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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1835/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1835/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. TOLINO Parte_1 C.F._1
GERARDO ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.04.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di riconoscere il proprio diritto
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a ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del proprio trattamento di fine rapporto, pari a € 1.182,68. Deduceva, in particolare, di aver lavorato per la dall'01.12.2018 al CP_2 Parte_2
29.02.2020, allorquando aveva rassegnato le dimissioni per il mancato pagamento delle retribuzioni da novembre 2019, di cui rimaneva creditore unitamente alle somme dovute a titolo di tfr. Precisava che, a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento n. 226/2022 pubblicata il 04.04.2022 dal
Tribunale di Roma, aveva presentato prima domanda di insinuazione tempestiva al fallimento e, successivamente, domanda amministrativa di intervento del Fondo di Garanzia in data 02.03.2023. Rimarcava CP_ l'illegittimità del provvedimento negativo dell , che aveva negato la prestazione sul falso presupposto che, nel caso di specie, il tfr fosse di competenza del fondo di Tesoreria, giudizio confermato anche a seguito di ricorso gerarchico.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15.01.2025, concludendo come in atti per la cessazione della materia del contendere.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir
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meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda attorea, comprovata oltre che dalle emergenze probatorie acquisite al processo, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente. Sotto quest'ultimo aspetto, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere è comprovata sia dalle deduzioni contenute nella difesa tecnica dell'istituto e sia dalla stampa del cassetto previdenziale del ricorrente offerta in comunicazione.
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Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che solo dopo l'instaurazione del giudizio l'istituto si sia determinato per la sussistenza delle ragioni della controparte, atteso che il saldo della prestazione in oggetto è avvenuto solo in data 09.10.2024. Peraltro, atteso
CP_ che sia il Fondo di Tesoreria che quello di Garanzia sono gestiti dall , poco interessa, ai fini del presente giudizio, quale comparto abbia effettuato il versamento, atteso che ciò che conta è che il soggetto abbia avuto soddisfatto il proprio credito.
Ad ogni modo, il comportamento affatto collaborativo dimostrato dalla parte resistente in limine litis non può non essere tenuto nel debito conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensare per la meta;
la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero in € 890,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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