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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 25/03/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2681/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. TOMASELLI PIER LUIGI Pt_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. GABBANI ANDREA Controparte_1
e GABBANI ALESSANDRA
Appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7931 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 442 cpc ha adito il Tribunale di Roma, Controparte_1 sezione lavoro, chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma di Pt_1
e 11.780,80 a titolo di trattamento di fine rapporto, così come indicato nel CUD relativo all'anno 2018, oltre interessi di legge;
ha dedotto, a fondamento della domanda, di aver lavorato presso la dal 01.04.2008 e che il Parte_2 rapporto era cessato il 31.01.2017, con un TFR maturato di € 11.780,08, come da allegata Certificazione Unica 2018, non corrisposto dalla società; di essere venuta a conoscenza solo in data 13 giugno 2019 che la era stata Parte_2 dichiarata fallita con sentenza n. 310/2018 e che il Curatore Fallimentare aveva depositato un'istanza ai sensi dell'art. 102 Legge Fallimentare, a cui era seguito decreto del Giudice Delegato volto a dichiarare il non farsi luogo a procedere all'accertamento dello stato passivo;
che il 28 maggio 2019 su istanza del curatore fallimentare il fallimento era stato dichiarato chiuso e la società cancellata dal registro delle imprese;
di aver richiesto copia del provvedimento del Tribunale Fallimentare emesso ai sensi dell'art.102 l.f. e del decreto di chiusura del fallimento al fine di presentare istanza di liquidazione del TFR e di aver presentato il 21.07.2019 all' domanda di intervento al Pt_1 fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, domanda respinta dall' per non essere stata consegnata documentazione in base art. 102 CP_2
l.f.; di aver diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto sul presupposto che il fallimento della parte datoriale era avvenuto con chiusura immediata dello stato passivo, senza la disamina delle insinuazioni dei crediti anche tempestive ai sensi dell'art. 102 della legge fallimentare e di non aver ricevuto comunicazione da parte del curatore della apertura della procedura concorsuale, all'interno della quale poteva insinuarsi chiedendo di essere ammessa allo stato passivo;
che a seguito della riforma della legge fallimentare modificata con D.L. 5 del 2006, è stata prevista la possibilità che ai sensi dell'art. 102 L.F.: “ Con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo su istanza del curatore fallimentare depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza stessa, il giudice dispone di non farsi luogo al procedimento di accertamento allo stato passivo relativamente ai
2 crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione allo stato passivo”; che l' , con la circolare n. 32 del 2010, non si è adeguato appieno alla Pt_1 nuova circostanza prevista dall'art. 102 della L.F., invitando la parte istante al deposito di un titolo esecutivo affinché siano soddisfatti tutti i presupposti per la liquidazione, tenuto conto della impossibilità per il lavoratore di fornirsi di un titolo esecutivo, prevedendo l'art. 118 della L.F. che il curatore del fallimento è tenuto a chiedere la cancellazione della società dal registro della imprese;
che un coordinamento costituzionalmente orientato dell'art. 102 l.f. con l'art. 2 della legge n. 297/82 comporta che nell'ipotesi di cui all'art. 102 cpc il lavoratore possa avere la liquidazione del TFR e delle ultime tre mensilità allegando solo la sentenza di fallimento o copia del provvedimento ex art. 102
l.f. , dimostrando con le buste paga od il CUD il credito vantato e superando la norma restrittiva di cui al quinto comma dell'art. 2 della L. n. 297/82.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, sul rilievo del difetto Pt_1 del presupposto per l'intervento del Fondo di Garanzia, stante la mancanza di un provvedimento di ammissione allo stato passivo o, in considerazione dell'omesso accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art. 102 della L.F., di un titolo esecutivo che abbia accertato e riconosciuto il credito dell'istante; ciò in quanto in assenza di un procedimento di accertamento del passivo (art. 102
L.F.) il lavoratore può richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2, comma 5, della L. n. 297/82
(ipotesi relativa a datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale e che richiede che il lavoratore dimostri di aver esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione); che, quindi, nel caso di specie, la domanda della ricorrente è del tutto sfornita di prova, sua nell'an che nel quantum debeatur, essendo mancato qualsivoglia accertamento del credito sia da parte del giudice fallimentare (per l'ammissione al passivo), sia da parte del giudice del lavoro
(per la formazione di un titolo esecutivo).
