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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 705/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 705/2025 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Parte_1 C.F._1
Marra, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via E.
Buccarelli n. 49
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Nisticò, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Davoli Marina (CZ), al Viale
Cassiodoro n. 41
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, depositato in data 17 febbraio 2025, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con , in data 8 ottobre 1988, e che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1
(25 luglio 1989) e (4 gennaio 1994), oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la separazione personale nei confronti del coniuge. Chiedeva, inoltre, di lasciare nella propria disponibilità l'immobile adibito a casa coniugale, con i mobili e gli arredi nello stesso presenti.
Con comparsa, depositata in data 25 febbraio 2025, si costituiva , chiedendo di Controparte_1 esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo dello stesso, di dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza nulla disporsi a titolo di assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
All'udienza del 21 maggio 2025, dinanzi al giudice delegato, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice rilevava di non doversi pronunciare sulla domanda di assegnazione della casa familiare, in assenza di figli minorenni o maggiorenni autosufficienti e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, che veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione, essendo venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti e non dovendo, pertanto, il Collegio pronunziarsi sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre di Ruggiero (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 30, parte
II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988);
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 21 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 705/2025 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Parte_1 C.F._1
Marra, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via E.
Buccarelli n. 49
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Nisticò, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Davoli Marina (CZ), al Viale
Cassiodoro n. 41
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, depositato in data 17 febbraio 2025, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con , in data 8 ottobre 1988, e che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1
(25 luglio 1989) e (4 gennaio 1994), oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la separazione personale nei confronti del coniuge. Chiedeva, inoltre, di lasciare nella propria disponibilità l'immobile adibito a casa coniugale, con i mobili e gli arredi nello stesso presenti.
Con comparsa, depositata in data 25 febbraio 2025, si costituiva , chiedendo di Controparte_1 esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo dello stesso, di dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza nulla disporsi a titolo di assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
All'udienza del 21 maggio 2025, dinanzi al giudice delegato, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice rilevava di non doversi pronunciare sulla domanda di assegnazione della casa familiare, in assenza di figli minorenni o maggiorenni autosufficienti e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, che veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione, essendo venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti e non dovendo, pertanto, il Collegio pronunziarsi sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre di Ruggiero (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 30, parte
II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988);
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 21 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo