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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 946/2024 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato pendente tra:
in persona del legale rappresentante sig. , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in Alba, via Alfieri n. 2, presso l'avv. Nicola Caminiti che la rappresenta e difende come da procura in atti attrice opponente contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante dott. elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 58 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Daniela Pulvirenti che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta opposta contro
Controparte_3
convenuta opposta contumace contro
in persona dei procuratori e Controparte_4 Parte_3 [...]
, elettivamente domiciliata in , Galleria Parravicini n. 8, presso l'avv. Parte_4 CP_4
Maurizio Carrara che la rappresenta e difende come da procura in atti terza chiamata contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di CP_5
elettivamente domiciliata in Saluzzo, corso Roma n. 23, Controparte_6
1 presso lo studio dell'avv. Luigi Giulio Giulini Richard che la rappresenta e difende come da procura in atti interveniente volontaria
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e improcedibile l'intervento ex art. 111 c.pc. di
in nome e per conto di rilevarne la carenza di CP_5 Controparte_6 legittimazione processuale e dell'interesse ad agire per i motivi illustrati nella presente memoria e conseguentemente estromettere dal presente giudizio in nome e per CP_5
conto di con condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_6
-in via istruttoria, ammettersi i capi di prova formulati nella narrativa dell'atto introduttivo, con i testi , residente in [...] da sentire sul capo 1, dott.ssa Testimone_1
presso la sede di Alba della da sentire sul capo 1, Tes_2 Controparte_7
, operaio, domiciliato in Alba, corso Piave, 44, da sentire sul capo 2, Controparte_8 riservata la formulazione di altri capi di prova e l'indicazione di altri testi
- nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare illegittima
l'iscrizione a ruolo disposta dalla Controparte_9
per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito
[...] dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 per surroga dell'impresa finanziata, nei confronti di per i motivi tutti di cui in narrativa Parte_1
-in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 037 2024 00036948 84 002 (doc. 2) per i motivi tutti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che le convenute non avevano diritto di notificare all'opponente la cartella di pagamento impugnata e che conseguentemente, non hanno diritto di procedere esecutivamente nei confronti di er i motivi tutti di cui in narrativa Parte_1
-accertare e dichiarare comunque che la pretesa creditizia nei confronti di Parte_1
portata dalla cartella impugnata è infondata ed inesistente in fatto e in diritto e che
[...] nulla deve ad alcuna ragione o titolo alle convenute e per l'effetto annullare e/o Pt_1
revocare e/o dichiarare illegittima la cartella impugnata, per le ragioni tutte di cui in narrativa
-respingere in toto le conclusioni tolte dalla terza chiamata in causa, Controparte_4
nei confronti degli esponenti in quanto infondate in fatto e in diritto e, ferma
[...]
2 l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità, la carenza di legittimazione processuale ed interessa ad agire di in nome e per conto di CP_5 Controparte_6
subordinatamente ed in ogni caso respingere le conclusioni dalla medesima tolte nei confronti degli esponenti, in quanto egualmente infondate in fatto e in diritto e in quanto quest'ultima non vanta in ogni caso alcun credito in merito e con riferimento alla cartella impugnata
- Con vittoria di spese, compensi e onorari rifusi, ivi compresi contributo unificato e marche da bollo, nulla comunque escluso”
Per Controparte_1
“Voglia il G.E. adito, contrariis reiectis:
- In via preliminare, Spostare la prima udienza, fissandone una nuova, per consentire la chiamata in causa della a norma Controparte_10 dell'art. 269 c.p.c nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c per la sua citazione;
- Nel merito, 1) in via principale respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dall'opponente nei confronti di , in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto CP_11
in narrativa;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'opponente, ritenere e dichiarare comunque che la
[...]
dovrà tenere indenne da ogni, eventuale e Controparte_10 CP_11
denegata condanna al pagamento delle spese legali e/o risarcitoria e/o qualsivoglia altro onere comunque conseguente al presente giudizio ivi comprese le spese del presente giudizio.
- In ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge”
Per Controparte_4
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo respingere l'opposizione dell'attrice
[...]
con vittoria di spese” Parte_1
Per CP_5
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa,
IN VIA PRELIMINARE
- respingere in via definitiva l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia della cartella impugnata, per mancanza di gravi motivi, e per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
3 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla conchiudente Controparte_6
per le ragioni meglio illustrate in narrativa;
[...]
NEL MERITO
- respingere l'opposizione ex adverso svolta, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo su cui si fonda la richiesta di pagamento della cartella n. 03720240003694884002, e confermare integralmente la predetta cartella di pagamento condannando parte avversa al relativo pagamento.
IN SUBORDINE
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ex art. 186 quater c.p.c., ovvero in via definitiva, la cedente a corrispondere a (C.F. ), con sede in Magliano Parte_1 P.IVA_1
Alfieri (CN), Corso Marconi 8, in persona del suo legale rappresentante sig.
[...]
(C.F. ), nato in [...] l'[...], residente ad Alba Pt_2 C.F._1
(CN), Via Silvio Pellico n. 14, le somme di cui il Giudice dovesse ordinare la restituzione alla per condotte ascrivibili alla responsabilità/all'operato della NC Controparte_12
Cedente.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e deducendi da parte attrice.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 037 20240003694884002, emessa da su Controparte_3 incarico di per l'importo di € Parte_5
62.391,54, eccependo: i) l'inesistenza di qualsiasi posizione debitoria da parte di Parte_1
in favore della non avendo Parte_5 sottoscritto la fideiussione posta a fondamento dell'azione promossa nei suoi confronti;
ii) in subordine, la nullità della fideiussione per eccesso di garanzia;
iii) in ulteriore subordine, la nullità di singole clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
4 La (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1
Contr semplicemente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'opponente, di essere tenuta indenne dalla – che ha chiesto di essere autorizzata Controparte_4
a chiamare in giudizio ex art. 269 c.p.c. – da ogni eventuale condanna al pagamento delle spese legali e/o risarcitoria e/o qualsivoglia altro onere comunque conseguente al presente giudizio.
Autorizzata la predetta chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la Controparte_4 la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
[...]
È altresì intervenuta la , quale procuratrice della CP_5 Controparte_6 la quale ha dedotto che quest'ultima aveva acquistato il credito della Controparte_4
garantito dalla fideiussione rilasciata dalla e ha chiesto a propria volta il
[...] Parte_1 rigetto dell'opposizione nonché, in subordine, di condannare la banca cedente a restituire alla Contr le somme eventualmente spettanti a quest'ultima per responsabilità ascrivili a condotte della cedente stessa.
L' è rimasta contumace. Controparte_3
Ciò premesso, deve innanzitutto essere esaminata la questione relativa all'ammissibilità dell'intervento volontario dispiegato da quale procuratrice della CP_5 [...]
cessionaria del credito già vantato dalla . Controparte_6 Controparte_4
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che il credito della non Controparte_6
Contr coincide con quello fatto valere in surroga dalla mediante la notifica della cartella di pagamento impugnata, a seguito dell'escussione del Fondo Pubblico di Garanzia di cui alla legge 662/96.
La liquidazione della garanzia è, infatti, intervenuta nel luglio 2023 mentre l'atto di cessione del credito stipulato tra la e la risale al 15.12.2023: la Controparte_4 CP_6
cessione non può, quindi, che aver riguardato il credito residuo, al netto delle somme pagate
Contr da come peraltro riconosciuto nel presente giudizio sia dalla cedente che dalla cessionaria.
Contr Pertanto, il credito azionato da e quello vantato da pur derivando dal CP_6 medesimo contratto di mutuo chirografario (per effetto in un caso dell'atto di cessione e nell'altro della surrogazione legale prevista dalla disciplina del Fondo di Garanzia), sono
5 diversi e non si è verificato conseguentemente alcun fenomeno di successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c..
Inoltre, la non ha proposto autonome domande nei confronti della in CP_5 Parte_1 questo giudizio, essendosi limitata a chiedere in via principale il rigetto dell'opposizione.
Non è, pertanto, ravvisabile un intervento c.d. “principale”, ossia diretto a proporre un'autonoma domanda connessa per l'oggetto o il titolo con il diritto già dedotto nel processo, ma semmai un intervento c.d. “adesivo dipendente”, che si ha quando il terzo non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti avendo interesse a che essa vinca. L'interesse che legittima la proposizione dell'intervento adesivo non può essere, tuttavia, di mero fatto, ma presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi, anche se in via riflessa, una lesione ad un interesse giuridico del terzo interveniente (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014).
Tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie atteso che il giudicato destinato a Contr formarsi nel presente giudizio, avente ad oggetto la pretesa creditoria di derivante dalla surroga, non è suscettibile di incidere sul diverso credito di il quale è oggetto di CP_6
separato accertamento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi al
Tribunale di Sondrio dalla stessa contro la , nel quale Parte_1 Controparte_4
è intervenuta, in quel caso sì ai sensi dell'art. 111 c.p.c., anche la quale cessionaria CP_6
della quota di credito non assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96.
La e per essa la , ha in sostanza un interesse di mero fatto a sostenere la CP_6 CP_5
Contr posizione della e di a favore dell'esistenza e della validità Controparte_4 della fideiussione che sarebbe stata rilasciata da ma l'esito della lite non è Parte_1
comunque destinato a incidere, con gli effetti propri del giudicato, sul distinto accertamento oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'intervento della va, pertanto, dichiarato inammissibile. CP_5
Passando al merito, l'opposizione appare infondata alla luce delle seguenti considerazioni.
Con il primo motivo di impugnazione la ha dedotto l'inesistenza della fideiussione Parte_1
su cui si fonda la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, sostenendo che il proprio legale rappresentante dell'epoca, ossia il sig. non avrebbe mai apposto sul Testimone_1
contratto in questione la sua sottoscrizione, che è stata formalmente disconosciuta.
6 L'opponente al riguardo ha prodotto documenti e formulato istanze di prova orale al fine di dimostrare che nella data in cui sarebbe stata rilasciata la fideiussione, così come riportata sul contratto ossia il 19.11.2020 (v. doc. 6 del fascicolo monitorio prodotto dalla
[...]
, relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 478/23 Controparte_4
promosso innanzi al Tribunale di Sondrio), il sig. non avrebbe potuto recarsi a Testimone_1 firmare l'atto presso la filiale di Cuneo della stessa banca, come da quest'ultima affermato, in quanto impegnato sia al mattino che al pomeriggio in un corso di formazione professionale che si svolgeva ad Alba presso l Controparte_7
La tesi della falsità della sottoscrizione sostenuta dall'opponente risulta, tuttavia, sconfessata dalla CTU grafologica espletata nel suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
478/23 (prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta della Controparte_4
), la quale all'esito delle approfondite analisi svolte sul documento in questione ha
[...]
concluso che le sottoscrizioni ivi apposte a nome sono effettivamente a lui Testimone_1 riferibili “con grado di certezza tecnica”.
Le risultanze di tale CTU, riguardando quest'ultima un giudizio di cui è parte anche la Pt_1
e quindi espletata nel contraddittorio della stessa, appaiono pienamente utilizzabili nel
[...] presente giudizio quale prova atipica e idonee, pertanto, a dimostrare l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla fideiussione dal legale rappresentante dell'epoca della società opponente.
Le circostanze dedotte dall'attrice circa l'asserita impossibilità per il sig. di Testimone_1
essere presente il giorno 19.11.2020 presso la filiale della banca non appaiono idonee a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU, potendo al limite sollevare qualche dubbio sulla correttezza della data riportata sul contratto. Com'è noto, tuttavia, la data non è un elemento essenziale della scrittura privata né è richiesto che essa abbia data certa ai fini della sua opponibilità al sottoscrittore, essendo tale requisito necessario ai sensi dell'art. 2704
c.c. solo per l'opponibilità nei confronti dei terzi.
L'opponente non ha inoltre specificamente dedotto né tantomeno provato l'eventuale ricorrenza di un'ipotesi di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
L'eccezione di inesistenza della fideiussione per falsità della sottoscrizione a nome del legale rappresentante dell'opponente va pertanto rigettata.
7 Deve essere parimenti disattesa l'eccezione, sollevata in via subordinata, di nullità della fideiussione per eccesso di garanzia.
L'opponente ha in particolare osservato al riguardo che il D.M. 23.9.2005, contenente le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia ex L. 662/96, all'art.
4.4 prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa o bancaria. Conseguentemente, secondo la tesi attorea, solo sulla parte residua del finanziamento potrebbero essere acquisite ulteriori garanzie reali o bancarie, come quella prestata da . Parte_1
L'assunto non è condivisibile atteso che la disposizione in oggetto, laddove prevede che
"sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquistata alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria", fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando circa l'acquisizione di garanzie prestate da persone fisiche o giuridiche che non svolgano le suddette attività, le quali devono pertanto ritenersi consentite.
L'opponente ha infine eccepito la parziale nullità della garanzia per violazione dell'art. 2 della
L. 287 del 1990 (c.d. legge Antitrust), invocando il provvedimento della NC d'TA n. 55 del 2005 (doc. 23 di parte attrice) con il quale è stato affermato, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus, che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90.
Nel caso di specie, la garanzia rilasciata da non trae origine da un contratto di Parte_1
fideiussione omnibus, avendo ad oggetto esclusivamente le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento di € 70.000,00 stipulato in data 17.11.2020 tra la Controparte_4
e la società debitrice principale .
