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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1677/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27/05/2025, alle ore 09:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), l'avv. CORIA DANIELA;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. CHIARAMONTE LORENA. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte opponente dichiara di non prestare acquiescenza del provvedimento istruttorio del
8/7/2021, insistendo invece nelle richieste istruttorie, di cui alla seconda memoria ex 183, co. 6, c.p.c.
Insiste in tutte le eccezioni, anche di natura procedurale, relativamente alle richieste di prova e alle allegazioni di controparte, che non hanno trovato sede nella prima comparsa di costituzione e poi nella prima memoria ex art. 183, co. 6, 1, c.p.c. Conclude riportandosi al petitum di cui all'opposizione, ribadita nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
L'avv. di parte convenuta si oppone alle istanze istruttorie, con fini dilatori. L'opponente ha acquistato in via individuale i materiali e non ha dato incarico all'impresa. Avrebbe dovuto lui farsi parte diligenza e chiedere l'applicazione dell'i.v.a. al 10% tramite l'impresa. Nel caso in cui si voglia rimettere la causa in fase istruttoria, chiede l'ammissione dei mezzi istruttori e conclude come da comparsa di costituzione e da successive memorie.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa pagina 1 di 9 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1677/2019 pendente tra:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Daniela Coria
(C.F.: ) (pec: con elezione di C.F._2 Email_1 domicilio in Modica, C.so Sandro Pertini n.30 presso lo studio dell'avv. Daniela Coria;
ATTORE OPPONENTE contro
, (C.F.: ), titolare dell'omonima ditta edile (p.iva: Parte_2 C.F._3
), nato a [...] il [...] e residente in [...], con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Lorena Chiaramonte (C.F.: ) (pec: CodiceFiscale_4
con elezione di domicilio in Modica, via Ovidio n.7 Email_2 presso lo studio dell'avv. Lorena Chiaramonte;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Attore opponente: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice,
-disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
-in via preliminare, revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
-nel merito, ritenendo e dichiarando che il credito effettivamente sussistente al dì del deposito del ricorso era pari ad euro 490,00 e dando atto dell'avvenuto relativo pagamento, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla più deve il Sig. al Sig. per Parte_1 Parte_2 le causali di cui al decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta;
- conseguentemente, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con ogni pronuncia inerente e consequenziale.
Con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c.
Convenuto opposto, come da conclusioni precisate in seno alla memoria 183, VI comma c.p.c. primo termine: “ si chiede all'Ill.mo Giudice adito:
-preliminarmente di Dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 152/19;
-nel merito, rigettare l'opposizione esperita dal sig. per non essere fondata Parte_1 su prova scritta, e per la sussistenza del diritto di credito vantato dallo;
Parte_2
pagina 2 di 9 -dichiarare con qualunque statuizione che il sig. è creditore del sig. Parte_2 Parte_1 oggi della somma di €. 6.120,00 da rivalutare alla luce del versamento di €. 490,00 (da imputarsi come per legge prima alle spese), oltre s'intende gli interessi maturati successivi come richiesti in decreto e liquidati ed in ogni caso fino all'effettivo soddisfo;
e conseguentemente Condannare il sig. al Pt_1 pagamento di detta somma con gli interessi come sopra specificati e tutte le spese competenze ed onorari liquidati in decreto;
In ordine alle spese legali disporre secondo il normale criterio della soccombenza, tenendo conto che sussiste il diritto di credito fatto valere con il procedimento monitorio e che la somma ingiunta era esatta
e puntuale, che i motivi di opposizione si sono rivelati infondati e pretestuosi e che la sussistenza del credito è stato ampiamente provato dall'opposto; condannare l'opponente alle spese del procedimento monitorio, e a tutte le spese inerenti il decreto ingiuntivo e alle spese del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec il 4/4/2019,
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2019 pronunciato Parte_1 provvisoriamente esecutivo nei suoi confronti dal tribunale di Ragusa il 24/01/2019 nell'ambito del procedimento r.g.n. 76/2019, notificato in uno all'atto di precetto il 25-27/02/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente - in favore di la somma di euro 6.120,00 Parte_2 oltre interessi come richiesti, le spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie.
Allegava, a tal fine:
- di aver commissionato oralmente allo la realizzazione dei lavori di ristrutturazione Parte_2 relativamente all'immobile di sua proprietà sito in Scicli Via XXV Aprile senza tuttavia procedere alla redazione di alcun preventivo dei lavori;
- che aveva avuto la pretesa di realizzare i predetti lavori “in nero” impedendo all'opponente Parte_2 di fruire delle agevolazioni fiscali previsti per la ristrutturazione;
- che esso non aveva mai preso visione della fattura sottesa al monitorio impugnato alla quale tra l'altro,
l'opponente aveva allegato una dichiarazione i.v.a. giammai sottoscritta da esso committente;
- il difetto dei presupposti di legge di cui all'art. 642 c.p.c.;
- la non debenza delle somme ingiunte posto che il preteso credito, alla data del deposito del monitorio, al più ammontante ad euro 490,00 era stato interamente onerato a mezzo bonifico bancario del 2/4/2019.
- di aver acquistato personalmente i materiali necessari alle eseguende opere.
pagina 3 di 9 Insistendo nella sospensione della esecutività del monitorio ingiunto, concludeva, pertanto, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituiva il quale, chiedendo confermarsi la provvisoria Parte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre al rimborso delle spese di lite.
A tal fine, l'opposto deduceva la piena esistenza del credito e dei presupposti di legge, eccependo che:
- a fronte degli eseguiti lavori edili sull'immobile di proprietà dell'opponente aveva ricevuto, in due tranches ed a titolo di acconto, solamente la somma di euro 7.700,00 emettendo conseguentemente le fatture n. 20 del 2/5/2016 e n. 22 del 23/05/2016 a fronte di un importo complessivamente fatturato pari ad euro 13.819,80;
- l'opponente era stato sollecitato più volte all'adempimento per la residua somma di euro 6.120,00;
- a fronte della regolare tenuta della contabilità e della liquidazione i.v.a., esso opposto non aveva giammai impedito al l'accesso ai benefici previsti in materia di ristrutturazione edilizia e di i.v.a. Pt_1 agevolata al 10%;
- in pendenza dell'esecuzione ed appena due giorni prima di proporre la spiegata opposizione in data
02/04/2019, l'opposto aveva versato a mezzo bonifico bancario l'importo di euro 490,00 sicché tale importo doveva essere decurtato da quello azionato con il monitorio ingiunto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto, con ordinanza del 5/07/2019 venivano contestualmente concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con le summenzionate memorie, l'opponente depositava fattura di acquisto materiali per euro 1.500,00 chiedendo scomputarsi tale somma dall'importo complessivamente dovuto in quanto spese sostenute personalmente per l'acquisto del relativo materiale edile, mentre l'opposto – a sostegno della sua pretesa ed a titolo di confessione debitoria- depositava documentazione estratta dalla messaggistica istantanea dalla quale emergevano conversazioni intercorse fra esso e la figlia del (convivente con il padre). Pt_1
Con ordinanza dell'8/7/2021, a scioglimento della riserva assunta, il g.i. ritenendo contestato il solo quantum delle occorse forniture e non già l'esecuzione dei lavori, non ammetteva la prova per testi articolata da parte opponente e, considerato altresì che parte opposta, pur avendo formulato istanza di verificazione, non aveva proposto specifici mezzi di prova, riteneva matura la causa per la decisione rinviandola per la precisazione delle conclusioni, poi fissata all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata. pagina 4 di 9 In via pregiudiziale di rito, deve innanzitutto ricordarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della
Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1° febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il complessivo giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado come opposizione a un decreto ingiuntivo, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da nei confronti di per la residua somma di Parte_2 Parte_1 euro 6.120,00 oltre interessi come richiesti, le spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, contiene già la domanda di pagamento alla base del complessivo processo, anche se la fase a cognizione piena si incardina formalmente come impugnazione di un provvedimento giudiziale. Da ciò discende un onere probatorio sostanziale invertito, diverso da quello pagina 5 di 9 derivante dalla mera qualifica di attore e convenuto nella fase a cognizione piena, oltre a ulteriori conseguenze di carattere processuale che, in questa sede, non è necessario ricordare.
