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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4525/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mauro, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata dell'avv. Salvatore Ficarra e dell'avv. Simona Bognanni in forza di procura allegata al ricorso monitorio, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la proponendo Controparte_1
opposizione al decreto R.G. n. 522/2020 emesso dal Tribunale di Nola il
27-28.02.2020, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
6.906,16, oltre interessi moratori, nonché spese.
L'opponente deduceva che la farmacia che conduce in forma di ditta individuale intrattiene rapporti commerciali con distinte aziende con le quali si interfaccia abitualmente al fine di approvvigionare il proprio magazzino, tra cui anche la Controparte_1
L'opponente contestava, tuttavia, il credito vantato da parte opposta, in quanto non provato, considerato che la produzione in giudizio di semplici fatture commerciali non è idonea a fornire la prova del credito,
la sua liquidità e la sua esigibilità.
L'opponente contestava, inoltre, i documenti di trasporto versati in atti,
in quanto privi di valore probatorio, poiché in parte privi di sottoscrizione e in parte recanti segni grafici indistinguibili e non riconducibili alla paternità dell'opponente.
L'opponente eccepiva, infine, l'inesistenza del credito vantato dall'opposta, in quanto relativo a merce mai consegnata e l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita.
La costituitasi in giudizio, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dato atto che, in data 29.05.2024, con note scritte e in data 12.06.2025, con comparsa conclusionale, l'opponente chiedeva a questo Tribunale di pronunciarsi in ordine alla cessazione della materia del contendere, in quanto, a seguito di domanda depositata nell'interesse del dott. ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., in Parte_1
data 23 giugno 2022, il Tribunale di Nola aveva disposto l'omologa del concordato preventivo, cui erano seguiti i pagamenti per cui è causa in favore dei creditori chirografari, fra cui la società Controparte_1
[...]
Di conseguenza, l'opponente chiedeva al Tribunale adito di voler dichiarare cessata la materia del contendere, per avvenuta estinzione del diritto di credito azionato, con compensazione delle spese di lite.
Parte opposta chiedeva a questo Giudicante, di contro, di pronunciarsi circa l'infondatezza dell'opposizione spiegata, con conseguente condanna alle spese del presente giudizio a carico dell'opponente.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda formulata da parte opponente, la quale chiede a questo Giudicante di pronunciare la cessata materia del contendere.
Dagli atti di causa, come anticipato, non emerge un accordo delle parti sul punto e, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo “quando sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti dalla quale
emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto fra le stesse” (Cass. 1° dicembre
1992 n. 12826; Cass. 7 maggio 1993 n. 5286; Cass. 16 settembre 1995 n.
9781; Cass. 15 maggio 1998 n. 4919).
Nel caso di specie, parte opposta manifesta interesse a ottenere una pronuncia con cui venga accertata l'infondatezza dell'opposizione spiegata dal sig. , conseguentemente spetta a questo Parte_1
Giudicante pronunciarsi circa il merito della pretesa avanzata con il ricorso monitorio.
Sul punto, va premesso che parte opponente si è limitata a contestare il ricevimento della fornitura della merce oggetto delle fatture insolute, non fornendo alcuna prova di aver correttamente adempiuto.
Al contrario, parte opposta ha fornito piena prova del credito azionato depositando la seguente documentazione:
- fattura n. 5418007607 del 21/02/2018, con scadenza al
22/04/2018, dell'importo di € 2.516,46, collegata al documento di trasporto n. 3500828796;
- fattura n. 5418008270 del 22/02/2018, con scadenza al
23/04/2018, dell'importo di € 4.389,70, collegata al documento di trasporto n. 3500828898.
In particolare, dai documenti di trasporto allegati (cfr. prod. parte opposta), sottoscritti e timbrati dall'acquirente, emerge chiaramente che la consegna della merce è stata regolarmente effettuata.
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dall'opponente, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul tema, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante,
Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770,
19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del
2017). Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti dall'odierna opposta.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'odierno opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Inoltre, il credito vantato dall'opposta è provato dal riconoscimento effettuato dal debitore, il quale, in primo luogo, ha offerto un pagamento dilazionato dell'intero importo dovuto.
In particolare, in atti è allegata mail del 30.07.2018, con cui l'odierna società opposta sollecitava i pagamenti al debitore, il quale riscontrava la richiesta offrendo il pagamento dell'intero importo dovuto mediante un piano di pagamento articolato in 4 rate con cadenza mensile: euro 906,00
al 15.09.2018, euro 2.000,00 al 15.10.2018; euro 2.000,00 al 15.11.2018 ed euro 2.000,00 al 15.12.2018 (cfr. doc. 3 e 4 prod. opposta).
Infine - e tale valutazione assume carattere dirimente – il creditore ha azionato la procedura concordataria e ha effettuato il pagamento del credito per cui è causa, sulla base del decreto di omologa allegato (cfr. prod. opponente).
Sul punto, si ricordi quanto statuito in maniera pacifica dalla Cassazione:
“Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto
giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche
implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 9097 del 12.04.2018).
Secondo quanto statuito a più riprese dalla Suprema Corte, la valutazione in ordine all'effettivo riconoscimento del debito è rimessa al libero apprezzamento del giudice, sulla base di una valutazione complessiva del comportamento dello stesso.
Ebbene, nel caso di specie, dall'analisi del comportamento complessivo del debitore, risulta evidente la volontà dello stesso di riconoscere l'obbligazione debitoria.
Per questo motivo, la pretesa azionata da parte opposta con il ricorso monitorio deve considerarsi fondata ma, in considerazione dell'avvenuto pagamento effettuato dal debitore e accettato dal creditore a seguito della emissione del decreto di omologa (cfr. prod. opponente depositata in data 04.04.2025) il diritto di credito per cui è causa deve essere dichiarato estinto e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. In atti, è stata depositata opportuna documentazione che attesta l'avvenuto pagamento del credito vantato da parte opposta (cfr. prod. opponente) per la cifra complessiva di 5.032,87, a seguito della procedura concordataria utilmente esperita:
- pagamento del 07.02.2024 per l'importo di euro 3.157,24;
- pagamento dell'08.02.2024 per l'importo di euro 1.875,63 da cui emerge il pagamento delle spese legali a favore di controparte;
- decreto di omologa del Tribunale di Nola del 28.09.2023;
- decreto di omologa del Tribunale di Nola del 22.12.2022;
- corrispondenza intervenuta tra le parti in causa, in occasione della quale parte opposta, in data 15.01.2024, a mezzo pec, rappresentava all'opponente il tenore del credito complessivo da remunerare in moneta concordataria (pari al 34,28% dell'originaria somma ingiunta).
Il credito per cui è causa deve essere dunque dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuto pagamento in moneta concordataria da parte del debitore.
Come affermato in giurisprudenza, invero, “il creditore, il cui diritto sia sorto
prima dell'ammissione al concordato preventivo del suo debitore, può iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del medesimo soggetto una volta conclusa con
il decreto di omologazione la fase del procedimento, nel rispetto tuttavia, dei termini sostanziali della proposta e del piano approvati dai creditori e resi per tutti obbligatori
dal provvedimento del Tribunale” (Tribunale di Milano, sentenza del
17.12.2012).
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, per l'intervenuto pagamento della somma ingiunta in moneta concordataria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente giudizio, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del pagamento del debito effettuato da parte opponente in corso di causa e del riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere da parte opposta, nonché dell'assenza di attività istruttoria e della pronta attivazione della parte opponente
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 4525/2020, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo R.G. n. 522/2020 emesso dal Tribunale di
Nola il 27-28.02.2020 per intervenuto pagamento della pretesa creditoria da parte dell'opponente,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Nola, lì 09.07.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4525/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mauro, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata dell'avv. Salvatore Ficarra e dell'avv. Simona Bognanni in forza di procura allegata al ricorso monitorio, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la proponendo Controparte_1
opposizione al decreto R.G. n. 522/2020 emesso dal Tribunale di Nola il
27-28.02.2020, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
6.906,16, oltre interessi moratori, nonché spese.
