Decreto cautelare 4 luglio 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 04/07/2022, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 00774/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2022, proposto da
Domino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare anche provvisoria
dell’Ordinanza n. 256 del 30/06/2022 a firma del Dirigente del Settore 4° - Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia ed Innovazione del Comune di Gallipoli, con cui è stato ordinato lo sgombero delle strutture stagionali ubicate in località 'Li Foggi' - In Catasto al fg. 32 - p.lle 110, 114,171,255,268,461,543,544,545,546 e p.lla 462 sub 2, notificata in pari data a mezzo PEC; della richiamata, ma mai notificata, nota prot.n.038113 del 23/06/2022 con cui la Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Gallipoli avrebbe diffidato la ditta Domino s.r.l. “a sospendere con effetto immediato l'attività di riallestimento delle strutture ed attrezzature stagionali che risultano riferite ad autorizzazioni paesaggistiche scadute, nonché a ripristinare, sempre con effetto immediato, lo stato dei luoghi”; -di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto opportuno consentire al Collegio di pervenire re adhuc integra alla decisone sull’istanza cautelare, in relazione all’esigenza di assicurare adeguato approfondimento delle questioni giuridiche poste con i dedotti motivi di censura;
Considerato che – nella presente fase del giudizio – appare prevalente l’interesse della parte ricorrente;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica e, per l’effetto, sospende in via interinale l’efficacia dell’impugnato provvedimento (Ord. Dirigenziale ndel Comune di Gallipoli n. 256/2022.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 4 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO