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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6079 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2486 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
c.f. e P.IV , in persona del legale rappresentante - Parte_1 P.IV_1 amministratore unico sig. rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto Parte_2 di citazione, dagli avvocati Antonio Aievola, Alessandro Romito e Giuseppe Esposito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pomigliano d'Arco alla via Leonardo da Vinci n.57
ATTRICE
E
c.f. , P.I.V.A. , in Controparte_1 P.IV_2 P.IV_3 persona del Direttore generale reggente dott. rappresentante legale con potere Controparte_2 di firma sociale giusta previsione dell'art. 38 dello Statuto sociale, della Delibera del C.d.A. n. 3/2022 del 28/02/2022 e del Regolamento del processo decisionale approvato con Delibera del C.d.A. del
30/11/2022, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, il GU, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, tratteneva la causa per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25/01/2023, la deduceva di essere Parte_1 titolare del c/c n.01/03/000021127 acceso presso la filiale di Nola della Controparte_3
, poi divenuta che, nel pagare una fornitura
[...] Controparte_1 alla per l'importo di euro 26.506,79, a quest'ultima fu consegnato l'assegno Parte_3
n. 4000244923-12, datato 31/01/2022, sul quale erroneamente fu apposto dal consulente dell'attrice il timbro quale emittente non della bensì di altra società (Steel Development s.r.l.). Parte_1
La convenuta, in virtù della citata discrasia, negava il pagamento dell'assegno per “firma traenza non autorizzata” effettuando, nei confronti della apposita segnalazione alla Centrale di Parte_1
Allarme Interbancaria, oltre il recesso dal contratto di conto corrente n. 21127 “a seguito di riscontrato andamento irregolare” comunicato in data 08/02/2022, nonostante la “liberatoria” da parte della beneficiaria società consegnata dall'attrice all'istituto di credito convenuto Parte_3 in data 14/03/2022.
Eccepita l'illegittimità della segnalazione effettuata dalla Controparte_1 chiedeva l'accertamento della condotta in violazione della diligenza ex art. 1176 c.c. della convenuta ed il risarcimento del conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in complessivi euro 50.000,00, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la quale deduceva la legittimità della propria Controparte_1 condotta in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 386/1990 con conseguente rispetto dell'art. 1176 c.c.
Concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 30 maggio 2023, il GU assegnava termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione.
All'udienza del 19/01/2024, il GU, preso atto dell'esito negativo della mediazione e della concorde richiesta delle parti, assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
All'udienza del 04/06/2024 il Giudice, ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati da parte attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/02/25, ove assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria promossa da parte attrice, come da provvedimento del GU, e conclusasi con esito negativo per assenza di parte convenuta, come da verbale del 29/06/2023 allegato.
La domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie giova ricordare che la Legge n. 386 del 1990, prevedendo la disciplina sanzionatoria in materia di assegni bancari, in presenza di assegno bancario emesso in difetto di autorizzazione da parte del trattario prescrive l'obbligo per l'intermediario della
2 restituzione del titolo impagato, ai sensi dell'art. 1, e l'avvio della conseguente procedura comportante la segnalazione al Prefetto territorialmente competente il quale, ai sensi dell'art. 8 bis della citata legge, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina la sanzione amministrativa dovuta per la violazione e l'iscrizione del nominativo del traente nella Centrale Allarme Interbancaria
(AI) ex art. 10 bis L. n.386/90.
In materia, va richiamato, altresì, l'art. 11 della Legge Assegni, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, secondo cui le persone giuridiche, all'atto di sottoscrivere un assegno, devono necessariamente indicare la ragione sociale ai fini della riferibilità del titolo alle stesse.
Ciò detto, dalle allegazioni delle parti risulta acclarato che l'attrice abbia emesso assegno del
31/01/2022 intestato alla per l'importo di euro 26.506,79, recante il timbro Parte_3 della Steel Development s.r.l., società diversa dall'odierna attrice, intestataria del Parte_1 conto in essere presso la (doc. 9 parte attrice). Controparte_1
Orbene, è pacifico che l'assegno emesso in violazione della surriferita normativa sia irregolare
“perché in violazione della regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1736/1933, a norma del quale 'Ogni sottoscrizione' (del titolo) deve contenere ... la ditta di colui che si obbliga” (così anche ABF-
Collegio di Milano del 21 giugno 2018; ABF - Collegio di Milano, Decisione n. 1281 del 10 novembre 2010).
