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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott. Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1367/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato il [...], a [...]/SP Parte_1 C.F._1
(Brasile), ed ivi residente alla Avenida Oscar Machado de Carvalho Rosa, 120;
, (C.F.: ), nata il [...], a [...]/SP Parte_2 C.F._2
(Brasile), e residente in [...];
(C.F.: ), nata il [...], a [...] Parte_3 C.F._3
Preto/SP (Brasile), ed ivi residente alla Avenida Oscar Machado de Carvalho Rosa, 120;
(C.F.: , nato il [...], a [...] Parte_4 C.F._4
Preto/SP (Brasile), ed ivi residente alla Avenida Oscar Machado de Carvalho Rosa, 120.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Armando Pedicini (C.F.:
), iscritto presso il Foro di Roma, come da procure notarili stese in fogli C.F._5 separati in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato sito Vitulano (BN), alla via Tammari, 12, nonché in Roma (RM), al Viale G.
Genoese Zerbi, 19 (PEC: ) ; Email_1
- ricorrente
- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 N. R.G. 1367/2024
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_1 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di Persona_1 alias cittadino italiano, figlio di e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
nato a Palmi, in [...], in data [...] (doc. 2.1) ed Persona_6 emigrato successivamente in Brasile ove aveva contratto matrimonio, in data 25.04.1913, con
(doc. 2.2). Dalla loro unione matrimoniale era nata, in Brasile, in data 24.09.1906, Controparte_3
(doc. 2.3). L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_7 naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 3).
In particolare, precisavano che (o ), in data 27.01.1927, aveva Persona_7 Persona_8 contratto matrimonio con (doc. 2.3) e dalla loro unione coniugale era nato, Persona_9 in Brasile, in data 07.08.1929, (doc. 2.4). Per_10
Con riferimento alla discendenza di precisavano che egli, in data 27.02.1954, aveva Per_10 contratto matrimonio con (doc. 2.4) e che dalla loro unione erano nato, in Persona_11
Brasile, in data 01.04.1956, odierno ricorrente. Parte_1
Infine, , in data 20.12.1985, aveva contratto matrimonio con Parte_1 Persona_12
(doc. 2.5). Dall'anzidetta unione erano nati, in data 30.04.1987,
[...] Parte_2
(doc. 2.6), in data 07.01.1991, (doc. 2.7) e in data 11.02.1995
[...] Parte_3
(doc. 2.8). Tutti odierni ricorrenti. Parte_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data 22 novembre 2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata,
“Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non precisava le conclusioni.
Con decreto del 25.11.2024, il giudice fissava l'udienza di trattazione per il giorno 12.12.2024 con
2 N. R.G. 1367/2024
assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.01.2025, lo scrivente giudice, rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte e preso atto di quelle depositate, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba
3 N. R.G. 1367/2024
provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale.
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino argentino (doc. 3) e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 29.02.2024, il Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di
Giustizia, ha certificato che: “NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o o o o Persona_1 Parte_5 Parte_6 Persona_13 [...]
, figlio di e di , originario d'Italia, nato il Per_14 Persona_6 Persona_15
4 N. R.G. 1367/2024
01.11.1880”.
Per tale condizione, l'emigrato italiano alias Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
aveva trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla propria figlia
[...] Persona_7
(o ), nata in data [...]. La primogenita, tuttavia, in data 27.01.1927, aveva Persona_8 contratto matrimonio con (doc. 2.3) e dalla loro unione coniugale era nato, Persona_9 in Brasile, in data 07.08.1929, (doc. 2.4). Per_10
Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre- costituzionale da (o ) fino ai suoi discendenti, ricorrenti inclusi. Persona_7 Persona_8
Sulla scorta della normativa vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Nel caso di specie, la cittadina (o ), rimanendo al vecchio Persona_7 Persona_8 impianto normativo, dunque, non poteva trasmettere il proprio status civitatis al discendente, nato anch'egli in epoca precostituzionale, ovvero in data in data 07.08.1929, e del pari non Per_10
5 N. R.G. 1367/2024
poteva trasmetterla ai suoi discendenti.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti, sussiste l'interesse ad agire, atteso che la stessa vanta il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e in quanto illegittimamente privata dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. In aggiunta, secondo l'orientamento dei
Consolati, i discendenti degli emigranti italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948. Tale principio si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta;
ovvero, nel caso di specie, non solo (o Persona_7 [...]
), ha conservato la cittadinanza italiana, nonostante il matrimonio con un cittadino straniero, Per_8 ma dal rapporto di filiazione con è stata in grado di trasmetterla al proprio discendente, Per_10 N. R.G. 1367/2024
nato in data [...] (doc. 2.4). Quest'ultimo l'ha trasmessa al proprio figlio, dal quale gli odierni attori hanno dedotto di discendere.
Quanto alla continuità della linea di trasmissione, in base alla documentazione prodotta, risulta che dal matrimonio tra alias e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 CP_3
celebrato in data 25.04.1913 (doc. 2.2), nacque, in data 24.09.1906 una figlia,
[...] [...]
(doc. 2.3). In data 27.01.1927 (o ), aveva contratto Per_7 Persona_7 Persona_8 matrimonio con (doc. 2.3), dalla cui unione nasceva, in data 07.08.1929, Persona_9
(doc. 2.4). In data 27.02.1954, aveva contratto matrimonio con Per_10 Per_10 Persona_11
(doc. 2.4) e dalla loro unione erano nato, in data 01.04.1956, l'odierno ricorrente
[...] [...]
Infine, in data 20.12.1985, aveva contratto matrimonio con Parte_1 Parte_1
(doc. 2.5) e dall'anzidetta unione erano nati tre figli, nonché odierni Persona_12 ricorrenti: in data 30.04.1987 (doc. 2.6), Parte_2 Parte_3
in data 07.01.1991, (doc. 2.7) e in data 11.02.1995 (doc.
[...] Parte_4
2.8).
Neppure può darsi rilievo, all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, in quanto giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere
7 N. R.G. 1367/2024
tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Sicché, per l'avo italiano, non poteva essersi verificata la perdita della cittadinanza italiana se non per espressa rinunzia (non verificatasi), come si evince da certificato negativo di naturalizzazione depositato in atti, o per altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato, né provato da parte resistente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_1 Parte_7 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato il Parte_1
01.04.1956; , nata il [...]; nata Parte_2 Parte_3 il 07.01.1991 e nato il [...], il diritto alla cittadinanza italiana Parte_4 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
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alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 08.02.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott. Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1367/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato il [...], a [...]/SP Parte_1 C.F._1
(Brasile), ed ivi residente alla Avenida Oscar Machado de Carvalho Rosa, 120;
, (C.F.: ), nata il [...], a [...]/SP Parte_2 C.F._2
(Brasile), e residente in [...];
(C.F.: ), nata il [...], a [...] Parte_3 C.F._3
Preto/SP (Brasile), ed ivi residente alla Avenida Oscar Machado de Carvalho Rosa, 120;
(C.F.: , nato il [...], a [...] Parte_4 C.F._4
Preto/SP (Brasile), ed ivi residente alla Avenida Oscar Machado de Carvalho Rosa, 120.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Armando Pedicini (C.F.:
), iscritto presso il Foro di Roma, come da procure notarili stese in fogli C.F._5 separati in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato sito Vitulano (BN), alla via Tammari, 12, nonché in Roma (RM), al Viale G.
Genoese Zerbi, 19 (PEC: ) ; Email_1
- ricorrente
- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 N. R.G. 1367/2024
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_1 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di Persona_1 alias cittadino italiano, figlio di e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
nato a Palmi, in [...], in data [...] (doc. 2.1) ed Persona_6 emigrato successivamente in Brasile ove aveva contratto matrimonio, in data 25.04.1913, con
(doc. 2.2). Dalla loro unione matrimoniale era nata, in Brasile, in data 24.09.1906, Controparte_3
(doc. 2.3). L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_7 naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 3).
In particolare, precisavano che (o ), in data 27.01.1927, aveva Persona_7 Persona_8 contratto matrimonio con (doc. 2.3) e dalla loro unione coniugale era nato, Persona_9 in Brasile, in data 07.08.1929, (doc. 2.4). Per_10
Con riferimento alla discendenza di precisavano che egli, in data 27.02.1954, aveva Per_10 contratto matrimonio con (doc. 2.4) e che dalla loro unione erano nato, in Persona_11
Brasile, in data 01.04.1956, odierno ricorrente. Parte_1
Infine, , in data 20.12.1985, aveva contratto matrimonio con Parte_1 Persona_12
(doc. 2.5). Dall'anzidetta unione erano nati, in data 30.04.1987,
[...] Parte_2
(doc. 2.6), in data 07.01.1991, (doc. 2.7) e in data 11.02.1995
[...] Parte_3
(doc. 2.8). Tutti odierni ricorrenti. Parte_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data 22 novembre 2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata,
“Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non precisava le conclusioni.
Con decreto del 25.11.2024, il giudice fissava l'udienza di trattazione per il giorno 12.12.2024 con
2 N. R.G. 1367/2024
assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.01.2025, lo scrivente giudice, rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte e preso atto di quelle depositate, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba
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provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale.
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino argentino (doc. 3) e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 29.02.2024, il Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di
Giustizia, ha certificato che: “NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o o o o Persona_1 Parte_5 Parte_6 Persona_13 [...]
, figlio di e di , originario d'Italia, nato il Per_14 Persona_6 Persona_15
4 N. R.G. 1367/2024
01.11.1880”.
Per tale condizione, l'emigrato italiano alias Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
aveva trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla propria figlia
[...] Persona_7
(o ), nata in data [...]. La primogenita, tuttavia, in data 27.01.1927, aveva Persona_8 contratto matrimonio con (doc. 2.3) e dalla loro unione coniugale era nato, Persona_9 in Brasile, in data 07.08.1929, (doc. 2.4). Per_10
Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre- costituzionale da (o ) fino ai suoi discendenti, ricorrenti inclusi. Persona_7 Persona_8
Sulla scorta della normativa vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Nel caso di specie, la cittadina (o ), rimanendo al vecchio Persona_7 Persona_8 impianto normativo, dunque, non poteva trasmettere il proprio status civitatis al discendente, nato anch'egli in epoca precostituzionale, ovvero in data in data 07.08.1929, e del pari non Per_10
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poteva trasmetterla ai suoi discendenti.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti, sussiste l'interesse ad agire, atteso che la stessa vanta il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e in quanto illegittimamente privata dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. In aggiunta, secondo l'orientamento dei
Consolati, i discendenti degli emigranti italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948. Tale principio si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta;
ovvero, nel caso di specie, non solo (o Persona_7 [...]
), ha conservato la cittadinanza italiana, nonostante il matrimonio con un cittadino straniero, Per_8 ma dal rapporto di filiazione con è stata in grado di trasmetterla al proprio discendente, Per_10 N. R.G. 1367/2024
nato in data [...] (doc. 2.4). Quest'ultimo l'ha trasmessa al proprio figlio, dal quale gli odierni attori hanno dedotto di discendere.
Quanto alla continuità della linea di trasmissione, in base alla documentazione prodotta, risulta che dal matrimonio tra alias e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 CP_3
celebrato in data 25.04.1913 (doc. 2.2), nacque, in data 24.09.1906 una figlia,
[...] [...]
(doc. 2.3). In data 27.01.1927 (o ), aveva contratto Per_7 Persona_7 Persona_8 matrimonio con (doc. 2.3), dalla cui unione nasceva, in data 07.08.1929, Persona_9
(doc. 2.4). In data 27.02.1954, aveva contratto matrimonio con Per_10 Per_10 Persona_11
(doc. 2.4) e dalla loro unione erano nato, in data 01.04.1956, l'odierno ricorrente
[...] [...]
Infine, in data 20.12.1985, aveva contratto matrimonio con Parte_1 Parte_1
(doc. 2.5) e dall'anzidetta unione erano nati tre figli, nonché odierni Persona_12 ricorrenti: in data 30.04.1987 (doc. 2.6), Parte_2 Parte_3
in data 07.01.1991, (doc. 2.7) e in data 11.02.1995 (doc.
[...] Parte_4
2.8).
Neppure può darsi rilievo, all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, in quanto giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere
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tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Sicché, per l'avo italiano, non poteva essersi verificata la perdita della cittadinanza italiana se non per espressa rinunzia (non verificatasi), come si evince da certificato negativo di naturalizzazione depositato in atti, o per altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato, né provato da parte resistente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_1 Parte_7 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato il Parte_1
01.04.1956; , nata il [...]; nata Parte_2 Parte_3 il 07.01.1991 e nato il [...], il diritto alla cittadinanza italiana Parte_4 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
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alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 08.02.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
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