[...] Parte_6
In linea di principio anche le fideiussioni specifiche, laddove contengano clausole applicate in modo uniforme da un rilevante numero di istituti di credito in applicazione di intese anticoncorrenziali, possono essere affette da nullità per contrasto con l'art. 2 della legge n.
287/90.
Tuttavia, il garante che eccepisce la nullità delle fideiussioni specifiche e sul quale incombe pertanto l'onere di provare sia l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale sia che il contratto da esso stipulato ne costituisca una concreta attuazione, non può giovarsi a tal fine
8 dell'accertamento privilegiato contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della NC d'TA, avendo quest'ultimo ad oggetto la sola intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus. È infatti solo con riferimento a tale tipologia di fideiussione che la NC d'TA ha accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale (costituita dal relativo schema contrattuale predisposto dall'ABI) e la sua applicazione uniforme da parte delle banche. Inoltre, rileva l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'TA, poiché quest'ultimo, operato nel 2005, non può consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non in base al provvedimento n. 55 della NC d'TA (v.
Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 2024).
L'opponente, avendo sottoscritto una fideiussione specifica, risalente inoltre a ben quindici anni dopo l'accertamento compiuto dalla NC d'TA nel 2005, aveva l'onere pertanto di fornire in altro modo la prova autonoma che lo schema utilizzato nel caso di specie corrispondesse ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intese anticoncorrenziali.
Tale onere non può ritenersi assolto, avendo la parte attrice prodotto, oltre al modello di fideiussione adottato dalla , i fogli informativi contenenti le CP_4 Controparte_4
condizioni delle fideiussioni praticate soltanto da altri cinque istituti di credito (doc. 26 di parte attrice), fogli che risalgono tra l'altro in alcuni casi a periodi di molto anteriori (come quello della CheNC! datato maggio 2008) o successivi (è il caso della riferito Controparte_13
al marzo 2023) rispetto a quello in cui è stata sottoscritta la fideiussione per cui è causa.
Soltanto due dei predetti moduli (oltre a quello della ), contengono Controparte_4 inoltre la deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., la cui nullità per violazione della normativa antitrust è stata dedotta dalla parte opponente per invocare l'estinzione della fideiussione da essa rilasciata.
Considerato l'esiguo numero di contratti di altre banche prodotti dall'opponente, non può quindi ritenersi provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto le fideiussioni specifiche e persistente nel periodo cui risale la garanzia rilasciata da Pt_1
suscettibile di comportare la nullità delle singole clausole da essa indicate.
[...]
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve pertanto essere rigettata.
9 Quanto alle spese di lite si ritiene che in base al principio della soccombenza l'opponente Contr debba innanzitutto rimborsare le spese di lite sostenute dalla convenuta liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese sulla base del valore della causa, dell'attività processuale concretamente espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/14.
Ritiene inoltre il Tribunale che il principio della soccombenza debba trovare applicazione anche per la regolazione delle spese nei rapporti tra l'attrice e la terza chiamata in manleva, rammentandosi al riguardo che secondo la costante giurisprudenza le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (Cass. civ., Sez. III, 21/03/2008, n. 7674, Cass. 5027/08, 21933/06, App.
Firenze 5.3.2009).
Le spese di lite della vengono pertanto liquidate come da Controparte_4 dispositivo, in assenza di nota spese, sulla base del valore della causa, dell'attività processuale concretamente espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/14 e poste a carico dell'attrice.
Quanto infine ai rapporti tra la terza interveniente volontaria e le altre parti si ritiene CP_5
che le spese debbano essere integralmente compensate, tenuto conto da un lato dell'inammissibilità dell'intervento e dall'altro del fatto che non appare comunque ravvisabile un'effettiva soccombenza del predetto terzo nei confronti delle altre parti, avendo esso Contr sostanzialmente aderito alle difese svolte da e dalla ed Controparte_4 essendosi limitato a chiedere il rigetto dell'opposizione nei confronti di poi Parte_1
effettivamente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara inammissibile l'intervento volontario di , quale procuratrice di CP_5 [...]
Controparte_6
- rigetta l'opposizione e tutte le domande svolte dall'opponente nei confronti delle parti convenute e della terza chiamata;
10 - condanna alla rifusione delle spese di lite della Parte_1 [...]
e della che liquida per Controparte_1 Controparte_4 ciascuna parte in € 7.200,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Asti, 23.5.2025
Il giudice
Marco Bottallo
11
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato pendente tra:
in persona del legale rappresentante sig. , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in Alba, via Alfieri n. 2, presso l'avv. Nicola Caminiti che la rappresenta e difende come da procura in atti attrice opponente contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante dott. elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 58 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Daniela Pulvirenti che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta opposta contro
Controparte_3
convenuta opposta contumace contro
in persona dei procuratori e Controparte_4 Parte_3 [...]
, elettivamente domiciliata in , Galleria Parravicini n. 8, presso l'avv. Parte_4 CP_4
Maurizio Carrara che la rappresenta e difende come da procura in atti terza chiamata contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di CP_5
elettivamente domiciliata in Saluzzo, corso Roma n. 23, Controparte_6
1 presso lo studio dell'avv. Luigi Giulio Giulini Richard che la rappresenta e difende come da procura in atti interveniente volontaria
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e improcedibile l'intervento ex art. 111 c.pc. di
in nome e per conto di rilevarne la carenza di CP_5 Controparte_6 legittimazione processuale e dell'interesse ad agire per i motivi illustrati nella presente memoria e conseguentemente estromettere dal presente giudizio in nome e per CP_5
conto di con condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_6
-in via istruttoria, ammettersi i capi di prova formulati nella narrativa dell'atto introduttivo, con i testi , residente in [...] da sentire sul capo 1, dott.ssa Testimone_1
presso la sede di Alba della da sentire sul capo 1, Tes_2 Controparte_7
, operaio, domiciliato in Alba, corso Piave, 44, da sentire sul capo 2, Controparte_8 riservata la formulazione di altri capi di prova e l'indicazione di altri testi
- nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare illegittima
l'iscrizione a ruolo disposta dalla Controparte_9
per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito
[...] dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 per surroga dell'impresa finanziata, nei confronti di per i motivi tutti di cui in narrativa Parte_1
-in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 037 2024 00036948 84 002 (doc. 2) per i motivi tutti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che le convenute non avevano diritto di notificare all'opponente la cartella di pagamento impugnata e che conseguentemente, non hanno diritto di procedere esecutivamente nei confronti di er i motivi tutti di cui in narrativa Parte_1
-accertare e dichiarare comunque che la pretesa creditizia nei confronti di Parte_1
portata dalla cartella impugnata è infondata ed inesistente in fatto e in diritto e che
[...] nulla deve ad alcuna ragione o titolo alle convenute e per l'effetto annullare e/o Pt_1
revocare e/o dichiarare illegittima la cartella impugnata, per le ragioni tutte di cui in narrativa
-respingere in toto le conclusioni tolte dalla terza chiamata in causa, Controparte_4
nei confronti degli esponenti in quanto infondate in fatto e in diritto e, ferma
[...]
2 l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità, la carenza di legittimazione processuale ed interessa ad agire di in nome e per conto di CP_5 Controparte_6
subordinatamente ed in ogni caso respingere le conclusioni dalla medesima tolte nei confronti degli esponenti, in quanto egualmente infondate in fatto e in diritto e in quanto quest'ultima non vanta in ogni caso alcun credito in merito e con riferimento alla cartella impugnata
- Con vittoria di spese, compensi e onorari rifusi, ivi compresi contributo unificato e marche da bollo, nulla comunque escluso”
Per Controparte_1
“Voglia il G.E. adito, contrariis reiectis:
- In via preliminare, Spostare la prima udienza, fissandone una nuova, per consentire la chiamata in causa della a norma Controparte_10 dell'art. 269 c.p.c nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c per la sua citazione;
- Nel merito, 1) in via principale respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dall'opponente nei confronti di , in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto CP_11
in narrativa;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'opponente, ritenere e dichiarare comunque che la
[...]
dovrà tenere indenne da ogni, eventuale e Controparte_10 CP_11
denegata condanna al pagamento delle spese legali e/o risarcitoria e/o qualsivoglia altro onere comunque conseguente al presente giudizio ivi comprese le spese del presente giudizio.
- In ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge”
Per Controparte_4
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo respingere l'opposizione dell'attrice
[...]
con vittoria di spese” Parte_1
Per CP_5
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa,
IN VIA PRELIMINARE
- respingere in via definitiva l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia della cartella impugnata, per mancanza di gravi motivi, e per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
3 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla conchiudente Controparte_6
per le ragioni meglio illustrate in narrativa;
[...]
NEL MERITO
- respingere l'opposizione ex adverso svolta, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo su cui si fonda la richiesta di pagamento della cartella n. 03720240003694884002, e confermare integralmente la predetta cartella di pagamento condannando parte avversa al relativo pagamento.
