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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2908 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIROLAMI ALBERTO, con domicilio eletto in Parabiago alla via S. Ambrogio n.16, presso il difensore avv.
GIROLAMI ALBERTO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DAMIANI BIAGIO, con domicilio eletto in Via Dante Alighieri Palazzo Master Vibo Valentia, presso il difensore avv. DAMIANI BIAGIO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. ), domiciliato in Milano alla Controparte_2 C.F._2 via Colleoni n.9;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 la società esponendo che: in data 8.04.2021, aveva acquistato un Controparte_3 appartamento (identificato al N.C.E.U. fog. 10, mapp. 335, sub. 706) posto al secondo piano di un immobile, sito in Parabiago (MI), via Randaccio n. 14; nello stesso mese, aveva autorizzato l'architetto a Controparte_2 depositare presso il Comune di Parabiago le pratiche CILA n. 556/SUE/2021, con inizio lavori fissato per il
4.11.2021, e CILA n. 611/SUE/2021 per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, con inizio lavori fissato per il 25.11.2021; l'architetto aveva nominato la società come impresa CP_2 Controparte_1 appaltatrice, con cui parte attrice aveva sottoscritto in data 8.11.2021 un contratto di appalto, per un importo totale di € 103.073,15; dopo aver eseguito alcune demolizioni, l'impresa aveva interrotto i lavori per un aumento dei costi dei materiali, chiedendo un pagamento anticipato per poter proseguire;
nonostante il pagamento anticipato di € 56.690,23, i lavori non sono stati ripresi;
dopo diversi tentativi di soluzione bonaria, il 17.11.2022 aveva inviato all'impresa convenuta comunicazione di risoluzione del contratto con conseguente lettera di
- 1 - revoca degli incarichi professionali;
aveva, quindi, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo volto ad accertare lo stato delle opere effettuate e a determinarne il valore, da cui era emerso che l'impresa ha realizzato lavori per un valore di € 20.179,93, iva compresa, ed era stato previsto, altresì, il riconoscimento da parte dell'impresa convenuta a favore dell'architetto dell'importo di € 10.500,00 per le spese professionali;
CP_2 pertanto, avendo la parte attrice già versato un acconto pari ad € 56.690,23, la stessa chiede, a fronte del grave inadempimento della parte convenuta, la restituzione della differenza, e cioè € 35.510,30 €, oltre ai danni subiti
(mutuo, spese condominiali e acconto per l'arredo della cucina).
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il mancato completamento delle opere di appalto, e per l'effetto, di condannare la stessa alla restituzione della differenza tra gli acconti versati e i lavori eseguiti pari ad € 35.510,30, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dell'immobile, pari ad euro 43.810,69, ( oltre ad euro
8976,40 richiesti in sede di prima memoria integrativa e pari alle ulteriori rate di mutuo maturate in corso di causa) ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Infine, ha chiesto di dichiarare che nulla è dovuto all'architetto essendo ricomprese negli Controparte_2 acconti versati alla convenuta le spese tecniche di progettazione e direzione lavori.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società contestando in fatto ed in diritto Controparte_1 le domande attoree e concludendo per il rigetto delle stesse;
in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare che la parte attrice con la comunicazione del 17.11.2022 ha effettuato il recesso unilaterale dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c. e, per l'effetto, ha chiesto di condannarla a corrispondere in suo favore la somma di € 20,179,93, a titolo di spese sostenute ed opere realizzate, e di € 15.029,40, a titolo di mancato guadagno.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio dichiarato contumace in sede di Controparte_2 verifiche preliminari.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'acquisizione del fascicolo dell'Atp, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione da parte dell'impresa appaltatrice della differenza tra gli acconti versati e le opere già eseguite oltre alla richiesta di risarcimento del danno e alla dichiarazione di nulla doversi nei confronti del direttore dei lavori.
Parte attrice, in particolare, agisce sulla base della missiva inviata all'appaltatrice in data 17.11.2022 in cui la stessa comunica la “risoluzione del contratto” di appalto per inadempimento dell'appaltatore in relazione al completamento dei lavori entro la data stabilita dal contratto ( doc. 9 di parte attrice).
Sul punto va osservato quanto segue.
Deve essere premesso che la risoluzione del contratto per inadempimento presuppone una pronuncia costitutiva del giudice, in ciò differenziandosi rispetto alla risoluzione successiva alla diffida ad adempiere, alla risoluzione derivante dall'applicazione della clausola risolutiva espressa e alla risoluzione per scadenza del termine essenziale.
- 2 - A tal fine, deve essere richiamato il principio per cui “l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., tendendo ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, differisce sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454,1456 e 1457 c.c., poiché in tal caso l'azione sarebbe tendente ad un pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto” (Cass. 36918 del 26.11.2021, conf. Cass. 26508/2009; Cass.
5121/1990).
Costituisce un corollario di tale premessa l'affermazione per cui la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere risolto il contratto risulta inidonea ad impedire che il contratto continui a produrre effetti, così da risultare non preclusiva rispetto alla pretesa all'adempimento della controparte e alla qualificazione in termini di inadempimento della condotta non attuativa della prestazione contrattualmente prevista.
In questa prospettiva, deve essere valorizzato il principio di diritto per cui “la risoluzione del contratto in difetto di una clausola risolutiva espressa della quale la parte dichiari di avvalersi può essere ottenuta, a norma dell'art. 1454 c.c., solo mediante intimazione ad adempiere entro un congruo termine indicato come risolutorio, la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi a tale scopo priva di effetto e quindi non preclusiva della successiva domanda di adempimento” (Cass. 15070 del 21.07.2016; conf. Cass. 6658 del
30.03.2005; Cass. 5017 del 29.05.1990; Cass. 873 del 07.02.1979).
Nel caso di specie, la mera comunicazione di risoluzione del contratto, inviata dall'attore alla società convenuta, non indica alcuna clausola risolutiva espressa o termine essenziale e non risulta conseguente ad alcuna diffida ad adempiere.
La comunicazione inviata dall'attore alla parte convenuta del 17.11.2022 deve essere qualificata, come correttamente eccepito da parte convenuta, quale recesso del committente ai sensi dell'articolo 1671 c.c.
Sul punto si osserva che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso (cfr. Cass., 19 luglio 2003, n. 11642).
Il committente ha dunque esercitato il proprio diritto potestativo di recedere unilateralmente dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., e dunque non è richiesto che ricorra una giusta causa (cfr. Cass., 9645/2011).
Al riguardo, va evidenziato il recente orientamento della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 421/2024, ha affermato che: “In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671
c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore e, in tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera” (Corte di Cassazione, Sez. II, 8 gennaio
2024, n. 421).
- 3 - Occorre verificare dunque, per accertare la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, se vi sia un inadempimento di parte convenuta.
Sul punto si osserva che ( facendosi riferimento agli addebiti di cui alla missiva del 17.11.2022) non può ravvisarsi alcun inadempimento della parte convenuta rispetto al mancato rispetto del termine contrattualmente pattuito per la fine dei lavori alla luce della circostanza che nessun termine essenziale era stato pattuito tanto è vero che la parte attrice, che evidentemente non aveva tanta urgenza nell'esecuzione dei lavori, deduce quale inadempimento dell'appaltatore la circostanza che sui luoghi di causa non siano stati effettuati lavori a partire dal
7.04.2022 ma non invia nessun sollecito sul punto dall'aprile del 2022 e sino all'ottobre dello stesso anno quando si reca per effettuare un sopralluogo presso l'immobile oggetto di lite. Parte_1
Né può ravvisarsi un inadempimento della parte convenuta con riferimento alla circostanza che fino al
16.11.2022 erano state effettuate solo le demolizioni in quanto, come risulta dalle foto prodotte in atti (cfr. doc.
9), l'appaltatore al momento della riconsegna del cantiere, nel dicembre del 2022, aveva predisposto i punti luce il cui ritardo nella realizzazione è stato dovuto al mancato invio all'appaltatore da parte del direttore dei lavori del progetto dell'impianto elettrico e degli schemi di posa dei sanitari nei bagni e nelle lavanderie ( allegato n. 20 di parte attrice con particolare riferimento alla conversazione tra l'attore e il direttore dei lavori in data 30.10.2022).
Ciò precisato con riferimento all'insussistenza di un inadempimento da parte dell'appaltatore e non essendo stati riscontrati vizi nell'esecuzione dei lavori in sede di Atp, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice deve essere rigettata.
Accertato, però, il recesso esercitato dall'attore in data 17.11.2022 occorre analizzare la domanda volta alla restituzione della differenza tra la somma data in acconto e l'importo relativo alle lavorazioni effettuate dall'appaltatore.
Ebbene per valutare la fondatezza nel quantum della domanda di parte attrice( e accertato, anche perché incontestato, che l'opera che era stata commissionata non è stata eseguita) occorre analizzare la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta che ha chiesto di accertare che le somme versate sono comprensive delle spese tecniche relative al compenso del direttore dei lavori che la convenuta ha corrisposto allo stesso e pari ad euro 10.500,00 nonché ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento della somma pari ad euro
15029,40 a titolo di mancato guadagno.
Ed infatti l'art. 1671 c.c., nell'attribuire al committente il diritto potestativo di recedere dal contratto di appalto, prevede che egli tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Parte convenuta, con un calcolo non oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte dell'attrice che si limita a dedurne la tardività in quanto non prodotta in sede di atp ( ma senza considerare che non è quello il momento per lo spirare delle preclusioni istruttorie), quantifica quindi il lucro cessante tra il prezzo globale convenuto ed il costo dell'opera e le relative spese (non ancora sostenute e, quindi, non indennizzabili autonomamente) che si sarebbero rese necessarie per l'esecuzione dei lavori in un importo pari ad euro
15.029,40 ( iva compresa).
- 4 - Sul punto si rileva che 'In caso di recesso del committente dal contratto di appalto ex art 1671 c.c., spetta all'appaltatore che chiede di essere indennizzato del pregiudizio subito l'onere di dimostrare l'utile netto conseguibile - utile costituito dalla differenza tra il prezzo dell'appalto e i costi delle opere, salva la possibilità per l'altra parte di dimostrare l'aliunde perceptum. L'onere probatorio del mancato guadagno grava però sull'appaltatore' (Cass.15304/2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi provato ( non essendo neanche stato dimostrato da parte dell'attore l'aliunde perceptum) che a causa del recesso del committente, il mancato guadagno di parte convenuta era pari ad euro
15.029,40.
Inoltre dall'importo dovuto in restituzione dalla parte convenuta deve essere detratto anche l'importo corrisposto dall'appaltatore al direttore dei lavori in quanto il pagamento dei compensi del direttore dei lavori è a carico del committente ( il quale ha stipulato con lo stesso il contratto come emerge dal documento 4 di parte attrice) e che in assenza di una quantificazione tra le parti, sono stati quantificati dal Ctu per un importo pari ad euro
10.500,00, importo che può ritenersi, alla luce del valore dell'appalto, congruo.
Dunque, considerato che la parte attrice ha versato alla parte convenuta la somma di euro 56.690,23 e che i lavori effettivamente realizzati hanno un valore pari ad euro 20.179,93 ( come emerge dalla Ctu), cui però devono aggiungersi quali somme dovute dal committente sia l'importo di euro 10.500,00 ( corrispettivo per il direttore dei lavori) sia l'importo di euro 15.029,40 ( a titolo di mancato guadagno) e quindi per un totale di euro
45.709,33, parte convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore di parte attrice della somma pari ad euro 10.980,90 oltre interessi legali dalla data della domanda ( 27.07.2024) al saldo.
In considerazione della soccombenza reciproca (Cass. n. 21684/2013 “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti,
ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”) e della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte attrice oltre che al rigetto della domanda di risarcimento del danno, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Le spese del giudizio di Atp possono essere poste, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento delle rispettive poste di dare e avere, al 50% in capo a e al 50% in capo a Parte_1 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. in parziale accoglimento della domanda di restituzione dell'acconto formulata da parte attrice ed alla luce della domanda riconvenzionale formulata da condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della somma pari ad euro 10.980,90 oltre interessi legali dalla data della Parte_1 domanda ( 27.07.2024) al saldo;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da;
Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite;
- 5 - 4. pone le spese di Atp al 50% in capo a
Così deciso in Busto Arsizio, il 13/05/2025
e al 50% in capo ad Parte_1 Controparte_1
Il Giudice
Carlo Barile
- 6 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2908 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIROLAMI ALBERTO, con domicilio eletto in Parabiago alla via S. Ambrogio n.16, presso il difensore avv.
GIROLAMI ALBERTO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DAMIANI BIAGIO, con domicilio eletto in Via Dante Alighieri Palazzo Master Vibo Valentia, presso il difensore avv. DAMIANI BIAGIO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. ), domiciliato in Milano alla Controparte_2 C.F._2 via Colleoni n.9;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 la società esponendo che: in data 8.04.2021, aveva acquistato un Controparte_3 appartamento (identificato al N.C.E.U. fog. 10, mapp. 335, sub. 706) posto al secondo piano di un immobile, sito in Parabiago (MI), via Randaccio n. 14; nello stesso mese, aveva autorizzato l'architetto a Controparte_2 depositare presso il Comune di Parabiago le pratiche CILA n. 556/SUE/2021, con inizio lavori fissato per il
4.11.2021, e CILA n. 611/SUE/2021 per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, con inizio lavori fissato per il 25.11.2021; l'architetto aveva nominato la società come impresa CP_2 Controparte_1 appaltatrice, con cui parte attrice aveva sottoscritto in data 8.11.2021 un contratto di appalto, per un importo totale di € 103.073,15; dopo aver eseguito alcune demolizioni, l'impresa aveva interrotto i lavori per un aumento dei costi dei materiali, chiedendo un pagamento anticipato per poter proseguire;
nonostante il pagamento anticipato di € 56.690,23, i lavori non sono stati ripresi;
dopo diversi tentativi di soluzione bonaria, il 17.11.2022 aveva inviato all'impresa convenuta comunicazione di risoluzione del contratto con conseguente lettera di
- 1 - revoca degli incarichi professionali;
aveva, quindi, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo volto ad accertare lo stato delle opere effettuate e a determinarne il valore, da cui era emerso che l'impresa ha realizzato lavori per un valore di € 20.179,93, iva compresa, ed era stato previsto, altresì, il riconoscimento da parte dell'impresa convenuta a favore dell'architetto dell'importo di € 10.500,00 per le spese professionali;
CP_2 pertanto, avendo la parte attrice già versato un acconto pari ad € 56.690,23, la stessa chiede, a fronte del grave inadempimento della parte convenuta, la restituzione della differenza, e cioè € 35.510,30 €, oltre ai danni subiti
(mutuo, spese condominiali e acconto per l'arredo della cucina).
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il mancato completamento delle opere di appalto, e per l'effetto, di condannare la stessa alla restituzione della differenza tra gli acconti versati e i lavori eseguiti pari ad € 35.510,30, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dell'immobile, pari ad euro 43.810,69, ( oltre ad euro
8976,40 richiesti in sede di prima memoria integrativa e pari alle ulteriori rate di mutuo maturate in corso di causa) ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Infine, ha chiesto di dichiarare che nulla è dovuto all'architetto essendo ricomprese negli Controparte_2 acconti versati alla convenuta le spese tecniche di progettazione e direzione lavori.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società contestando in fatto ed in diritto Controparte_1 le domande attoree e concludendo per il rigetto delle stesse;
in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare che la parte attrice con la comunicazione del 17.11.2022 ha effettuato il recesso unilaterale dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c. e, per l'effetto, ha chiesto di condannarla a corrispondere in suo favore la somma di € 20,179,93, a titolo di spese sostenute ed opere realizzate, e di € 15.029,40, a titolo di mancato guadagno.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio dichiarato contumace in sede di Controparte_2 verifiche preliminari.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'acquisizione del fascicolo dell'Atp, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione da parte dell'impresa appaltatrice della differenza tra gli acconti versati e le opere già eseguite oltre alla richiesta di risarcimento del danno e alla dichiarazione di nulla doversi nei confronti del direttore dei lavori.
Parte attrice, in particolare, agisce sulla base della missiva inviata all'appaltatrice in data 17.11.2022 in cui la stessa comunica la “risoluzione del contratto” di appalto per inadempimento dell'appaltatore in relazione al completamento dei lavori entro la data stabilita dal contratto ( doc. 9 di parte attrice).
Sul punto va osservato quanto segue.
