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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/09/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1227/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1227/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5782/2020 depositata in data 18.12.2020 non notificata, vertente
TRA sito in Poggiomarino (NA) alla C.A. Dalla Chiesa c.f. Parte_1
in persona dell'amministratore, legale rappresentante p.t. Geom. , P.IVA_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._1 dall'avv. Ferdinando Di Lauro, con studio in Poggiomarino (NA) alla via Roma n. 141, presso il quale
è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E nato in data [...] a [...] c.f. Controparte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Brigida Saggese e dall'avv. Andrea Manzillo, elettivamente domiciliato in
Torre Annunziata (NA) alla via Melito n. 3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Controparte_2 [...] per sentire condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro Parte_1 verificatosi in data 29.10.2018 alle ore 18:00 circa. In particolare, l'attore deduceva di essere proprietario del veicolo modello Citroen C3 tg. DS057TS; che detto veicolo, nelle menzionate circostanze di tempo, si trovava fermo nel comune di Poggiomarino alla via C.A. Dalla Chiesa nell'area di sosta di proprietà del retrostante il stesso;
che Parte_1 Parte_1
1 l'attore, mentre si accingeva a prelevare il proprio veicolo presso l'area di sosta, si accorgeva che il parabrezza era totalmente distrutto;
che diversi pezzi di asfalto, intonaco e calcinacci si erano staccati dalla copertura del torrino Scala B di proprietà del condominio e avevano invaso violentemente tutta l'area parcheggio, danneggiando il parabrezza del veicolo modello Citroen C3; che in data 30.10.2018 inviava una prima missiva all'amministratore di condominio per dirimere bonariamente la vertenza, cui non seguiva alcun riscontro.
Pertanto, messo in mora il in data 15.11.2018 e non avendo ricevuto alcuna offerta di Parte_1 riparazione o di risarcimento del danno, provvedeva ad effettuare le necessarie riparazioni del veicolo al costo di euro 500,00 e, sulla scorta di tali premesse, conveniva in giudizio il al fine di Parte_1 sentirlo condannare al risarcimento per i danni subiti, da quantificare in corso di causa e comunque contenuti nell'importo di euro 1.032,00 o nella somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il eccependo il difetto di prova circa la Parte_1 sussistenza del nesso causale tra l'evento dedotto e i danni lamentati dall'odierno appellato;
concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 5782/2020 depositata in data 18.12.2020, il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda e, accertata la responsabilità del Parte_1 condannava lo stesso al pagamento della somma di euro 533,00 a titolo di risarcimento, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello avverso Parte_1 la predetta sentenza, chiedendo il rigetto della domanda spiegata in primo grado.
In particolare, deduceva che, pur trattandosi di pronuncia secondo equità, il giudice di prime cure era incorso una violazione dei principi regolatori della materia avendo ritenuto applicabile le disposizioni del codice delle assicurazioni private in luogo degli artt. 2051 o 2043 c.c., nonché applicato la disposizione di cui all'art. 2054 c.c. ritenendo superata la presunzione di corresponsabilità operante, però, in caso di scontro tra veicoli e, quindi, non applicabile alla fattispecie in esame.
Inoltre, censurava la sentenza per non avere il giudice di pace adeguatamente motivato la decisione, per aver erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e, in particolare, le dichiarazioni testimoniali e, infine, per aver ritenuto sussistente la legittimazione passiva del pur Parte_1 risultando in atti la prova della proprietà esclusiva in capo alla società costruttrice dell'edificio dei lastrici di copertura del fabbricato (dai quali vi era stato il dedotto distacco di intonaco e calcinacci).
2 Pertanto, sulla scorta di tali motivi, chiedeva di riformare integralmente la sentenza e di condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o, in subordine, del presente grado in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellante, il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 113 co.
2 e 339 co. 3 c.p.c., avendo la causa un valore non superiore ad euro 1.100,00 ed avendo, pertanto, il giudice di pace deciso secondo equità. Allegava che, sebbene il giudice di pace avesse erroneamente fatto riferimento alla normativa relativa alla circolazione stradale, doveva ritenersi sussistente un errore materiale più che un errore di diritto;
osservava, inoltre, che il giudice di prime cure aveva adeguatamente motivato la decisione e che alcun vizio circa la valutazione delle risultanze istruttorie poteva rinvenirsi nella sentenza gravata.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 11.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di udienza, veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (25.02.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(18.12.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(05.03.2021).
Ciò detto, è pacifico che la decisione sia stata assunta secondo equità, in quanto dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge che l'attore ha domandato un risarcimento del danno contenuto entro il limite di euro 1.032,00. Infatti, non è sufficiente in senso contrario la sola circostanza che l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a
1.032.00 euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del Parte_1 convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio in assenza - come nella specie - di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, dunque, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n. 9970).
Orbene, l'appellante, con i primi due motivi, ha lamentato una violazione dei principi regolatori della materia per avere il giudice di pace fatto riferimento alle norme dettate dal codice delle assicurazioni private nonché all'art. 2054 c.c. (che detta la regola della presunzione di corresponsabilità in caso di
3 scontro tra veicoli), in luogo dell'art. 2051 c.c. applicabile alla fattispecie in esame, e per non aver adeguatamente motivato la decisione posta a fondamento della sentenza;
con il terzo motivo, invece, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, infine, con il quarto motivo ha censurato la sentenza per aver ritenuto sussistente la legittimazione passiva del . Parte_1
I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Si osserva che “In tema di giudizio di equità necessaria, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017). Nel caso in esame, essendo pacifico in base alla stessa ricostruzione fattuale contenuta in sentenza che non si tratta di sinistro riconducibile alla circolazione stradale ma di una responsabilità per cose in custodia, erroneo è il richiamo sia al d.lgs. 209/2005 sia all'art. 2054 c.c..
Ciò detto, pur rientrando l'ipotizzata violazione (dei principi in materia della responsabilità civile per danni causati da cose in custodia) nel novero della appellabilità, il primo motivo di impugnazione va disatteso. Infatti, pur facendo applicazione dei principi dettati dall'art. 2051 c.c., era onere del
- al fine di andare esente da responsabilità - fornire la prova del fortuito;
prova che, nella Parte_1 specie, non risulta offerta. La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Per la sua configurazione è sufficiente che esista un nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla condotta del custode o dal rispetto di un obbligo di vigilanza. Spetta al danneggiato dimostrare che la cosa è stata condizione necessaria e sufficiente del danno, mentre il custode ha l'onere di provare il caso fortuito, inteso come fatto naturale, fatto del terzo o del danneggiato che interrompe il nesso causale. Nella specie, il giudice di pace ha evidenziato che dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la prova del nesso causale, avendo i testimoni escussi riferito della presenza di calcinacci e di pezzi di intonaco che si staccavano dai piani superiori del fabbricato e avendo constatato i danni riportati CP_3 dal parabrezza dell'autovettura dell'odierno appellato (suffragati anche dalla documentazione fotografica allegata).
Orbene, è chiaro che alla luce dei principi dettati dall'art. 2051 c.c. sussiste la prova del nesso causale, mentre carente è quella del fortuito, risultando tra l'altro inammissibili le doglianze sollevate con il terzo motivo di impugnazione, volte ad una rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado. Ne consegue, altresì, l'infondatezza del quarto motivo afferente alla carenza di legittimazione passiva, dal momento che dei danni derivanti dal lastrico solare il cui uso non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia
4 il in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione Parte_1 delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., sicché il danneggiato ben potrà instaurare un giudizio nei confronti di uno solo dei due soggetti, per cui non rileva nella specie che il lastrico salare sia di esclusiva proprietà della società costruttrice del fabbricato, come invece argomentato dall'appellante.
Infondata è, poi, la censura di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, non risultando la stessa né mancante, né apparente, né intimamente contraddittoria, avendo il giudice ritenuto che, poiché è rimasto accertato che erano presenti calcinacci e pezzi di intonaco staccatisi dal lastrico del fabbricato condominiale e che gli stessi erano caduti sul parabrezza dell'autovettura di proprietà di CP_2
il era tenuto a risarcire tale danno atteso l'obbligo di custodia su di esso
[...] Parte_1 gravante.
Dunque, per il complesso delle ragioni esposte, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il sito in Poggiomarino (NA) alla C.A. Dalla Chiesa in Parte_1 persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_2 che si liquidano in euro 462,00 per compensi professionali Oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli avv.ti Brigida Saggese e
Andrea Manzillo dichiaratisi antistatari;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 08.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1227/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5782/2020 depositata in data 18.12.2020 non notificata, vertente
TRA sito in Poggiomarino (NA) alla C.A. Dalla Chiesa c.f. Parte_1
in persona dell'amministratore, legale rappresentante p.t. Geom. , P.IVA_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._1 dall'avv. Ferdinando Di Lauro, con studio in Poggiomarino (NA) alla via Roma n. 141, presso il quale
è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E nato in data [...] a [...] c.f. Controparte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Brigida Saggese e dall'avv. Andrea Manzillo, elettivamente domiciliato in
Torre Annunziata (NA) alla via Melito n. 3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Controparte_2 [...] per sentire condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro Parte_1 verificatosi in data 29.10.2018 alle ore 18:00 circa. In particolare, l'attore deduceva di essere proprietario del veicolo modello Citroen C3 tg. DS057TS; che detto veicolo, nelle menzionate circostanze di tempo, si trovava fermo nel comune di Poggiomarino alla via C.A. Dalla Chiesa nell'area di sosta di proprietà del retrostante il stesso;
che Parte_1 Parte_1
1 l'attore, mentre si accingeva a prelevare il proprio veicolo presso l'area di sosta, si accorgeva che il parabrezza era totalmente distrutto;
che diversi pezzi di asfalto, intonaco e calcinacci si erano staccati dalla copertura del torrino Scala B di proprietà del condominio e avevano invaso violentemente tutta l'area parcheggio, danneggiando il parabrezza del veicolo modello Citroen C3; che in data 30.10.2018 inviava una prima missiva all'amministratore di condominio per dirimere bonariamente la vertenza, cui non seguiva alcun riscontro.
Pertanto, messo in mora il in data 15.11.2018 e non avendo ricevuto alcuna offerta di Parte_1 riparazione o di risarcimento del danno, provvedeva ad effettuare le necessarie riparazioni del veicolo al costo di euro 500,00 e, sulla scorta di tali premesse, conveniva in giudizio il al fine di Parte_1 sentirlo condannare al risarcimento per i danni subiti, da quantificare in corso di causa e comunque contenuti nell'importo di euro 1.032,00 o nella somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il eccependo il difetto di prova circa la Parte_1 sussistenza del nesso causale tra l'evento dedotto e i danni lamentati dall'odierno appellato;
concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 5782/2020 depositata in data 18.12.2020, il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda e, accertata la responsabilità del Parte_1 condannava lo stesso al pagamento della somma di euro 533,00 a titolo di risarcimento, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello avverso Parte_1 la predetta sentenza, chiedendo il rigetto della domanda spiegata in primo grado.
In particolare, deduceva che, pur trattandosi di pronuncia secondo equità, il giudice di prime cure era incorso una violazione dei principi regolatori della materia avendo ritenuto applicabile le disposizioni del codice delle assicurazioni private in luogo degli artt. 2051 o 2043 c.c., nonché applicato la disposizione di cui all'art. 2054 c.c. ritenendo superata la presunzione di corresponsabilità operante, però, in caso di scontro tra veicoli e, quindi, non applicabile alla fattispecie in esame.
Inoltre, censurava la sentenza per non avere il giudice di pace adeguatamente motivato la decisione, per aver erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e, in particolare, le dichiarazioni testimoniali e, infine, per aver ritenuto sussistente la legittimazione passiva del pur Parte_1 risultando in atti la prova della proprietà esclusiva in capo alla società costruttrice dell'edificio dei lastrici di copertura del fabbricato (dai quali vi era stato il dedotto distacco di intonaco e calcinacci).
2 Pertanto, sulla scorta di tali motivi, chiedeva di riformare integralmente la sentenza e di condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o, in subordine, del presente grado in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellante, il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 113 co.
2 e 339 co. 3 c.p.c., avendo la causa un valore non superiore ad euro 1.100,00 ed avendo, pertanto, il giudice di pace deciso secondo equità. Allegava che, sebbene il giudice di pace avesse erroneamente fatto riferimento alla normativa relativa alla circolazione stradale, doveva ritenersi sussistente un errore materiale più che un errore di diritto;
osservava, inoltre, che il giudice di prime cure aveva adeguatamente motivato la decisione e che alcun vizio circa la valutazione delle risultanze istruttorie poteva rinvenirsi nella sentenza gravata.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 11.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di udienza, veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (25.02.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(18.12.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(05.03.2021).
Ciò detto, è pacifico che la decisione sia stata assunta secondo equità, in quanto dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge che l'attore ha domandato un risarcimento del danno contenuto entro il limite di euro 1.032,00. Infatti, non è sufficiente in senso contrario la sola circostanza che l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a
1.032.00 euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del Parte_1 convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio in assenza - come nella specie - di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, dunque, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n. 9970).
Orbene, l'appellante, con i primi due motivi, ha lamentato una violazione dei principi regolatori della materia per avere il giudice di pace fatto riferimento alle norme dettate dal codice delle assicurazioni private nonché all'art. 2054 c.c. (che detta la regola della presunzione di corresponsabilità in caso di
3 scontro tra veicoli), in luogo dell'art. 2051 c.c. applicabile alla fattispecie in esame, e per non aver adeguatamente motivato la decisione posta a fondamento della sentenza;
con il terzo motivo, invece, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, infine, con il quarto motivo ha censurato la sentenza per aver ritenuto sussistente la legittimazione passiva del . Parte_1
I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Si osserva che “In tema di giudizio di equità necessaria, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017). Nel caso in esame, essendo pacifico in base alla stessa ricostruzione fattuale contenuta in sentenza che non si tratta di sinistro riconducibile alla circolazione stradale ma di una responsabilità per cose in custodia, erroneo è il richiamo sia al d.lgs. 209/2005 sia all'art. 2054 c.c..
Ciò detto, pur rientrando l'ipotizzata violazione (dei principi in materia della responsabilità civile per danni causati da cose in custodia) nel novero della appellabilità, il primo motivo di impugnazione va disatteso. Infatti, pur facendo applicazione dei principi dettati dall'art. 2051 c.c., era onere del
- al fine di andare esente da responsabilità - fornire la prova del fortuito;
prova che, nella Parte_1 specie, non risulta offerta. La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Per la sua configurazione è sufficiente che esista un nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla condotta del custode o dal rispetto di un obbligo di vigilanza. Spetta al danneggiato dimostrare che la cosa è stata condizione necessaria e sufficiente del danno, mentre il custode ha l'onere di provare il caso fortuito, inteso come fatto naturale, fatto del terzo o del danneggiato che interrompe il nesso causale. Nella specie, il giudice di pace ha evidenziato che dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la prova del nesso causale, avendo i testimoni escussi riferito della presenza di calcinacci e di pezzi di intonaco che si staccavano dai piani superiori del fabbricato e avendo constatato i danni riportati CP_3 dal parabrezza dell'autovettura dell'odierno appellato (suffragati anche dalla documentazione fotografica allegata).
Orbene, è chiaro che alla luce dei principi dettati dall'art. 2051 c.c. sussiste la prova del nesso causale, mentre carente è quella del fortuito, risultando tra l'altro inammissibili le doglianze sollevate con il terzo motivo di impugnazione, volte ad una rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado. Ne consegue, altresì, l'infondatezza del quarto motivo afferente alla carenza di legittimazione passiva, dal momento che dei danni derivanti dal lastrico solare il cui uso non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia
4 il in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione Parte_1 delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., sicché il danneggiato ben potrà instaurare un giudizio nei confronti di uno solo dei due soggetti, per cui non rileva nella specie che il lastrico salare sia di esclusiva proprietà della società costruttrice del fabbricato, come invece argomentato dall'appellante.
Infondata è, poi, la censura di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, non risultando la stessa né mancante, né apparente, né intimamente contraddittoria, avendo il giudice ritenuto che, poiché è rimasto accertato che erano presenti calcinacci e pezzi di intonaco staccatisi dal lastrico del fabbricato condominiale e che gli stessi erano caduti sul parabrezza dell'autovettura di proprietà di CP_2
il era tenuto a risarcire tale danno atteso l'obbligo di custodia su di esso
[...] Parte_1 gravante.
Dunque, per il complesso delle ragioni esposte, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il sito in Poggiomarino (NA) alla C.A. Dalla Chiesa in Parte_1 persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_2 che si liquidano in euro 462,00 per compensi professionali Oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli avv.ti Brigida Saggese e
Andrea Manzillo dichiaratisi antistatari;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 08.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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