Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2554/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2554/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/03/2025
da nato a [...] il [...] con l'avv. Fabio Simonato Parte 1
e nata a [...] il [...] con l'avv. Fabio Simonato Controparte 1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 e Controparte_1 in data 17.05.1980 a Padova, trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 291, Parte II, Serie A, anno 1980, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
2. la casa sita a Limena (PD), via Verdi n. 8, resta concessa in uso a Controparte_1 con tutti gli arredi;
3. spese legali compensate".
FATTO E DIRITTO
I signori Parte 1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 17.05.1980 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 291, Parte II, Serie A dell'anno 1980.
2209/2017 pubblicata il 22.09.20217.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 2. delle conclusioni di cui sopra, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 1 e
,matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
comune di Padova al n. 291, Parte II, Serie A dell'anno 1980;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari