figlia entro e non oltre il 31.12.2025; Pt_3 Pt_3
d) adempiuti gli obblighi di cui sopra, le parti dichiarano che non residuano ulteriori pendenze,
e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in ragione dell'intercorso rapporto di coniugio;
e) spese e compensi del presente procedimento compensati tra le parti.” letti gli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio il 05/09/1998 a Udine.
Dall'unione il 24/04/2002 è nata la figlia Pt_3 Nel 2015 i ricorrenti si sono separati e, successivamente, è stata pronunciata dal Tribunale di Udine sentenza di divorzio n. 274/2018 del 25/01/2018, depositata il 28/02/2018, con la quale si prevedeva, tra le altre condizioni, l'obbligo in capo al sig. di versare mensilmente alla sig.ra Pt_3 Parte_2 la somma di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia sino alla raggiunta Pt_3 autosufficienza economica di quest'ultima, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.
I ricorrenti hanno chiesto col ricorso in epigrafe che venissero modificate le condizioni allora stabilite consensualmente con sentenza 274/2018.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
a) a decorrere dalla mensilità di ottobre 2025 e fino alla mensilità di aprile 2026, dispone la riduzione del contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne
[...]
a carico del padre alla misura di € 150,00 mensili, che saranno corrisposti Pt_3 direttamente dal sig. ad tramite bonifico bancario alle Parte_1 Parte_3 coordinate già note al padre;
b) a decorrere dalla mensilità di maggio 2026, revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia a carico del padre, dando atto le Parte_3 parti che la stessa è divenuta economicamente autonoma;
c) dà atto che gli arretrati da omessa rivalutazione Istat, nella misura di € 1.683,02, saranno corrisposti dal signor alla figlia entro e non oltre il 31.12.2025; Pt_3 Pt_3
d) dà atto che adempiuti gli obblighi di cui sopra, le parti dichiarano che non residuano ulteriori pendenze, e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in ragione dell'intercorso rapporto di coniugio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini