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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso promosso ex art. 473-bis.12 c.p.c. presentato da:
, Parte_1
con il difensore avv. GREGO ANGELA;
ricorrente contro
, CP_1
con il difensore avv. VISENTIN IGOR;
resistente con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e per la parte resistente concordemente:
1. Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambe i Persona_1 genitori, con residenza fissata presso l'abitazione della madre e con esclusiva delega in suo favore di quanto attiene alla sfera della scuola/questioni burocratiche amministrative ed alla salute, ma con l'obbligo in capo alla sig.ra di avvisare il padre in caso di gravi patologie che dovessero gravare il Pt_1
minore e di comunicare le iniziative scolastiche e ricreative a cui prenderà Per_ parte (recite, concerti, gare sportive e quant'altro) così da permettere al sig. di parteciparvi;
CP_1
2. Il padre vedrà il minore per il mese di marzo 2025 tutti i sabati da mattina a sera, mentre dal primo di aprile 2025, due week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, nel rispetto delle esigenze/orari e impegni. La
Per_ madre o un suo delegato, accompagnerà e ritirerà dal padre. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi previamente tra i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
una settimana durante le vacanze natalizie e la metà delle vacanze pasquali;
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, CP_1 Pt_1
entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro
300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate nel protocollo del Tribunale di
Udine. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio verranno suddivise tra i genitori in parti uguali, le spese dovranno essere idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le ha anticipate, a mezzo di bonifico bancario, entro quindici giorni dalla richiesta corredata dalla predetta documentazione, il tutto, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo d'Intesa fra magistrati ed avvocati del
Tribunale di Udine.
4. La signora avrà diritto all'integrale percezione dell'assegno unico, Pt_1
e delle detrazioni per figlio a carico al 100%;
5. spese e competenze di lite integralmente compensate fra le parti.
2 I procuratori delle parti dichiarano espressamente di rinunciare ai termini di cui all'art. 473- bis.28 e congiuntamente chiedono che la causa sia rimessa in decisione.
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il [...], riconosciuto Per_1
da entrambi i genitori.
ha chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la Parte_1
relazione sentimentale con è cessata – che venissero CP_1 assunte le necessarie statuizioni nell'interesse del minore, chiedendo l'affidamento dello stesso in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita paterno, obbligo del padre di corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, ha lamentato che il resistente era solito perseguitarla e tenere condotte aggressive, oltre che abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Nulla inoltre aveva versato il resistente per il mantenimento del figlio.
Non senza avere previamente eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Udine, si è costituito in giudizio CP_1
avanzando domande di segno opposto a quelle della ricorrente e, segnatamente, domandando l'affido condiviso del minore, pur nell'ambito della formale presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali competenti,
e di prevedere a suo carico un assegno di mantenimento di importo inferiore.
In particolare, era stata la ricorrente a fare uso di droga e alcool e nel contempo si era rifiutata di far vedere il bambino al padre. Proprio in relazione alle criticità insorte nell'esercizio della responsabilità genitoriale, il nucleo era stato preso in carico per un periodo dal Consultorio di Latisana senza successo. Ha anche contestato di avere maltrattato l'ex compagna.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 11.3.2025, sostituita da note scritte, le parti hanno infine raggiunto un globale accordo sulle varie questioni controversie, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
3 Il Collegio ritiene di dover disporre in conformità alle conclusioni congiunte, anche perché – non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alle dipendenze dei genitori che, al contrario, solo state solo genericamente allegate in atti – trattasi di condizioni confacenti ai superiori interessi morali e materiali del figlio minore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie le conclusioni rassegnate da e e, per l'effetto, dispone che Parte_1 CP_1
l'affidamento ed il mantenimento del minore siano disciplinati secondo i loro accordi, di seguito testualmente riportati:
1. Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambe i Persona_1 genitori, con residenza fissata presso l'abitazione della madre e con esclusiva delega in suo favore di quanto attiene alla sfera della scuola/questioni burocratiche amministrative ed alla salute, ma l'obbligo in capo alla sig.ra di avvisare il padre in caso di gravi patologie che dovessero gravare il Pt_1
minore e di comunicare le iniziative scolastiche e ricreative a cui prenderà Per_ parte (recite, concerti, gare sportive e quant'altro) così da permettere al sig. di parteciparvi;
CP_1
2. Dispone che il padre vedrà il minore per il mese di marzo 2025 tutti i sabati da mattina a sera, mentre dal primo di aprile 2025, due week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, nel rispetto delle esigenze/orari e impegni.
Per_ La madre o un suo delegato, accompagnerà e ritirerà dal padre. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi previamente tra i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
una settimana durante le vacanze natalizie e la metà delle vacanze pasquali;
4 3. dispone che il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo CP_1 Pt_1
bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo
2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate nel protocollo del
Tribunale di Udine. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio verranno suddivise tra i genitori in parti uguali, le spese dovranno essere idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le ha anticipate, a mezzo di bonifico bancario, entro quindici giorni dalla richiesta corredata dalla predetta documentazione, il tutto, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo d'Intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Udine.
4. La signora avrà diritto all'integrale percezione dell'assegno unico, Pt_1
e delle detrazioni per figlio a carico al 100%;
5. spese e competenze di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
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