Art. 5.
Il Comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti al la Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede degli Ordini professionali, nel numero, di un rappresentante per ogni 150, o frazione di 150 non inferiore a 73 dottori commercialisti che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.
Se gli iscritti sono meno di 75, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro Ordine professionale dei dottori commercialisti avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti - con i quali possono raggiungere complessivamente 150 unita', o frazione di 150 non inferiore, a 75, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta, esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza degli Ordini interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali al meno 30 giorni un della data suddetta.
Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.
Il Comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti al la Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede degli Ordini professionali, nel numero, di un rappresentante per ogni 150, o frazione di 150 non inferiore a 73 dottori commercialisti che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.
Se gli iscritti sono meno di 75, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro Ordine professionale dei dottori commercialisti avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti - con i quali possono raggiungere complessivamente 150 unita', o frazione di 150 non inferiore, a 75, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta, esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza degli Ordini interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali al meno 30 giorni un della data suddetta.
Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.