La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale: la realizzazione di lavori di ristrutturazione interni ed esterni relativamente alla villetta di proprietà dell'opponente.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da esso scaturito, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (debitore convenuto in senso sostanziale), che ha contestato non già la realizzazione dei predetti lavori quanto piuttosto il quantum delle forniture ricevute.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice
l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova
(salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che pagina 6 di 9 distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta provata e, in ogni caso, non contestata l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del contenzioso che ci occupa: , titolare Parte_2 dell'omonima ditta, ha effettivamente posto in essere dei lavori di ristrutturazione, interni ed esterni, relativamente all'immobile di proprietà dell'opponente sito in Scicli alla via Parte_1
XXV Aprile n. 4.
In ordine a quest'ultima circostanza, infatti, l'opponente limitandosi a contestare il quantum dell'importo richiesto, non ha provveduto a specifica contestazione in ordine all'effettiva realizzazione dei lavori per cui vi è causa, tale che il consuntivo contabile versato in atti dall'opposto - contenente il dettaglio del numero dei giorni e delle maestranze impiegate per eseguire i predetti lavori di ristrutturazione-, unitamente alle azionate fatture (fatt. n. 20 del 2/05/2016 e n. 22 del 23/05/2016), inducono questo giudicante a ritenere provato, in virtù del contegno processuale dell'opponente che non ha preso posizione sull'entità e qualità delle predette lavorazioni, la quantificazione dei lavori edili da parte dell'opposto, per un complessivo importo di euro 12.118,00, oltre al 10% di i.v.a. (come peraltro richiesto dall'opponente), per un totale di 13.329,80 da cui decurtare quanto già corrisposto a titolo di acconti
(euro 7.700,00), e un netto dovuto di euro 5.629,80.
Infatti, in generale, la fattura, anche al di fuori dell'efficacia di atto ricognitivo e, quindi, di prova legale, può comunque integrare un indizio di prova (cfr., nel caso di contestazione della fattura, Cass. civ., sez.
II, sent., 21/05/1992, n. 6142; Cass. civ. Sez. II, 18/02/1995, n. 1798, Cass. civ., sez. II, ord., 21-10-2019,
n. 26801), laddove corroborata da altri elementi.
In tal senso, quale elemento di prova liberamente valutabile del giudice, concorda il consuntivo lavori prodotto in atti dall'opposto, in cui vengono indicate le date degli interventi nonché il numero di operai pagina 7 di 9 che vi hanno preso parte, circostanze secondarie su cui parte opponente non ha preso specifica posizione in questo giudizio, limitandosi a dichiarare di non averlo ricevuto prima, contegno processuale valorizzabile dunque anche in chiave di attendibilità del riepilogo dei lavori.
Inoltre, conferma l'esistenza del saldo la produzione, e non contestazione in giudizio, delle fatture 20 e
22 rispettivamente del 2/5/2016 e 23/5/2016, emesse a seguito dei primi pagamenti, con la descrizione, la prima, “1 acconto per lavori di manutenzione straordinaria”, la seconda, “2 acconto per lavori di manutenzione straordinaria”, entrambe annotate nel registro i.v.a.
La concordanza tra fatture e consuntivo lavori, alla luce del comportamento processuale di
[...]
sono sufficienti a dimostrare la prova dell'entità dei lavori e, quindi, della relativa Parte_1 quantificazione.
Sull'asserita contestazione circa il mancato ottenimento dei benefici fiscali dell'i.v.a. al 10%, è sufficiente osservare che:
1) la pretesa dell'opposto comprende, espressamente, l'i.v.a. al 10%, sicché non si comprende l'interesse alla doglianza: cioè, se la stessa viene invocata ex art. 1460 c.c., appare costituire, per l'entità dell'interesse dell'opponente, un inadempimento di scarsa importanza e, pertanto, l'eccezione non è di buona fede come da secondo comma del predetto articolo (egli, tutt'al più, ha sostenuto maggiori spese nella misura di circa 100,00, come da fattura prodotta);
2) anche a voler soprassedere sulla documentazione fiscale prodotta in atti dall'opposto, non vi è alcuna prova, nemmeno articolata come costituenda, che l'impresa di abbia imposto (e poi Parte_2 con quali modalità) all'opponente l'esecuzione di “lavoro in nero”, divenendo in tal senso un contegno eventualmente rimproverabile in termini di inadempimento solo all'appaltatore, e non anche all'appaltante, il quale, in assenza di costrizione, avrebbe comunque potuto affidare l'incarico ad altro soggetto, in luogo di acquistare autonomamente dei beni con la tassazione al 22%, quindi consapevole che i lavori da lui commissionati venivano effettuati senza il rispetto della disciplina fiscali.
Tale difesa deve, pertanto, esser rigettata.
All'importo delle predette lavorazioni deve aggiungersi, per completezza, ancorché ai soli fini dell'esame del regime delle spese di lite, la somma di euro 490,00, indicata nel preventivo spese con riferimento ai balconi, e corrisposta dall'opponente solo dopo il deposito del ricorso monitorio, sulla cui debenza non
è sorta alcuna contestazione.
Il decreto ingiuntivo, a fronte di tale sopravvenuto pagamento, deve essere revocato e
[...] ondannato a pagare la differenza. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
pagina 8 di 9 Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del 50% in virtù dell'esiguità di questioni trattate e per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 152/2019, trib. Ragusa, r.g. 76/2019;
- condanna (C.F. ) a pagare a Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) la somma di euro 5.629,00, i.v.a. compresa al 10%, oltre interessi legali, C.F._3 nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 27/12/2018;
- condanna (C.F.: ) a rifondere a Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre C.F._3 rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 27/5/2025.
Il giudice
Dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27/05/2025, alle ore 09:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), l'avv. CORIA DANIELA;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. CHIARAMONTE LORENA. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte opponente dichiara di non prestare acquiescenza del provvedimento istruttorio del
8/7/2021, insistendo invece nelle richieste istruttorie, di cui alla seconda memoria ex 183, co. 6, c.p.c.
Insiste in tutte le eccezioni, anche di natura procedurale, relativamente alle richieste di prova e alle allegazioni di controparte, che non hanno trovato sede nella prima comparsa di costituzione e poi nella prima memoria ex art. 183, co. 6, 1, c.p.c. Conclude riportandosi al petitum di cui all'opposizione, ribadita nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
L'avv. di parte convenuta si oppone alle istanze istruttorie, con fini dilatori. L'opponente ha acquistato in via individuale i materiali e non ha dato incarico all'impresa. Avrebbe dovuto lui farsi parte diligenza e chiedere l'applicazione dell'i.v.a. al 10% tramite l'impresa. Nel caso in cui si voglia rimettere la causa in fase istruttoria, chiede l'ammissione dei mezzi istruttori e conclude come da comparsa di costituzione e da successive memorie.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa pagina 1 di 9 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1677/2019 pendente tra:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Daniela Coria
(C.F.: ) (pec: con elezione di C.F._2 Email_1 domicilio in Modica, C.so Sandro Pertini n.30 presso lo studio dell'avv. Daniela Coria;
ATTORE OPPONENTE contro
, (C.F.: ), titolare dell'omonima ditta edile (p.iva: Parte_2 C.F._3
), nato a [...] il [...] e residente in [...], con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Lorena Chiaramonte (C.F.: ) (pec: CodiceFiscale_4
con elezione di domicilio in Modica, via Ovidio n.7 Email_2 presso lo studio dell'avv. Lorena Chiaramonte;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Attore opponente: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice,
-disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
-in via preliminare, revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
-nel merito, ritenendo e dichiarando che il credito effettivamente sussistente al dì del deposito del ricorso era pari ad euro 490,00 e dando atto dell'avvenuto relativo pagamento, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla più deve il Sig. al Sig. per Parte_1 Parte_2 le causali di cui al decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta;
- conseguentemente, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con ogni pronuncia inerente e consequenziale.
