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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 960/2024 promossa da:
difeso e rappresentato da avv Ivan Giordano per procura in atti Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
, rapp feso dall'Avv. Tommaso Parisi, giusta procura generale alle liti del 22 Marzo 2024 a rogito dr Notaio in Per_1
Roma, elettivamente domiciliato in Cuneo al Corso Santorre di Santarosa 15, presso l' egale della Sede provinciale dell' CP_1
CONVENUTO
ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69, si osserva ricorreva al giudice del lavoro chiedendo la condanna di alla erogazione in suo favore Parte_1 CP_1 nticipata per lavoratori precoci, previo accertamento e azione che il ricorrente è in possesso dei requisiti per accedere a tale pensione. Il giudice fissava udienza per il 18.3.25 e ricorso e decreto venivano notificati all' in data 25.9.24, CP_1 come da documentazione allegata al ricorso. CP_ In data 11.3.25 si costituiva l' rilevando che la prestazione richiesta con il ricorso giudiziale era stata riconosciuta in data 5.11.24, quindi successivamente alla notifica del ricorso predetto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Orbene la materia del contendere è evidentemente cessata, ma occorre disporre sulle spese di lite che vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo in ragione della evidente soccombenza CP_1 virtuale dell' ., in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto CP_1 grado di dif ella decisione, nonché il suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 1 di 2 2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 3.291 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali, oltre IVA e Cassa come per legge. Cuneo 19.3.25 Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 960/2024 promossa da:
difeso e rappresentato da avv Ivan Giordano per procura in atti Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
, rapp feso dall'Avv. Tommaso Parisi, giusta procura generale alle liti del 22 Marzo 2024 a rogito dr Notaio in Per_1
Roma, elettivamente domiciliato in Cuneo al Corso Santorre di Santarosa 15, presso l' egale della Sede provinciale dell' CP_1
CONVENUTO
ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69, si osserva ricorreva al giudice del lavoro chiedendo la condanna di alla erogazione in suo favore Parte_1 CP_1 nticipata per lavoratori precoci, previo accertamento e azione che il ricorrente è in possesso dei requisiti per accedere a tale pensione. Il giudice fissava udienza per il 18.3.25 e ricorso e decreto venivano notificati all' in data 25.9.24, CP_1 come da documentazione allegata al ricorso. CP_ In data 11.3.25 si costituiva l' rilevando che la prestazione richiesta con il ricorso giudiziale era stata riconosciuta in data 5.11.24, quindi successivamente alla notifica del ricorso predetto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Orbene la materia del contendere è evidentemente cessata, ma occorre disporre sulle spese di lite che vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo in ragione della evidente soccombenza CP_1 virtuale dell' ., in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto CP_1 grado di dif ella decisione, nonché il suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 1 di 2 2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 3.291 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali, oltre IVA e Cassa come per legge. Cuneo 19.3.25 Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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