Art. 7.
Il grado di maresciallo capo e' conferito ad anzianita', al compimento di due anni di permanenza nel grado, ai marescialli ordinari giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento.
Il grado di maresciallo capo e' conferito ad anzianita', al compimento di due anni di permanenza nel grado, ai marescialli ordinari giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento.