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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fucci Francesca ha pronunziato all'udienza del 26/03/2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 6236/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e dif. dall'avv. LUCIA CASABURO, elett.nte dom.ta c/o il Parte_1 difensore in Nola alla Piazza Santorelli n.20;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e dif. dall' Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia, in via Diaz n. 11;
RESISTENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e dif. dall'Avv. Rosa Iossa, Controparte_3 elett.nte dom.ta in Napoli, Via s. Lucia n.81.
RESISTENTE
E
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa CP_4 dall'Avv. Rosa Maria Siciliano e dall'Avv. Biagio Cozzolino ed elett.nte dom.ta presso la sede dell'Ente, U.O.C. Affari Legali, in Torre del Greco, Via Marconi 66;
RESISTENTE NONCHE'
nella persona del proprio l.r.p.t.,rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Verde e Controparte_5 dall' Avv. Ornella Giaculli ed elett.te domiciliati presso la sede legale dell'Azienda CP_6
Comunale del Principe, n. 13/A presso la U.O.C. Affari Legali e Contenzioso della CP_5
.
[...]
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2022 parte ricorrente deduceva di essere affetto da epatite post-trasfusionale, diagnosticata in epoca recente e sicuramente da attribuirsi a diverse trasfusioni subite il 19.09.1982, il 21.09.1982, il 23.09.1982 e il 27.09.1982, nel corso della degenza presso l'Ospedale ASCALESI sito in Napoli, alla via Egiziaca a Forcella, n. 31, per essere affetto da “ulcera del bulbo duodenale in fase attiva attualmente non sanguinante”. Deduceva altresì di aver acquisito la certezza di essere affetto da Epatite Cronica HCV+ posttrasfusionale solo dopo il ricovero effettuato presso il reparto di Medicina della Casa di salute “Santa Lucia S.r.l.” sita in San Giuseppe Vesuviano, alla via Aielli n. 109, la cui degenza si protraeva dal 21.07.2015 al 27.08.2015.
Rilevava di aver proposto istanza tesa ad ottenere il riconoscimento delle provvidenze di cui alla legge 210/92 in data 04.12.2019 a seguito alla quale in data 18.07.2019 veniva sottoposto a visita medica presso la Commissione Medico Ospedaliera, ma che con verbale n. A61902273 del
18.07.2019 si escludeva la sussistenza del nesso causale ("Non ascrivibile a nessuna delle categorie della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981. Non esiste nesso causale tra la trasfusione e l'infermità relativa al giudizio diagnostico. La domanda è stata presentata nei termini stabiliti dalla legge").
Ciò premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti della , della CP_7 CP_5
, della e del per l'accertamento del diritto
[...] Controparte_3 Controparte_1 all'indennizzo di cui alla legge 210/92, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre che del diritto ad un assegno una tantum per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla Legge, pari per ogni anno al 30% dell'indennizzo dovuto ai sensi dei commi 1-2 dell'art. 2
L.210/92 come modificato dalla L.177/76.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_3 passiva chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Si costituivano, altresì, l e il che contestavano la fondatezza CP_4 Controparte_1 nel merito della domanda per la mancanza del nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni effettuate. Si costituiva altres' l' che eccepiva il difetto di Controparte_5 legittimazione passive e l'infondatezza nel merito. Disposta CTU medico-legale con nomina del dott. , rinviata la causa per discussione, Persona_1 all'udienza del 26-3-2025, la stessa è stata decisa come dalla presente sentenza., a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
In punto di questioni preliminari, deve affermarsi la legittimazione passiva del solo CP_1
(cfr. Cassazione nn. 4591/2014, 6336/2014, 489/2016).
Nel merito la domanda del ricorrente è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ed invero, il CTU nominato in corso di causa, dott. , sulla scorta della visita effettuata Persona_1
e della documentazione sanitaria esaminata, escludeva che nel caso in questione sussistesse alcuna permanente menomazione dell'integrità fisica, né un quadro di sofferenza epatica,
“trattandosi di patologia epatica che si è giovata del trattamento terapeutico antivirale e che, pertanto, non raggiunge la soglia richiesta per l'inquadramento in una delle tabelle annesse al testo unico approvato con D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981”.