IN SUBORDINE
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ex art. 186 quater c.p.c., ovvero in via definitiva, la cedente a corrispondere a (C.F. ), con sede in Magliano Parte_1 P.IVA_1
Alfieri (CN), Corso Marconi 8, in persona del suo legale rappresentante sig.
[...]
(C.F. ), nato in [...] l'[...], residente ad Alba Pt_2 C.F._1
(CN), Via Silvio Pellico n. 14, le somme di cui il Giudice dovesse ordinare la restituzione alla per condotte ascrivibili alla responsabilità/all'operato della NC Controparte_12
Cedente.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e deducendi da parte attrice.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 037 20240003694884002, emessa da su Controparte_3 incarico di per l'importo di € Parte_5
62.391,54, eccependo: i) l'inesistenza di qualsiasi posizione debitoria da parte di Parte_1
in favore della non avendo Parte_5 sottoscritto la fideiussione posta a fondamento dell'azione promossa nei suoi confronti;
ii) in subordine, la nullità della fideiussione per eccesso di garanzia;
iii) in ulteriore subordine, la nullità di singole clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
4 La (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1
Contr semplicemente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'opponente, di essere tenuta indenne dalla – che ha chiesto di essere autorizzata Controparte_4
a chiamare in giudizio ex art. 269 c.p.c. – da ogni eventuale condanna al pagamento delle spese legali e/o risarcitoria e/o qualsivoglia altro onere comunque conseguente al presente giudizio.
Autorizzata la predetta chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la Controparte_4 la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
[...]
È altresì intervenuta la , quale procuratrice della CP_5 Controparte_6 la quale ha dedotto che quest'ultima aveva acquistato il credito della Controparte_4
garantito dalla fideiussione rilasciata dalla e ha chiesto a propria volta il
[...] Parte_1 rigetto dell'opposizione nonché, in subordine, di condannare la banca cedente a restituire alla Contr le somme eventualmente spettanti a quest'ultima per responsabilità ascrivili a condotte della cedente stessa.
L' è rimasta contumace. Controparte_3
Ciò premesso, deve innanzitutto essere esaminata la questione relativa all'ammissibilità dell'intervento volontario dispiegato da quale procuratrice della CP_5 [...]
cessionaria del credito già vantato dalla . Controparte_6 Controparte_4
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che il credito della non Controparte_6
Contr coincide con quello fatto valere in surroga dalla mediante la notifica della cartella di pagamento impugnata, a seguito dell'escussione del Fondo Pubblico di Garanzia di cui alla legge 662/96.
La liquidazione della garanzia è, infatti, intervenuta nel luglio 2023 mentre l'atto di cessione del credito stipulato tra la e la risale al 15.12.2023: la Controparte_4 CP_6
cessione non può, quindi, che aver riguardato il credito residuo, al netto delle somme pagate
Contr da come peraltro riconosciuto nel presente giudizio sia dalla cedente che dalla cessionaria.
Contr Pertanto, il credito azionato da e quello vantato da pur derivando dal CP_6 medesimo contratto di mutuo chirografario (per effetto in un caso dell'atto di cessione e nell'altro della surrogazione legale prevista dalla disciplina del Fondo di Garanzia), sono
5 diversi e non si è verificato conseguentemente alcun fenomeno di successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c..
Inoltre, la non ha proposto autonome domande nei confronti della in CP_5 Parte_1 questo giudizio, essendosi limitata a chiedere in via principale il rigetto dell'opposizione.
Non è, pertanto, ravvisabile un intervento c.d. “principale”, ossia diretto a proporre un'autonoma domanda connessa per l'oggetto o il titolo con il diritto già dedotto nel processo, ma semmai un intervento c.d. “adesivo dipendente”, che si ha quando il terzo non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti avendo interesse a che essa vinca. L'interesse che legittima la proposizione dell'intervento adesivo non può essere, tuttavia, di mero fatto, ma presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi, anche se in via riflessa, una lesione ad un interesse giuridico del terzo interveniente (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014).
Tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie atteso che il giudicato destinato a Contr formarsi nel presente giudizio, avente ad oggetto la pretesa creditoria di derivante dalla surroga, non è suscettibile di incidere sul diverso credito di il quale è oggetto di CP_6
separato accertamento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi al
Tribunale di Sondrio dalla stessa contro la , nel quale Parte_1 Controparte_4
è intervenuta, in quel caso sì ai sensi dell'art. 111 c.p.c., anche la quale cessionaria CP_6
della quota di credito non assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96.
La e per essa la , ha in sostanza un interesse di mero fatto a sostenere la CP_6 CP_5
Contr posizione della e di a favore dell'esistenza e della validità Controparte_4 della fideiussione che sarebbe stata rilasciata da ma l'esito della lite non è Parte_1
comunque destinato a incidere, con gli effetti propri del giudicato, sul distinto accertamento oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'intervento della va, pertanto, dichiarato inammissibile. CP_5
Passando al merito, l'opposizione appare infondata alla luce delle seguenti considerazioni.
Con il primo motivo di impugnazione la ha dedotto l'inesistenza della fideiussione Parte_1
su cui si fonda la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, sostenendo che il proprio legale rappresentante dell'epoca, ossia il sig. non avrebbe mai apposto sul Testimone_1
contratto in questione la sua sottoscrizione, che è stata formalmente disconosciuta.
6 L'opponente al riguardo ha prodotto documenti e formulato istanze di prova orale al fine di dimostrare che nella data in cui sarebbe stata rilasciata la fideiussione, così come riportata sul contratto ossia il 19.11.2020 (v. doc. 6 del fascicolo monitorio prodotto dalla
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, relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 478/23 Controparte_4
promosso innanzi al Tribunale di Sondrio), il sig. non avrebbe potuto recarsi a Testimone_1 firmare l'atto presso la filiale di Cuneo della stessa banca, come da quest'ultima affermato, in quanto impegnato sia al mattino che al pomeriggio in un corso di formazione professionale che si svolgeva ad Alba presso l Controparte_7
La tesi della falsità della sottoscrizione sostenuta dall'opponente risulta, tuttavia, sconfessata dalla CTU grafologica espletata nel suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
478/23 (prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta della Controparte_4
), la quale all'esito delle approfondite analisi svolte sul documento in questione ha
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concluso che le sottoscrizioni ivi apposte a nome sono effettivamente a lui Testimone_1 riferibili “con grado di certezza tecnica”.
Le risultanze di tale CTU, riguardando quest'ultima un giudizio di cui è parte anche la Pt_1
e quindi espletata nel contraddittorio della stessa, appaiono pienamente utilizzabili nel
[...] presente giudizio quale prova atipica e idonee, pertanto, a dimostrare l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla fideiussione dal legale rappresentante dell'epoca della società opponente.
Le circostanze dedotte dall'attrice circa l'asserita impossibilità per il sig. di Testimone_1
essere presente il giorno 19.11.2020 presso la filiale della banca non appaiono idonee a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU, potendo al limite sollevare qualche dubbio sulla correttezza della data riportata sul contratto. Com'è noto, tuttavia, la data non è un elemento essenziale della scrittura privata né è richiesto che essa abbia data certa ai fini della sua opponibilità al sottoscrittore, essendo tale requisito necessario ai sensi dell'art. 2704
c.c. solo per l'opponibilità nei confronti dei terzi.
L'opponente non ha inoltre specificamente dedotto né tantomeno provato l'eventuale ricorrenza di un'ipotesi di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
L'eccezione di inesistenza della fideiussione per falsità della sottoscrizione a nome del legale rappresentante dell'opponente va pertanto rigettata.
7 Deve essere parimenti disattesa l'eccezione, sollevata in via subordinata, di nullità della fideiussione per eccesso di garanzia.
L'opponente ha in particolare osservato al riguardo che il D.M. 23.9.2005, contenente le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia ex L. 662/96, all'art.
4.4 prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa o bancaria. Conseguentemente, secondo la tesi attorea, solo sulla parte residua del finanziamento potrebbero essere acquisite ulteriori garanzie reali o bancarie, come quella prestata da . Parte_1
L'assunto non è condivisibile atteso che la disposizione in oggetto, laddove prevede che
"sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquistata alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria", fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando circa l'acquisizione di garanzie prestate da persone fisiche o giuridiche che non svolgano le suddette attività, le quali devono pertanto ritenersi consentite.
L'opponente ha infine eccepito la parziale nullità della garanzia per violazione dell'art. 2 della
L. 287 del 1990 (c.d. legge Antitrust), invocando il provvedimento della NC d'TA n. 55 del 2005 (doc. 23 di parte attrice) con il quale è stato affermato, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus, che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90.
Nel caso di specie, la garanzia rilasciata da non trae origine da un contratto di Parte_1
fideiussione omnibus, avendo ad oggetto esclusivamente le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento di € 70.000,00 stipulato in data 17.11.2020 tra la Controparte_4
e la società debitrice principale .
[...] Parte_6
In linea di principio anche le fideiussioni specifiche, laddove contengano clausole applicate in modo uniforme da un rilevante numero di istituti di credito in applicazione di intese anticoncorrenziali, possono essere affette da nullità per contrasto con l'art. 2 della legge n.
287/90.
Tuttavia, il garante che eccepisce la nullità delle fideiussioni specifiche e sul quale incombe pertanto l'onere di provare sia l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale sia che il contratto da esso stipulato ne costituisca una concreta attuazione, non può giovarsi a tal fine
8 dell'accertamento privilegiato contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della NC d'TA, avendo quest'ultimo ad oggetto la sola intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus. È infatti solo con riferimento a tale tipologia di fideiussione che la NC d'TA ha accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale (costituita dal relativo schema contrattuale predisposto dall'ABI) e la sua applicazione uniforme da parte delle banche. Inoltre, rileva l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'TA, poiché quest'ultimo, operato nel 2005, non può consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non in base al provvedimento n. 55 della NC d'TA (v.
Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 30383 del 2024).
L'opponente, avendo sottoscritto una fideiussione specifica, risalente inoltre a ben quindici anni dopo l'accertamento compiuto dalla NC d'TA nel 2005, aveva l'onere pertanto di fornire in altro modo la prova autonoma che lo schema utilizzato nel caso di specie corrispondesse ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intese anticoncorrenziali.
Tale onere non può ritenersi assolto, avendo la parte attrice prodotto, oltre al modello di fideiussione adottato dalla , i fogli informativi contenenti le CP_4 Controparte_4
condizioni delle fideiussioni praticate soltanto da altri cinque istituti di credito (doc. 26 di parte attrice), fogli che risalgono tra l'altro in alcuni casi a periodi di molto anteriori (come quello della CheNC! datato maggio 2008) o successivi (è il caso della riferito Controparte_13
al marzo 2023) rispetto a quello in cui è stata sottoscritta la fideiussione per cui è causa.
Soltanto due dei predetti moduli (oltre a quello della ), contengono Controparte_4 inoltre la deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., la cui nullità per violazione della normativa antitrust è stata dedotta dalla parte opponente per invocare l'estinzione della fideiussione da essa rilasciata.
Considerato l'esiguo numero di contratti di altre banche prodotti dall'opponente, non può quindi ritenersi provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto le fideiussioni specifiche e persistente nel periodo cui risale la garanzia rilasciata da Pt_1
suscettibile di comportare la nullità delle singole clausole da essa indicate.
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Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve pertanto essere rigettata.
9 Quanto alle spese di lite si ritiene che in base al principio della soccombenza l'opponente Contr debba innanzitutto rimborsare le spese di lite sostenute dalla convenuta liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese sulla base del valore della causa, dell'attività processuale concretamente espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/14.
Ritiene inoltre il Tribunale che il principio della soccombenza debba trovare applicazione anche per la regolazione delle spese nei rapporti tra l'attrice e la terza chiamata in manleva, rammentandosi al riguardo che secondo la costante giurisprudenza le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (Cass. civ., Sez. III, 21/03/2008, n. 7674, Cass. 5027/08, 21933/06, App.
Firenze 5.3.2009).
Le spese di lite della vengono pertanto liquidate come da Controparte_4 dispositivo, in assenza di nota spese, sulla base del valore della causa, dell'attività processuale concretamente espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/14 e poste a carico dell'attrice.
Quanto infine ai rapporti tra la terza interveniente volontaria e le altre parti si ritiene CP_5
che le spese debbano essere integralmente compensate, tenuto conto da un lato dell'inammissibilità dell'intervento e dall'altro del fatto che non appare comunque ravvisabile un'effettiva soccombenza del predetto terzo nei confronti delle altre parti, avendo esso Contr sostanzialmente aderito alle difese svolte da e dalla ed Controparte_4 essendosi limitato a chiedere il rigetto dell'opposizione nei confronti di poi Parte_1
effettivamente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara inammissibile l'intervento volontario di , quale procuratrice di CP_5 [...]
Controparte_6
- rigetta l'opposizione e tutte le domande svolte dall'opponente nei confronti delle parti convenute e della terza chiamata;
10 - condanna alla rifusione delle spese di lite della Parte_1 [...]
e della che liquida per Controparte_1 Controparte_4 ciascuna parte in € 7.200,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Asti, 23.5.2025
Il giudice
Marco Bottallo
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