L'opponente deduceva che la farmacia che conduce in forma di ditta individuale intrattiene rapporti commerciali con distinte aziende con le quali si interfaccia abitualmente al fine di approvvigionare il proprio magazzino, tra cui anche la Controparte_1
L'opponente contestava, tuttavia, il credito vantato da parte opposta, in quanto non provato, considerato che la produzione in giudizio di semplici fatture commerciali non è idonea a fornire la prova del credito,
la sua liquidità e la sua esigibilità.
L'opponente contestava, inoltre, i documenti di trasporto versati in atti,
in quanto privi di valore probatorio, poiché in parte privi di sottoscrizione e in parte recanti segni grafici indistinguibili e non riconducibili alla paternità dell'opponente.
L'opponente eccepiva, infine, l'inesistenza del credito vantato dall'opposta, in quanto relativo a merce mai consegnata e l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita.
La costituitasi in giudizio, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dato atto che, in data 29.05.2024, con note scritte e in data 12.06.2025, con comparsa conclusionale, l'opponente chiedeva a questo Tribunale di pronunciarsi in ordine alla cessazione della materia del contendere, in quanto, a seguito di domanda depositata nell'interesse del dott. ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., in Parte_1
data 23 giugno 2022, il Tribunale di Nola aveva disposto l'omologa del concordato preventivo, cui erano seguiti i pagamenti per cui è causa in favore dei creditori chirografari, fra cui la società Controparte_1
[...]
Di conseguenza, l'opponente chiedeva al Tribunale adito di voler dichiarare cessata la materia del contendere, per avvenuta estinzione del diritto di credito azionato, con compensazione delle spese di lite.
Parte opposta chiedeva a questo Giudicante, di contro, di pronunciarsi circa l'infondatezza dell'opposizione spiegata, con conseguente condanna alle spese del presente giudizio a carico dell'opponente.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda formulata da parte opponente, la quale chiede a questo Giudicante di pronunciare la cessata materia del contendere.
Dagli atti di causa, come anticipato, non emerge un accordo delle parti sul punto e, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo “quando sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti dalla quale
emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto fra le stesse” (Cass. 1° dicembre
1992 n. 12826; Cass. 7 maggio 1993 n. 5286; Cass. 16 settembre 1995 n.
9781; Cass. 15 maggio 1998 n. 4919).
Nel caso di specie, parte opposta manifesta interesse a ottenere una pronuncia con cui venga accertata l'infondatezza dell'opposizione spiegata dal sig. , conseguentemente spetta a questo Parte_1
Giudicante pronunciarsi circa il merito della pretesa avanzata con il ricorso monitorio.
Sul punto, va premesso che parte opponente si è limitata a contestare il ricevimento della fornitura della merce oggetto delle fatture insolute, non fornendo alcuna prova di aver correttamente adempiuto.
Al contrario, parte opposta ha fornito piena prova del credito azionato depositando la seguente documentazione:
- fattura n. 5418007607 del 21/02/2018, con scadenza al
22/04/2018, dell'importo di € 2.516,46, collegata al documento di trasporto n. 3500828796;
- fattura n. 5418008270 del 22/02/2018, con scadenza al
23/04/2018, dell'importo di € 4.389,70, collegata al documento di trasporto n. 3500828898.
In particolare, dai documenti di trasporto allegati (cfr. prod. parte opposta), sottoscritti e timbrati dall'acquirente, emerge chiaramente che la consegna della merce è stata regolarmente effettuata.