A ciò, per mero tuziorismo, il CTU aggiungeva anche alcune considerazioni in ordine al nesso causale affermando che, alla luce della documentazione agli atti, di quanto emerso in sede di raccolta anamnestica e dei dati epidemiologici ad oggi disponibili, il nesso di casualità tra le emotrasfusioni effettuate nel 1982 e l'insorgenza dell'epatopatia cronica HCV-correlata assurgeva a pari grado di compatibilità con gli altri fattori di rischio presenti nella fattispecie in esame, sulla scorta del criterio cronologico (verifica della congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti) e di continuità fenomenica.
In particolare, il CTU rilevava che il ricorrente successivamente al ricovero ospedaliero nel quale erano state trasfuse le sacche di sangue, negli anni '90 era stato sottoposto ad un non meglio documentato intervento chirurgico al ginocchio destro, nonché a trattamenti odontoiatrici non meglio documentati né specificati temporalmente, esprimendo in conclusione un giudizio di pari grado di compatibilità con altri fattori di rischio presenti nella fattispecie.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, possono essere senz'altro poste a base della decisione.
Le osservazioni critiche della parte volte a mettere in luce una maggior severità del quadro clinico non appaiono suffragate da documentazione sanitaria né sono evidenziati errori diagnostici o metodologici della perizia, per cui le stesse appaiono piuttosto frutto della mera contrapposizione del giudizio espresso apoditticamente dalla parte e dal proprio CTP rispetto alle convincenti e motivate considerazioni svolte dal perito d'ufficio. Il ricorso va in conclusion rigettato.
Le spese di giudizio devono essere compensate in considerazione delle condizioni di salute della parte e della particolarità delle questioni trattate.
Pone le spese di CTU in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della della Controparte_3 CP_5
e dalla CP_4
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite
Si Comunichi
Nola, 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.
Francesca Fucci)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fucci Francesca ha pronunziato all'udienza del 26/03/2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 6236/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e dif. dall'avv. LUCIA CASABURO, elett.nte dom.ta c/o il Parte_1 difensore in Nola alla Piazza Santorelli n.20;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e dif. dall' Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia, in via Diaz n. 11;
RESISTENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e dif. dall'Avv. Rosa Iossa, Controparte_3 elett.nte dom.ta in Napoli, Via s. Lucia n.81.
RESISTENTE
E
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa CP_4 dall'Avv. Rosa Maria Siciliano e dall'Avv. Biagio Cozzolino ed elett.nte dom.ta presso la sede dell'Ente, U.O.C. Affari Legali, in Torre del Greco, Via Marconi 66;
RESISTENTE NONCHE'
nella persona del proprio l.r.p.t.,rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Verde e Controparte_5 dall' Avv. Ornella Giaculli ed elett.te domiciliati presso la sede legale dell'Azienda CP_6
Comunale del Principe, n. 13/A presso la U.O.C. Affari Legali e Contenzioso della CP_5
.
[...]
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2022 parte ricorrente deduceva di essere affetto da epatite post-trasfusionale, diagnosticata in epoca recente e sicuramente da attribuirsi a diverse trasfusioni subite il 19.09.1982, il 21.09.1982, il 23.09.1982 e il 27.09.1982, nel corso della degenza presso l'Ospedale ASCALESI sito in Napoli, alla via Egiziaca a Forcella, n. 31, per essere affetto da “ulcera del bulbo duodenale in fase attiva attualmente non sanguinante”. Deduceva altresì di aver acquisito la certezza di essere affetto da Epatite Cronica HCV+ posttrasfusionale solo dopo il ricovero effettuato presso il reparto di Medicina della Casa di salute “Santa Lucia S.r.l.” sita in San Giuseppe Vesuviano, alla via Aielli n. 109, la cui degenza si protraeva dal 21.07.2015 al 27.08.2015.
Rilevava di aver proposto istanza tesa ad ottenere il riconoscimento delle provvidenze di cui alla legge 210/92 in data 04.12.2019 a seguito alla quale in data 18.07.2019 veniva sottoposto a visita medica presso la Commissione Medico Ospedaliera, ma che con verbale n. A61902273 del
18.07.2019 si escludeva la sussistenza del nesso causale ("Non ascrivibile a nessuna delle categorie della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981. Non esiste nesso causale tra la trasfusione e l'infermità relativa al giudizio diagnostico. La domanda è stata presentata nei termini stabiliti dalla legge").
Ciò premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti della , della CP_7 CP_5
, della e del per l'accertamento del diritto
[...] Controparte_3 Controparte_1 all'indennizzo di cui alla legge 210/92, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre che del diritto ad un assegno una tantum per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla Legge, pari per ogni anno al 30% dell'indennizzo dovuto ai sensi dei commi 1-2 dell'art. 2
L.210/92 come modificato dalla L.177/76.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_3 passiva chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Si costituivano, altresì, l e il che contestavano la fondatezza CP_4 Controparte_1 nel merito della domanda per la mancanza del nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni effettuate. Si costituiva altres' l' che eccepiva il difetto di Controparte_5 legittimazione passive e l'infondatezza nel merito. Disposta CTU medico-legale con nomina del dott. , rinviata la causa per discussione, Persona_1 all'udienza del 26-3-2025, la stessa è stata decisa come dalla presente sentenza., a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
In punto di questioni preliminari, deve affermarsi la legittimazione passiva del solo CP_1
(cfr. Cassazione nn. 4591/2014, 6336/2014, 489/2016).
Nel merito la domanda del ricorrente è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ed invero, il CTU nominato in corso di causa, dott. , sulla scorta della visita effettuata Persona_1
e della documentazione sanitaria esaminata, escludeva che nel caso in questione sussistesse alcuna permanente menomazione dell'integrità fisica, né un quadro di sofferenza epatica,
“trattandosi di patologia epatica che si è giovata del trattamento terapeutico antivirale e che, pertanto, non raggiunge la soglia richiesta per l'inquadramento in una delle tabelle annesse al testo unico approvato con D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981”.
A ciò, per mero tuziorismo, il CTU aggiungeva anche alcune considerazioni in ordine al nesso causale affermando che, alla luce della documentazione agli atti, di quanto emerso in sede di raccolta anamnestica e dei dati epidemiologici ad oggi disponibili, il nesso di casualità tra le emotrasfusioni effettuate nel 1982 e l'insorgenza dell'epatopatia cronica HCV-correlata assurgeva a pari grado di compatibilità con gli altri fattori di rischio presenti nella fattispecie in esame, sulla scorta del criterio cronologico (verifica della congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti) e di continuità fenomenica.
In particolare, il CTU rilevava che il ricorrente successivamente al ricovero ospedaliero nel quale erano state trasfuse le sacche di sangue, negli anni '90 era stato sottoposto ad un non meglio documentato intervento chirurgico al ginocchio destro, nonché a trattamenti odontoiatrici non meglio documentati né specificati temporalmente, esprimendo in conclusione un giudizio di pari grado di compatibilità con altri fattori di rischio presenti nella fattispecie.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, possono essere senz'altro poste a base della decisione.
Le osservazioni critiche della parte volte a mettere in luce una maggior severità del quadro clinico non appaiono suffragate da documentazione sanitaria né sono evidenziati errori diagnostici o metodologici della perizia, per cui le stesse appaiono piuttosto frutto della mera contrapposizione del giudizio espresso apoditticamente dalla parte e dal proprio CTP rispetto alle convincenti e motivate considerazioni svolte dal perito d'ufficio. Il ricorso va in conclusion rigettato.
Le spese di giudizio devono essere compensate in considerazione delle condizioni di salute della parte e della particolarità delle questioni trattate.
Pone le spese di CTU in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della della Controparte_3 CP_5
e dalla CP_4
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite
Si Comunichi
Nola, 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.
Francesca Fucci)