Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2025, proposto da
FATER s.p.a., con sede in Spoltore (Pe), via Mare Adriatico n. 122, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina D’Orsogna e Pietro Paolo Ferrara, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Pescara, via Catania n. 12;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Narbone e Chiara Reina dell’Ufficio dell’Avvocatura dell’Ente, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 2261/2024 del 14.06.2024, notificato il 14.06.2024, non opposto e pertanto definitivamente esecutivo come da attestazione di mancata opposizione del 02.08.2024, con decreto di esecutorietà rilasciato il 20.02.2025, così nuovamente notificato in pari data, con cui il Tribunale ordinario di Palermo ha ingiunto all’Azienda intimata di pagare alla società ricorrente la somma di € 52.422,07 oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di messa in mora fino al soddisfo ed oltre alle spese processuali liquidate in complessivi € 2.648,50, oltre accessori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. RI BO e udito per l’Azienda intimata il difensore, avvocato Narbone, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha domandato a questo Tribunale, in forza del titolo, di cui all’epigrafe, a ) di ordinare all’Azienda intimata il compimento degli atti, anche istruttori, necessari a dare piena esecuzione al suddetto titolo e, per l’effetto, di ordinarle di pagare € 33.234,53 per quota capitale; € 18.453,37 per interessi maturati fino al 30.06.2025; € 331,00 per atto di precetto oltre accessori, per complessivi € 52.170,87; oltre la tassa di registro della ingiunzione in corso di pagamento; b ) nominando, ove necessario, un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva; c ) con vittoria di spese del presente giudizio;
Rilevato che, a seguito delle controdeduzioni dell’Azienda Sanitaria intimata, la società ricorrente ha rettificato mercé memoria versata in atti il 14.11.2025 il quantum debeatur , riducendolo a € 12.598,30 per sorte capitale, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, per € 18.168,44, fermo restando il petitum , di cui alle precedenti lettere b ) e c );
Considerato inoltre che la domanda di condanna della parte resistente al pagamento delle spese di precetto non può essere accolta nell’odierno giudizio come da giurisprudenza consolidata, dalla quale il Tribunale non vede ragione per decampare (cfr. da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sent. 09.07.2024, n. 4167);
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30;
Ritenuto di non poter accogliere la parte della domanda relativa alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme, in atti quantificate, per la predisposizione e notifica del precetto: secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non trae motivo di discostarsi, non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 cod. proc. amm. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 29.10.2025 n. 3076);
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati in premessa; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che, in ragione della regola della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Azienda intimata e, data la non particolare complessità delle questioni trattate, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi e limiti di cui in motivazione per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo per la parte residua.
Nomina Commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Azienda intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER VA, Presidente
RI BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BO | ER VA |
IL SEGRETARIO