3 3. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso;
ha preliminarmente richiamato il contenuto della circolare n. 32 del 2010 Pt_1 che, nel tentativo di coordinare le disposizioni del novellato art. 102 della L.F. con la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia, ha consentito in assenza del procedimento di accertamento dello stato passivo (art. 102 l.f.) che il lavoratore possa accedere al Fondo “purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2, comma 5, L. n. 297/82” e, quindi, purché il lavoratore alleghi il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito è stato riconosciuto e copia del verbale di pignoramento;
ha, poi, evidenziato che ora, ai sensi dell'art. 118 l.f., in caso di chiusura della procedura fallimentare ex art. 102 L.F., ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese e che, quindi, una volta disposto la cancellazione, il lavoratore non può più ottenere nei suoi confronti alcun titolo esecutivo, né tentare azioni esecutive;
che in tal modo si frusterebbe la finalità del Fondo di Garanzia, non potendo più il lavoratore accedere al Fondo, pur non potendo più ottenere un titolo nei confronti della società cancellata, dovendo quindi darsi una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2, comma 5, della L. n. 297/82 e prescindersi, in queste ipotesi, dal preesistente titolo esecutivo, potendo il lavoratore accedere al Fondo sulla base del solo
CUD.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello l' per violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 2, commi 2-5, della L. n. 297 del 1982, laddove non ritiene necessario, per l'accesso al Fondo di Garanzia, un titolo esecutivo, con il previo accertamento giudiziale del credito e la prova del tentativo di azione esecutiva, sia prima della dichiarazione di fallimento che dopo la chiusura della procedura concorsuale (in questo caso nei confronti dei soci illimitatamente responsabili).
4 A sostegno della propria tesi ha richiamato la giurisprudenza della Suprema
Corte, in particolare la sentenza n. 1886/2020, la quale impone l'ottenimento del titolo esecutivo come condizione necessaria per l'accesso al Fondo, sottolineando come la neanche avesse mai avanzato domanda di CP_1 insinuazione al passivo del fallimento in oggetto, costituendo il provvedimento di chiusura del fallimento senza l'accertamento dello stato passivo solo il pretesto per essere rimessa nei termini al fine di richiedere l'intervento del
Fondo, a norma del comma 5 dell'art. 2 della L. n. 297/82, in assenza di qualsivoglia verifica giudiziale del credito.
. 5.Si è costituita chiedendo, in via preliminare, dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'appello per sopravvenuta mancanza di interesse ad agire ed acquiescenza alla sentenza impugnata, avendo l'Istituto liquidato il
Trattamento di Fine Rapporto in data 15.9.2023, senza la clausola di riserva di ripetizione, nonché per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
6. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
7. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono, riportandosi il
Collegio anche alle argomentazioni già rese da questa Corte in analoga fattispecie (sent. n. 4279 del 2024).
8. In ordine alla preliminare eccezione sollevata dalla parte appellata di acquiescenza alla sentenza impugnata e di conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell' per avvenuta liquidazione del trattamento di CP_2 fine rapporto in data 15.9.2023 (come da documentazione in atti), la tesi è destituita di fondamento.
L'art 282 c.p.c. dispone, invero, che: “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. Secondo consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza l'articolo richiamato si riferisce alle sentenze di condanna. 5 Il caso di specie rientra nella fattispecie delineata dall'articolo e specificata dalla giurisprudenza, per cui l' si è semplicemente limitato ad eseguire Pt_1 quanto ordinato nella sentenza di primo grado, senza che ciò possa intendersi come riconoscimento del debito o perdita di interesse all'azione.
La lettera che comunica la liquidazione del t.f.r. è del 7.9.2023, posteriore alla sentenza oggi impugnata, circostanza che evidenzia l'avvenuta esecuzione della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, anche in considerazione della pec di sollecito di pagamento inviata all' dal difensore della signora Pt_1 CP_1 in data 11.10.2022 (in atti).
Né rileva che nell'incipit di tale missiva sia affermato che “L' ha accolto la Pt_1 sua domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presenta il 21/07/2019”, trattandosi – in ogni caso – di un accoglimento conseguente all'intervenuta pronuncia giudiziale.
9. Deve, altresì, essere respinta la preliminare eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 cpc in punto di specificità dei motivi di gravame, atteso che tale norma non prescrive la adozione di un rigido modello di impugnazione e che l'atto di appello, così come formulato, ben evidenzia le censure mosse alla sentenza e l'ambito delle questioni rimesse al
Collegio.
10. Nel merito le doglianze dell' sono fondate. CP_2
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non sussistono i presupposti indicati dalla legge per l'insorgere del diritto all'intervento del
Fondo di Garanzia.
10.1Giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in
6 presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore.
L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro il Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR previsto dall'articolo 2120 c.c.
Erogata la prestazione, il Fondo, e per esso l' quale gestore ex lege, può Pt_1 praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore già soddisfatto nel suo diritto.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, infatti, che: “il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo;
8. il diritto alla prestazione del Fondo nasce, non in forza del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata;
9. in sostanza, il Fondo di garanzia è istituito presso l' con lo scopo di Pt_1 sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto” (Cass. n. 7350 del 2021).
Ed ancora: “14. Va premesso che questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le più recenti, Pt_1
Cass. n. 25016 del 2017 e numerose successive conformi): si tratta, infatti, di obbligazioni affatto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale,
7 ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il
TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro. 15. Più precisamente, quanto al pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, legge n. 297 del 1982, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante
l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma
50) . 16. Va rimarcato che nel sistema delineato dalla L. n. 297 del
1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo
l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (Cass. n. 2231 del 2023).
Da ciò derivano due corollari.
Il primo è che non sia possibile proporre azione di accertamento del credito, per il quale si richiede l'intervento del Fondo di Garanzia, direttamente nei confronti dell' essendo l' soggetto terzo rispetto al rapporto Pt_1 CP_2 contrattuale corrente tra datore di lavoro e lavoratore, titolare esclusivamente
8 di un rapporto previdenziale modulato sul rapporto di lavoro, ma che ha la propria genesi su presupposti del tutto diversi.
Il secondo corollario è che condizione imprescindibile al fine di ottenere l'intervento del Fondo sia l'ottenimento preventivo di un titolo esecutivo.
10.2. L'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede che:
“1.È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2.Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] 5.Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo
a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La legge individua due distinte ipotesi di intervento del Fondo.
9 La prima riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo.
La seconda, invece, riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle loro garanzie patrimoniali.
Il caso di specie rientrerebbe nella prima ipotesi perché la società Parte_2 datrice di lavoro della , è stata sottoposta a fallimento dichiarato con CP_1 sentenza n. 310 del 2018 ma il Tribunale, su richiesta del curatore, ha disposto di non dare luogo all'accertamento dello stato passivo del fallimento ex articolo
102, comma 2, legge fallimentare.
Anche riguardo a tale ipotesi, però, la Suprema Corte è decisa nell'affermare la necessità, per l'intervento del Fondo, del previo ottenimento di un titolo esecutivo: “Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia instituito presso l' , ai Pt_1 sensi dell'art. 2, l. n. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5°, l. n. 297/1982, cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007).
I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, l. n. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del
10 credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°).
Così ricostruito il sistema, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la previsione dell'art. 2, comma 5, l. n. 297/1982, dovesse trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, ha disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro dell'odierno ricorrente prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013).
Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di
11 rapporto di lavoro. Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007
e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro”.
Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5° può sorgere rispetto a quella di cui al comma
2° dell'art. 2, L. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al
TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso”. (Cass. n. 1886/2020, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa).
10.3. Anche nei casi come quello di specie, dunque, è necessario che il lavoratore richiedente l'intervento del Fondo di Garanzia si premunisca di un titolo esecutivo.
L'odierna appellata nulla ha fatto in tal senso.