Con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c.
Convenuto opposto, come da conclusioni precisate in seno alla memoria 183, VI comma c.p.c. primo termine: “ si chiede all'Ill.mo Giudice adito:
-preliminarmente di Dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 152/19;
-nel merito, rigettare l'opposizione esperita dal sig. per non essere fondata Parte_1 su prova scritta, e per la sussistenza del diritto di credito vantato dallo;
Parte_2
pagina 2 di 9 -dichiarare con qualunque statuizione che il sig. è creditore del sig. Parte_2 Parte_1 oggi della somma di €. 6.120,00 da rivalutare alla luce del versamento di €. 490,00 (da imputarsi come per legge prima alle spese), oltre s'intende gli interessi maturati successivi come richiesti in decreto e liquidati ed in ogni caso fino all'effettivo soddisfo;
e conseguentemente Condannare il sig. al Pt_1 pagamento di detta somma con gli interessi come sopra specificati e tutte le spese competenze ed onorari liquidati in decreto;
In ordine alle spese legali disporre secondo il normale criterio della soccombenza, tenendo conto che sussiste il diritto di credito fatto valere con il procedimento monitorio e che la somma ingiunta era esatta
e puntuale, che i motivi di opposizione si sono rivelati infondati e pretestuosi e che la sussistenza del credito è stato ampiamente provato dall'opposto; condannare l'opponente alle spese del procedimento monitorio, e a tutte le spese inerenti il decreto ingiuntivo e alle spese del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec il 4/4/2019,
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2019 pronunciato Parte_1 provvisoriamente esecutivo nei suoi confronti dal tribunale di Ragusa il 24/01/2019 nell'ambito del procedimento r.g.n. 76/2019, notificato in uno all'atto di precetto il 25-27/02/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente - in favore di la somma di euro 6.120,00 Parte_2 oltre interessi come richiesti, le spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie.
Allegava, a tal fine:
- di aver commissionato oralmente allo la realizzazione dei lavori di ristrutturazione Parte_2 relativamente all'immobile di sua proprietà sito in Scicli Via XXV Aprile senza tuttavia procedere alla redazione di alcun preventivo dei lavori;
- che aveva avuto la pretesa di realizzare i predetti lavori “in nero” impedendo all'opponente Parte_2 di fruire delle agevolazioni fiscali previsti per la ristrutturazione;
- che esso non aveva mai preso visione della fattura sottesa al monitorio impugnato alla quale tra l'altro,
l'opponente aveva allegato una dichiarazione i.v.a. giammai sottoscritta da esso committente;
- il difetto dei presupposti di legge di cui all'art. 642 c.p.c.;
- la non debenza delle somme ingiunte posto che il preteso credito, alla data del deposito del monitorio, al più ammontante ad euro 490,00 era stato interamente onerato a mezzo bonifico bancario del 2/4/2019.
- di aver acquistato personalmente i materiali necessari alle eseguende opere.
pagina 3 di 9 Insistendo nella sospensione della esecutività del monitorio ingiunto, concludeva, pertanto, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituiva il quale, chiedendo confermarsi la provvisoria Parte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre al rimborso delle spese di lite.
A tal fine, l'opposto deduceva la piena esistenza del credito e dei presupposti di legge, eccependo che:
- a fronte degli eseguiti lavori edili sull'immobile di proprietà dell'opponente aveva ricevuto, in due tranches ed a titolo di acconto, solamente la somma di euro 7.700,00 emettendo conseguentemente le fatture n. 20 del 2/5/2016 e n. 22 del 23/05/2016 a fronte di un importo complessivamente fatturato pari ad euro 13.819,80;
- l'opponente era stato sollecitato più volte all'adempimento per la residua somma di euro 6.120,00;
- a fronte della regolare tenuta della contabilità e della liquidazione i.v.a., esso opposto non aveva giammai impedito al l'accesso ai benefici previsti in materia di ristrutturazione edilizia e di i.v.a. Pt_1 agevolata al 10%;
- in pendenza dell'esecuzione ed appena due giorni prima di proporre la spiegata opposizione in data
02/04/2019, l'opposto aveva versato a mezzo bonifico bancario l'importo di euro 490,00 sicché tale importo doveva essere decurtato da quello azionato con il monitorio ingiunto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto, con ordinanza del 5/07/2019 venivano contestualmente concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con le summenzionate memorie, l'opponente depositava fattura di acquisto materiali per euro 1.500,00 chiedendo scomputarsi tale somma dall'importo complessivamente dovuto in quanto spese sostenute personalmente per l'acquisto del relativo materiale edile, mentre l'opposto – a sostegno della sua pretesa ed a titolo di confessione debitoria- depositava documentazione estratta dalla messaggistica istantanea dalla quale emergevano conversazioni intercorse fra esso e la figlia del (convivente con il padre). Pt_1
Con ordinanza dell'8/7/2021, a scioglimento della riserva assunta, il g.i. ritenendo contestato il solo quantum delle occorse forniture e non già l'esecuzione dei lavori, non ammetteva la prova per testi articolata da parte opponente e, considerato altresì che parte opposta, pur avendo formulato istanza di verificazione, non aveva proposto specifici mezzi di prova, riteneva matura la causa per la decisione rinviandola per la precisazione delle conclusioni, poi fissata all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata. pagina 4 di 9 In via pregiudiziale di rito, deve innanzitutto ricordarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della
Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1° febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il complessivo giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado come opposizione a un decreto ingiuntivo, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da nei confronti di per la residua somma di Parte_2 Parte_1 euro 6.120,00 oltre interessi come richiesti, le spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, contiene già la domanda di pagamento alla base del complessivo processo, anche se la fase a cognizione piena si incardina formalmente come impugnazione di un provvedimento giudiziale. Da ciò discende un onere probatorio sostanziale invertito, diverso da quello pagina 5 di 9 derivante dalla mera qualifica di attore e convenuto nella fase a cognizione piena, oltre a ulteriori conseguenze di carattere processuale che, in questa sede, non è necessario ricordare.
La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale: la realizzazione di lavori di ristrutturazione interni ed esterni relativamente alla villetta di proprietà dell'opponente.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da esso scaturito, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (debitore convenuto in senso sostanziale), che ha contestato non già la realizzazione dei predetti lavori quanto piuttosto il quantum delle forniture ricevute.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice
l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova
(salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che pagina 6 di 9 distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta provata e, in ogni caso, non contestata l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del contenzioso che ci occupa: , titolare Parte_2 dell'omonima ditta, ha effettivamente posto in essere dei lavori di ristrutturazione, interni ed esterni, relativamente all'immobile di proprietà dell'opponente sito in Scicli alla via Parte_1
XXV Aprile n. 4.
In ordine a quest'ultima circostanza, infatti, l'opponente limitandosi a contestare il quantum dell'importo richiesto, non ha provveduto a specifica contestazione in ordine all'effettiva realizzazione dei lavori per cui vi è causa, tale che il consuntivo contabile versato in atti dall'opposto - contenente il dettaglio del numero dei giorni e delle maestranze impiegate per eseguire i predetti lavori di ristrutturazione-, unitamente alle azionate fatture (fatt. n. 20 del 2/05/2016 e n. 22 del 23/05/2016), inducono questo giudicante a ritenere provato, in virtù del contegno processuale dell'opponente che non ha preso posizione sull'entità e qualità delle predette lavorazioni, la quantificazione dei lavori edili da parte dell'opposto, per un complessivo importo di euro 12.118,00, oltre al 10% di i.v.a. (come peraltro richiesto dall'opponente), per un totale di 13.329,80 da cui decurtare quanto già corrisposto a titolo di acconti
(euro 7.700,00), e un netto dovuto di euro 5.629,80.