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la ratio dell'art. 11 della Legge Assegni (Cass. n.
1469/77 e Cass. n. 7761/2004), è proprio “quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione”, con la conseguenza che “la sottoscrizione (di emittenza o) di girata di un assegno
(o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall'art.
8 r.d. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno nel caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale). […] Incorre, quindi, in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti
[…]” (Cass. civ. sez. I del 9 giugno 2006 n. 13463)
Considerato, quindi, che la sottoscrizione di un assegno bancario da parte di una persona giuridica deve contenere la ragione o denominazione sociale, al fine di esplicitare un collegamento tra il
3 firmatario e l'ente, in difetto del quale il titolo non è riferibile alla persona giuridica, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice l'assegno emesso recante il timbro sociale di società diversa da quella intestataria del conto corrente, senza presentare peraltro alcun collegamento con quest'ultima, va ricondotto all'ipotesi di assegno emesso senza autorizzazione, sussumibile nella fattispecie delineata dall'art. 1 della Legge n.386 del 1990.
Di fatto, l'assegno oggetto di causa è stato emesso in assenza di autorizzazione, essendo stato apposto quale firma di traenza il timbro della Steel Development s.r.l. anziché della Parte_1
A fronte di tali discrepanze, risulta fondata la ragione addotta dall'intermediario convenuto a sostegno della legittimità del rifiuto di pagamento dell'assegno, recante firma di traenza di soggetto non autorizzato ad operare sul conto tratto, poiché “L'assegno emesso sul conto intestato a una società, ma privo di indicazione cartolare che lo riferisca a quest'ultima, deve considerarsi emesso in mancanza di autorizzazione, con conseguente obbligo dell'intermediario, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 386/1990, di procedere all'iscrizione del nominativo del traente in AI (v. a es. Collegio di
Bari, decisione n. 23346/19; Collegio di Torino, decisione n. 21659/19)” (così ecisione CP_4
n. 18050 del 30 luglio 2021).
Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dall'attrice, non è ravvisabile alcuna violazione del dovere di diligenza posto in capo all'istituto di credito convenuto, atteso che l'emissione di un assegno in difetto di autorizzazione comporta per l'istituto di credito, presso il quale viene portato all'incasso il titolo, l'obbligo di astenersi dall'effettuare alcun pagamento (con la conseguenza che l'assegno dovrà essere comunicato impagato) e di effettuare, ex art. 9 Legge n.386/1990, segnalazione della traente in AI entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, oltre che al prefetto competente.
Inoltre, dall'esame del dettato normativo va escluso che, in caso di assegno emesso su conto intestato ad altro soggetto, sussista l'obbligo della banca di comunicare alla correntista preavviso di revoca, previsto solo per la diversa ipotesi di emissione di assegno senza provvista, o di comunicare preventivamente al soggetto interessato l'imminente segnalazione alla AI (in tal senso Ordinanza
n. 3079/15 del Tribunale di Trento).
Alla luce di quanto detto, emerge la piena legittimità dell'operato della banca convenuta nel rispetto della L. n. 386/90, con conseguente infondatezza delle doglianze attoree.
Nonostante quanto detto sia dirimente in ordine alla richiesta risarcitoria di parte attrice, per cui va esclusa la configurabilità nella fattispecie di un danno in re ipsa, va rilevato per completezza che la domanda di ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali va rigettata anche in virtù della mancata allegazione e prova in maniera specifica del pregiudizio economico conseguente alla asserita lesione
4 alla reputazione ed all'immagine della a seguito della segnalazione in AI, non Parte_1 desumibile dalla mera produzione dei bilanci societari dal 2019 al 2022 (doc. 5 a 5.3).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di Parte_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 16/06/2025
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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