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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 02/10/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1345/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
LI AR - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
GI AO - GIUDICE relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1345 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 14.08.2025 da:
(c.f. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Vallarsa (TN), fraz. Anghebeni n. 62; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. GIOVANAZZI ILARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MARCONI 2 38065 MORI;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Vallarsa (TN), fraz. Aste n. 7 lett. A;
rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. GIOVANAZZI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MARCONI 2 38065 MORI;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
I ricorrenti in via congiunta: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.” (cfr. conclusioni del 19.08.2025)
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 14.08.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , nata a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_1 convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 19.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta le parti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le conclusioni di cui al ricorso congiunto e la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al collegio
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) affidare congiuntamente nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ed elezione di residenza C.F._3 della stessa presso l'abitazione della madre sita in Vallarsa (TN), frazione Anghebeni, n. 62;
2) i genitori condivideranno in egual misura la responsabilità genitoriale esercitandola anche disgiuntamente e si impegnano a concordare tra loro tutte le decisioni di maggior interesse per Per_1
(salute, istruzione scolastica, ecc.);
3) quanto al calendario di visita della figlia minore, determinare che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
pagina2 di 4 - tutti i fine settimana dal sabato alle 12.00 alla domenica sera con accordo e previsione esplicita che, quando la madre modificherà il proprio orario di lavoro, si applicherà immediatamente l'alternanza dei fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina;
- vacanze di Natale e di Pasqua: ciascun genitore starà con la figlia metà delle vacanze pasquali e metà di quelle natalizie, i genitori avranno cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, nonché il giorno di fine anno e quello di Capodanno, la Pasqua e la Pasquetta, avendo altresì cura di alternare il primo e secondo periodo delle vacanze stesse;
- vacanze estive: ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, con comunicazione all'altro genitore del periodo scelto con congruo anticipo. Il resto dell'estate si applicherà il calendario del periodo scolastico.
I genitori precisano che il calendario di visita indicato nelle conclusioni deve considerarsi quello minimo garantito e si dichiarano reciprocamente disponibili a modificare senza formalità, di volta in volta, a seconda delle esigenze della figlia e nel suo primario interesse, il regime ivi concordato;
4) stabilire che ciascun genitore avrà cura di preferire l'altro nella gestione della bambina, qualora non se ne possa occupare nel periodo di propria competenza;
5) determinare in euro 300,00 (trecento/00) mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento ordinario a favore della figlia minore che il signor corrisponderà alla NO , entro il Pt_2 Pt_1 giorno 15 di ogni mese, a partire dalla firma del presente atto, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) le spese straordinarie della minore (per la definizione delle quali si rimanda alle Linee Guida del Protocollo CNF)) saranno sostenute al 50% da ciascun genitore. Fatta eccezione per le spese mediche, scolastiche e/o per quelle aventi carattere urgente, le spese di importo superiore ad euro
150,00 cadauna richiederanno il consenso di entrambi i genitori. Il rimborso pro quota dovrà avvenire entro il mese successivo all'esborso, previa richiesta del genitore che ha sostenuto la spesa e dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento;
7) stabilire che tutti gli assegni familiari (compresi quelli regionali al nucleo familiare, le borse di studio, ecc.) siano versati mensilmente alla madre perché li utilizzi nell'interesse e per i bisogni della minore;
8) determinare che la detrazione fiscale della figlia minorenne sia posta a favore di ciascuno dei genitori in misura del 50%;
9) i genitori si danno reciprocamente l'autorizzazione al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio della minore;
pagina3 di 4 10) ciascun genitore curerà i rapporti della figlia minore con i rispettivi ascendenti;
11) tutte le questioni patrimoniali tra le parti conseguenti alla relazione sentimentale, alla convivenza ed all'affidamento di si intendono con questo accordo definite;
Per_1
12) spese compensate e spese legali a carico delle parti solidalmente e con ripartizione interna al
50% tra i due genitori.