Come dalla stessa allegato, il rapporto di lavoro è cessato il 31.1.2017, praticamente oltre un anno prima della pronuncia di fallimento della società datrice di lavoro, avvenuta nel 2018.
L'appellata aveva, dunque, tutto il tempo necessario per procurarsi un titolo esecutivo nei confronti della società ma ciò non è avvenuto. Parte_2
Non solo. Secondo ormai nota giurisprudenza: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del
12 quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass. n. 6070 del
2013).
Ebbene, la signora non ha nemmeno proposto alcuna azione, a seguito CP_1 della cancellazione, nei confronti dei soci della per come Parte_2 evidenziato dall'Istituto nei propri scritti.
10.4.La stessa, altresì, avrebbe potuto procurarsi il titolo esecutivo dopo la rinuncia all'accertamento del passivo richiesta dal curatore del fallimento ed autorizzata dal Tribunale, proponendo azione contro il datore di lavoro.
Sostiene, infatti, la Suprema Corte: “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. in particolare Cass., 11/10/2012, n. 17367), il fallimento (v. già
Cass. 6771/02) non determina la perdita della capacità processuale del fallito, ma la sostituzione del curatore al fallito che, seppur ancora parte del rapporto sostanziale controverso (Cass. n. 6347/83), perde invece la sua veste formale limitatamente ai rapporti patrimoniali, mantenendola tuttavia se il curatore si disinteressa della res litigiosa, ancorché questa riguardi rapporti che ricadono nella massa (v. in particolare Cass. n. 4448/2012)……….Si è al riguardo precisato ( v. in particolare Cass., 10/5/2013, n. 11117 ) che, pur conservando la piena titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento il fallito non può assumere personalmente la veste di parte processuale, in quanto la legittimazione in ordine a tali rapporti è demandata esclusivamente al curatore,
13 consentendosi una deroga solo allorché il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali ovvero una legittimazione suppletiva nei casi di inerzia degli organi fallimentari ( v. Cass., 14/10/1998, n. 10146. E già Cass.,
15/11/1967, n. 2734). La suddetta legittimazione suppletiva del fallito può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, in mancanza dell'espresso riconoscimento al fallito della facoltà di provvedervi in proprio e a suo onere (v. Cass.,
16/12/2004, n. 23435). Si è ulteriormente sottolineato che, pur perdendo la propria capacità processuale, il fallito assume un ruolo attivo nella procedura, potendo proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento nonché contro gli atti del curatore, del comitato dei creditori e del giudice delegato (artt. 26 e 36 della legge fallimentare), e in caso di inadeguata amministrazione e liquidazione del patrimonio da parte del curatore, esercitare nei confronti del medesimo azione di natura extracontrattuale (Cass. n. 16589 del 2019), con conseguente onere a suo carico di provare il danno che deduce di aver subito per effetto dell'operato del curatore, laddove, al di fuori di questa ipotesi
(Cass. n. 7448 del 2012), può svolgere attività processuale unicamente nei limiti dell'intervento ex art. 43, 2° co., L.F.” (Cass. n. 33546 del 2023).
La Suprema Corte ha dunque ripetutamente affermato il principio secondo cui, in caso di inerzia o disinteresse del curatore e degli organi preposti al fallimento, il fallito riacquista la propria capacità processuale.
Applicando il medesimo principio al caso di specie, la rinuncia del curatore all'accertamento dello stato passivo determina il disinteresse degli organi fallimentari alla verifica dei debiti nel concorso dei creditori, con il conseguente risorgere del diritto di questi ultimi, dal lato attivo, e del fallito, da quello passivo, all'accertamento individuale del rapporto di credito/debito, ciò anche prima della chiusura formale della procedura concorsuale e della successiva cancellazione della società dal registro delle imprese.
L'odierna appellata non ha tentato neppure questa ulteriore via, rimanendo di fatto priva del titolo esecutivo richiesto per l'intervento del Fondo di Garanzia.
14 11. In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla con il ricorso introduttivo e condanna della CP_1 stessa al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado;
-Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 1.800,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 1.984,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 25/03/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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