Deve essere premesso che la risoluzione del contratto per inadempimento presuppone una pronuncia costitutiva del giudice, in ciò differenziandosi rispetto alla risoluzione successiva alla diffida ad adempiere, alla risoluzione derivante dall'applicazione della clausola risolutiva espressa e alla risoluzione per scadenza del termine essenziale.
- 2 - A tal fine, deve essere richiamato il principio per cui “l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., tendendo ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, differisce sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454,1456 e 1457 c.c., poiché in tal caso l'azione sarebbe tendente ad un pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto” (Cass. 36918 del 26.11.2021, conf. Cass. 26508/2009; Cass.
5121/1990).
Costituisce un corollario di tale premessa l'affermazione per cui la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere risolto il contratto risulta inidonea ad impedire che il contratto continui a produrre effetti, così da risultare non preclusiva rispetto alla pretesa all'adempimento della controparte e alla qualificazione in termini di inadempimento della condotta non attuativa della prestazione contrattualmente prevista.
In questa prospettiva, deve essere valorizzato il principio di diritto per cui “la risoluzione del contratto in difetto di una clausola risolutiva espressa della quale la parte dichiari di avvalersi può essere ottenuta, a norma dell'art. 1454 c.c., solo mediante intimazione ad adempiere entro un congruo termine indicato come risolutorio, la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi a tale scopo priva di effetto e quindi non preclusiva della successiva domanda di adempimento” (Cass. 15070 del 21.07.2016; conf. Cass. 6658 del
30.03.2005; Cass. 5017 del 29.05.1990; Cass. 873 del 07.02.1979).
Nel caso di specie, la mera comunicazione di risoluzione del contratto, inviata dall'attore alla società convenuta, non indica alcuna clausola risolutiva espressa o termine essenziale e non risulta conseguente ad alcuna diffida ad adempiere.
La comunicazione inviata dall'attore alla parte convenuta del 17.11.2022 deve essere qualificata, come correttamente eccepito da parte convenuta, quale recesso del committente ai sensi dell'articolo 1671 c.c.
Sul punto si osserva che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso (cfr. Cass., 19 luglio 2003, n. 11642).
Il committente ha dunque esercitato il proprio diritto potestativo di recedere unilateralmente dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., e dunque non è richiesto che ricorra una giusta causa (cfr. Cass., 9645/2011).
Al riguardo, va evidenziato il recente orientamento della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 421/2024, ha affermato che: “In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671
c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore e, in tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera” (Corte di Cassazione, Sez. II, 8 gennaio
2024, n. 421).
- 3 - Occorre verificare dunque, per accertare la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, se vi sia un inadempimento di parte convenuta.
Sul punto si osserva che ( facendosi riferimento agli addebiti di cui alla missiva del 17.11.2022) non può ravvisarsi alcun inadempimento della parte convenuta rispetto al mancato rispetto del termine contrattualmente pattuito per la fine dei lavori alla luce della circostanza che nessun termine essenziale era stato pattuito tanto è vero che la parte attrice, che evidentemente non aveva tanta urgenza nell'esecuzione dei lavori, deduce quale inadempimento dell'appaltatore la circostanza che sui luoghi di causa non siano stati effettuati lavori a partire dal
7.04.2022 ma non invia nessun sollecito sul punto dall'aprile del 2022 e sino all'ottobre dello stesso anno quando si reca per effettuare un sopralluogo presso l'immobile oggetto di lite. Parte_1
Né può ravvisarsi un inadempimento della parte convenuta con riferimento alla circostanza che fino al
16.11.2022 erano state effettuate solo le demolizioni in quanto, come risulta dalle foto prodotte in atti (cfr. doc.
9), l'appaltatore al momento della riconsegna del cantiere, nel dicembre del 2022, aveva predisposto i punti luce il cui ritardo nella realizzazione è stato dovuto al mancato invio all'appaltatore da parte del direttore dei lavori del progetto dell'impianto elettrico e degli schemi di posa dei sanitari nei bagni e nelle lavanderie ( allegato n. 20 di parte attrice con particolare riferimento alla conversazione tra l'attore e il direttore dei lavori in data 30.10.2022).
Ciò precisato con riferimento all'insussistenza di un inadempimento da parte dell'appaltatore e non essendo stati riscontrati vizi nell'esecuzione dei lavori in sede di Atp, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice deve essere rigettata.