Infatti, in generale, la fattura, anche al di fuori dell'efficacia di atto ricognitivo e, quindi, di prova legale, può comunque integrare un indizio di prova (cfr., nel caso di contestazione della fattura, Cass. civ., sez.
II, sent., 21/05/1992, n. 6142; Cass. civ. Sez. II, 18/02/1995, n. 1798, Cass. civ., sez. II, ord., 21-10-2019,
n. 26801), laddove corroborata da altri elementi.
In tal senso, quale elemento di prova liberamente valutabile del giudice, concorda il consuntivo lavori prodotto in atti dall'opposto, in cui vengono indicate le date degli interventi nonché il numero di operai pagina 7 di 9 che vi hanno preso parte, circostanze secondarie su cui parte opponente non ha preso specifica posizione in questo giudizio, limitandosi a dichiarare di non averlo ricevuto prima, contegno processuale valorizzabile dunque anche in chiave di attendibilità del riepilogo dei lavori.
Inoltre, conferma l'esistenza del saldo la produzione, e non contestazione in giudizio, delle fatture 20 e
22 rispettivamente del 2/5/2016 e 23/5/2016, emesse a seguito dei primi pagamenti, con la descrizione, la prima, “1 acconto per lavori di manutenzione straordinaria”, la seconda, “2 acconto per lavori di manutenzione straordinaria”, entrambe annotate nel registro i.v.a.
La concordanza tra fatture e consuntivo lavori, alla luce del comportamento processuale di
[...]
sono sufficienti a dimostrare la prova dell'entità dei lavori e, quindi, della relativa Parte_1 quantificazione.
Sull'asserita contestazione circa il mancato ottenimento dei benefici fiscali dell'i.v.a. al 10%, è sufficiente osservare che:
1) la pretesa dell'opposto comprende, espressamente, l'i.v.a. al 10%, sicché non si comprende l'interesse alla doglianza: cioè, se la stessa viene invocata ex art. 1460 c.c., appare costituire, per l'entità dell'interesse dell'opponente, un inadempimento di scarsa importanza e, pertanto, l'eccezione non è di buona fede come da secondo comma del predetto articolo (egli, tutt'al più, ha sostenuto maggiori spese nella misura di circa 100,00, come da fattura prodotta);
2) anche a voler soprassedere sulla documentazione fiscale prodotta in atti dall'opposto, non vi è alcuna prova, nemmeno articolata come costituenda, che l'impresa di abbia imposto (e poi Parte_2 con quali modalità) all'opponente l'esecuzione di “lavoro in nero”, divenendo in tal senso un contegno eventualmente rimproverabile in termini di inadempimento solo all'appaltatore, e non anche all'appaltante, il quale, in assenza di costrizione, avrebbe comunque potuto affidare l'incarico ad altro soggetto, in luogo di acquistare autonomamente dei beni con la tassazione al 22%, quindi consapevole che i lavori da lui commissionati venivano effettuati senza il rispetto della disciplina fiscali.
Tale difesa deve, pertanto, esser rigettata.
All'importo delle predette lavorazioni deve aggiungersi, per completezza, ancorché ai soli fini dell'esame del regime delle spese di lite, la somma di euro 490,00, indicata nel preventivo spese con riferimento ai balconi, e corrisposta dall'opponente solo dopo il deposito del ricorso monitorio, sulla cui debenza non
è sorta alcuna contestazione.
Il decreto ingiuntivo, a fronte di tale sopravvenuto pagamento, deve essere revocato e
[...] ondannato a pagare la differenza. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
pagina 8 di 9 Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del 50% in virtù dell'esiguità di questioni trattate e per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 152/2019, trib. Ragusa, r.g. 76/2019;
- condanna (C.F. ) a pagare a Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) la somma di euro 5.629,00, i.v.a. compresa al 10%, oltre interessi legali, C.F._3 nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 27/12/2018;
- condanna (C.F.: ) a rifondere a Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre C.F._3 rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 27/5/2025.
Il giudice
Dott. Antonio Pianoforte
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