Così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il presidente
LI AR
La giudice estensora
GI AO
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
LI AR - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
GI AO - GIUDICE relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1345 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 14.08.2025 da:
(c.f. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Vallarsa (TN), fraz. Anghebeni n. 62; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. GIOVANAZZI ILARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MARCONI 2 38065 MORI;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Vallarsa (TN), fraz. Aste n. 7 lett. A;
rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. GIOVANAZZI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MARCONI 2 38065 MORI;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
I ricorrenti in via congiunta: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.” (cfr. conclusioni del 19.08.2025)
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 14.08.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , nata a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_1 convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 19.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta le parti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le conclusioni di cui al ricorso congiunto e la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al collegio
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) affidare congiuntamente nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ed elezione di residenza C.F._3 della stessa presso l'abitazione della madre sita in Vallarsa (TN), frazione Anghebeni, n. 62;
2) i genitori condivideranno in egual misura la responsabilità genitoriale esercitandola anche disgiuntamente e si impegnano a concordare tra loro tutte le decisioni di maggior interesse per Per_1
(salute, istruzione scolastica, ecc.);
3) quanto al calendario di visita della figlia minore, determinare che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
pagina2 di 4 - tutti i fine settimana dal sabato alle 12.00 alla domenica sera con accordo e previsione esplicita che, quando la madre modificherà il proprio orario di lavoro, si applicherà immediatamente l'alternanza dei fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina;
- vacanze di Natale e di Pasqua: ciascun genitore starà con la figlia metà delle vacanze pasquali e metà di quelle natalizie, i genitori avranno cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, nonché il giorno di fine anno e quello di Capodanno, la Pasqua e la Pasquetta, avendo altresì cura di alternare il primo e secondo periodo delle vacanze stesse;
- vacanze estive: ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, con comunicazione all'altro genitore del periodo scelto con congruo anticipo. Il resto dell'estate si applicherà il calendario del periodo scolastico.
I genitori precisano che il calendario di visita indicato nelle conclusioni deve considerarsi quello minimo garantito e si dichiarano reciprocamente disponibili a modificare senza formalità, di volta in volta, a seconda delle esigenze della figlia e nel suo primario interesse, il regime ivi concordato;
4) stabilire che ciascun genitore avrà cura di preferire l'altro nella gestione della bambina, qualora non se ne possa occupare nel periodo di propria competenza;
5) determinare in euro 300,00 (trecento/00) mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento ordinario a favore della figlia minore che il signor corrisponderà alla NO , entro il Pt_2 Pt_1 giorno 15 di ogni mese, a partire dalla firma del presente atto, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) le spese straordinarie della minore (per la definizione delle quali si rimanda alle Linee Guida del Protocollo CNF)) saranno sostenute al 50% da ciascun genitore. Fatta eccezione per le spese mediche, scolastiche e/o per quelle aventi carattere urgente, le spese di importo superiore ad euro
150,00 cadauna richiederanno il consenso di entrambi i genitori. Il rimborso pro quota dovrà avvenire entro il mese successivo all'esborso, previa richiesta del genitore che ha sostenuto la spesa e dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento;
7) stabilire che tutti gli assegni familiari (compresi quelli regionali al nucleo familiare, le borse di studio, ecc.) siano versati mensilmente alla madre perché li utilizzi nell'interesse e per i bisogni della minore;
8) determinare che la detrazione fiscale della figlia minorenne sia posta a favore di ciascuno dei genitori in misura del 50%;
9) i genitori si danno reciprocamente l'autorizzazione al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio della minore;
pagina3 di 4 10) ciascun genitore curerà i rapporti della figlia minore con i rispettivi ascendenti;
11) tutte le questioni patrimoniali tra le parti conseguenti alla relazione sentimentale, alla convivenza ed all'affidamento di si intendono con questo accordo definite;
Per_1
12) spese compensate e spese legali a carico delle parti solidalmente e con ripartizione interna al
50% tra i due genitori.
Così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il presidente
LI AR
La giudice estensora
GI AO
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