Accertato, però, il recesso esercitato dall'attore in data 17.11.2022 occorre analizzare la domanda volta alla restituzione della differenza tra la somma data in acconto e l'importo relativo alle lavorazioni effettuate dall'appaltatore.
Ebbene per valutare la fondatezza nel quantum della domanda di parte attrice( e accertato, anche perché incontestato, che l'opera che era stata commissionata non è stata eseguita) occorre analizzare la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta che ha chiesto di accertare che le somme versate sono comprensive delle spese tecniche relative al compenso del direttore dei lavori che la convenuta ha corrisposto allo stesso e pari ad euro 10.500,00 nonché ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento della somma pari ad euro
15029,40 a titolo di mancato guadagno.
Ed infatti l'art. 1671 c.c., nell'attribuire al committente il diritto potestativo di recedere dal contratto di appalto, prevede che egli tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Parte convenuta, con un calcolo non oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte dell'attrice che si limita a dedurne la tardività in quanto non prodotta in sede di atp ( ma senza considerare che non è quello il momento per lo spirare delle preclusioni istruttorie), quantifica quindi il lucro cessante tra il prezzo globale convenuto ed il costo dell'opera e le relative spese (non ancora sostenute e, quindi, non indennizzabili autonomamente) che si sarebbero rese necessarie per l'esecuzione dei lavori in un importo pari ad euro
15.029,40 ( iva compresa).
- 4 - Sul punto si rileva che 'In caso di recesso del committente dal contratto di appalto ex art 1671 c.c., spetta all'appaltatore che chiede di essere indennizzato del pregiudizio subito l'onere di dimostrare l'utile netto conseguibile - utile costituito dalla differenza tra il prezzo dell'appalto e i costi delle opere, salva la possibilità per l'altra parte di dimostrare l'aliunde perceptum. L'onere probatorio del mancato guadagno grava però sull'appaltatore' (Cass.15304/2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi provato ( non essendo neanche stato dimostrato da parte dell'attore l'aliunde perceptum) che a causa del recesso del committente, il mancato guadagno di parte convenuta era pari ad euro
15.029,40.
Inoltre dall'importo dovuto in restituzione dalla parte convenuta deve essere detratto anche l'importo corrisposto dall'appaltatore al direttore dei lavori in quanto il pagamento dei compensi del direttore dei lavori è a carico del committente ( il quale ha stipulato con lo stesso il contratto come emerge dal documento 4 di parte attrice) e che in assenza di una quantificazione tra le parti, sono stati quantificati dal Ctu per un importo pari ad euro
10.500,00, importo che può ritenersi, alla luce del valore dell'appalto, congruo.
Dunque, considerato che la parte attrice ha versato alla parte convenuta la somma di euro 56.690,23 e che i lavori effettivamente realizzati hanno un valore pari ad euro 20.179,93 ( come emerge dalla Ctu), cui però devono aggiungersi quali somme dovute dal committente sia l'importo di euro 10.500,00 ( corrispettivo per il direttore dei lavori) sia l'importo di euro 15.029,40 ( a titolo di mancato guadagno) e quindi per un totale di euro
45.709,33, parte convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore di parte attrice della somma pari ad euro 10.980,90 oltre interessi legali dalla data della domanda ( 27.07.2024) al saldo.
In considerazione della soccombenza reciproca (Cass. n. 21684/2013 “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti,
ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”) e della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte attrice oltre che al rigetto della domanda di risarcimento del danno, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Le spese del giudizio di Atp possono essere poste, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento delle rispettive poste di dare e avere, al 50% in capo a e al 50% in capo a Parte_1 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. in parziale accoglimento della domanda di restituzione dell'acconto formulata da parte attrice ed alla luce della domanda riconvenzionale formulata da condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della somma pari ad euro 10.980,90 oltre interessi legali dalla data della Parte_1 domanda ( 27.07.2024) al saldo;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da;
Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite;
- 5 - 4. pone le spese di Atp al 50% in capo a
Così deciso in Busto Arsizio, il 13/05/2025
e al 50% in capo ad Parte_1 Controparte_1
Il Giudice
Carlo Barile
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