Articolo 7 della Legge 18 gennaio 1952, n. 40
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 febbraio 1952
Art. 7.
Il grado di maresciallo capo e' conferito ad anzianita', al compimento di due anni di permanenza nel grado, ai marescialli ordinari giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1952