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dall'opponente, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul tema, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante,
Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770,
19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del
2017). Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti dall'odierna opposta.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'odierno opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Inoltre, il credito vantato dall'opposta è provato dal riconoscimento effettuato dal debitore, il quale, in primo luogo, ha offerto un pagamento dilazionato dell'intero importo dovuto.
In particolare, in atti è allegata mail del 30.07.2018, con cui l'odierna società opposta sollecitava i pagamenti al debitore, il quale riscontrava la richiesta offrendo il pagamento dell'intero importo dovuto mediante un piano di pagamento articolato in 4 rate con cadenza mensile: euro 906,00
al 15.09.2018, euro 2.000,00 al 15.10.2018; euro 2.000,00 al 15.11.2018 ed euro 2.000,00 al 15.12.2018 (cfr. doc. 3 e 4 prod. opposta).
Infine - e tale valutazione assume carattere dirimente – il creditore ha azionato la procedura concordataria e ha effettuato il pagamento del credito per cui è causa, sulla base del decreto di omologa allegato (cfr. prod. opponente).
Sul punto, si ricordi quanto statuito in maniera pacifica dalla Cassazione:
“Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto
giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche
implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 9097 del 12.04.2018).
Secondo quanto statuito a più riprese dalla Suprema Corte, la valutazione in ordine all'effettivo riconoscimento del debito è rimessa al libero apprezzamento del giudice, sulla base di una valutazione complessiva del comportamento dello stesso.
Ebbene, nel caso di specie, dall'analisi del comportamento complessivo del debitore, risulta evidente la volontà dello stesso di riconoscere l'obbligazione debitoria.
Per questo motivo, la pretesa azionata da parte opposta con il ricorso monitorio deve considerarsi fondata ma, in considerazione dell'avvenuto pagamento effettuato dal debitore e accettato dal creditore a seguito della emissione del decreto di omologa (cfr. prod. opponente depositata in data 04.04.2025) il diritto di credito per cui è causa deve essere dichiarato estinto e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. In atti, è stata depositata opportuna documentazione che attesta l'avvenuto pagamento del credito vantato da parte opposta (cfr. prod. opponente) per la cifra complessiva di 5.032,87, a seguito della procedura concordataria utilmente esperita:
- pagamento del 07.02.2024 per l'importo di euro 3.157,24;
- pagamento dell'08.02.2024 per l'importo di euro 1.875,63 da cui emerge il pagamento delle spese legali a favore di controparte;
- decreto di omologa del Tribunale di Nola del 28.09.2023;
- decreto di omologa del Tribunale di Nola del 22.12.2022;
- corrispondenza intervenuta tra le parti in causa, in occasione della quale parte opposta, in data 15.01.2024, a mezzo pec, rappresentava all'opponente il tenore del credito complessivo da remunerare in moneta concordataria (pari al 34,28% dell'originaria somma ingiunta).
Il credito per cui è causa deve essere dunque dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuto pagamento in moneta concordataria da parte del debitore.
Come affermato in giurisprudenza, invero, “il creditore, il cui diritto sia sorto
prima dell'ammissione al concordato preventivo del suo debitore, può iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del medesimo soggetto una volta conclusa con
il decreto di omologazione la fase del procedimento, nel rispetto tuttavia, dei termini sostanziali della proposta e del piano approvati dai creditori e resi per tutti obbligatori
dal provvedimento del Tribunale” (Tribunale di Milano, sentenza del
17.12.2012).
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, per l'intervenuto pagamento della somma ingiunta in moneta concordataria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente giudizio, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del pagamento del debito effettuato da parte opponente in corso di causa e del riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere da parte opposta, nonché dell'assenza di attività istruttoria e della pronta attivazione della parte opponente
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 4525/2020, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo R.G. n. 522/2020 emesso dal Tribunale di
Nola il 27-28.02.2020 per intervenuto pagamento della pretesa creditoria da parte dell'opponente,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Nola, lì 09.07.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura