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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO IC, Presidente
NE OL, AT
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6150/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ater Di Ricorrente_1 - 00081960593
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 1 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 505/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1034 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di Latina si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 14 novembre 2022 al Comune di Latina l'AZIENDA
TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA (di seguito, per brevità, anche solo “ATER”) in persona del legale rappresentante p.t. dott. Difensore_1 impugna la sentenza n.505/06/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 22 novembre 2021 e depositata il 21 aprile 2022.
Nel giudizio di prime cure l'ADER impugnava un avviso di accertamento avente per oggetto l'IMU per l'anno d'imposta 2017 per complessivi €.1.144.593,00 successivamente ridotto ad €.1.119.388,00.
Nel giudizio di prime cure l'ATER eccepiva:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto adottato in violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dei principi che presiedono all'obbligo di motivazione (art. 7 della L. n. 212/2000; art. 1, co. 162 della L. n. 296/2006);
3) Infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento;
4) Illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate, per legittimo affidamento e per l'obiettiva incertezza del dato normativo rilevante, ai sensi del disposto degli artt. 6 del d.lgs. n. 472/1997, 8 del d.lgs. n.546/1992 e
10 della l. n. 212/2000.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il Comune di Latina sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici rigettavano il ricorso compensando le spese di lite.
L'ATER impugna la sentenza di prime cure eccependo:
1) Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di pronuncia sulla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto adottato in violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
2) illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dei principi che presiedono all'obbligo di motivazione (art. 7 della L. n. 212/2000; art. 1, co. 162 della L. n. 296/2006);
3) illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'esenzione dal pagamento del tributo IMU;
4) l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate e degli interessi maturati, in virtù del principio del legittimo affidamento ex art. 10, comma 2, della L. n. 212/2000, o, comunque, per l'obiettiva incertezza del dato normativo rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della L. n. 212/2000.
Conclude l'ATER con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 28 novembre 2022.
In data 15 marzo 2024 si costituisce in giudizio il Comune di Latina replicando ai motivi di appello dell'ATER
e ribadendo la legittimità della pretesa.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello.
In data 25 ottobre 2025 il Comune di Latina deposita memorie illustrative insistendo con la richiesta di rigetto dell'appello.
In data 29 ottobre 2025 l'ATER deposita memorie illustrative insistendo sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
In data 31 ottobre 2025 il Comune di Latina deposita ulteriore memoria illustrativa eccependo che tra le medesime parti per il medesimo tributo si è formato un giudicato esterno con efficacia preclusiva anche per il presente processo. Il Comune di Latina deposita copia della sentenza n.7206/18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con attestazione di passaggio in giudicato.
La causa viene trattata il giorno 12 novembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di giudicato sollevata dal Comune di Latina.
L'eccezione è infondata. L'eccezione è infondata in quanto le ragioni del rigetto dell'appello dell'ATER nel giudizio relativo all'anno d'imposta 2015 non sono sovrapponibili al presente giudizio. In particolare la sentenza n.7206/18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio nell'accogliere le ragioni di Comune di Latina così motiva: “La Corte rileva che, nel caso specifico, l'ATER non ha documentato di aver presentato corretta dichiarazione al Comune o altra documentazione attestante il requisito di alloggio sociale al fine di avallare la richiesta di esenzione dall'IMU”.
Ebbene, nel caso di specie risulta versata in atti copia della dichiarazione IMU presentata al Comune, circostanza confermata anche dal Comune di Latina nella memoria illustrativa depositata il 25 ottobre 2025.
L'eccezione di giudicato esterno è quindi rigettata.
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esaminate prima l'eccezione inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
In ordine alla motivazione del diniego delle agevolazioni ritiene la Corte che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che, anzi, si condivide pienamente secondo la quale in caso di presentazione della dichiarazione IMU, come nel caso di specie, sia necessario da parte dell'Ente impositore motivare in modo specifico le ragioni del diniego delle agevolazioni pena la nullità dell'avviso di accertamento.
In particolare la Suprema Corte ha così statuito: “In tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione prevista per i c.d. “alloggi sociali” dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente (nella specie, di uno IACP) per l'anno di riferimento (attraverso la compilazione del modello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012) si limiti, per ciascun immobile, alla semplice barratura del campo appositamente riservato (con dicitura generica) alle “Esenzioni” (senza possibilità di alcuna specificazione), giacché, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, per cui l'opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile, in coerenza con la destinazione degli immobili a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti, al regime dei c.d. “alloggi sociali”; per altro verso, l'ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio” (Cass. n.27020/2025).
Come detto questa Corte condivide pienamente quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronuncia citata ritenendo pertanto meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'ATER inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
L'eccezione è pertanto accolta.
Assorbiti gli altri motivi di appello.
L'appello è dunque accolto.
In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che il pronunciamento della Corte di Cassazione n.27020/2025 intervenuto solo nel corso del giudizio costituisca grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello; compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO IC, Presidente
NE OL, AT
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6150/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ater Di Ricorrente_1 - 00081960593
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 1 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 505/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1034 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di Latina si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 14 novembre 2022 al Comune di Latina l'AZIENDA
TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA (di seguito, per brevità, anche solo “ATER”) in persona del legale rappresentante p.t. dott. Difensore_1 impugna la sentenza n.505/06/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 22 novembre 2021 e depositata il 21 aprile 2022.
Nel giudizio di prime cure l'ADER impugnava un avviso di accertamento avente per oggetto l'IMU per l'anno d'imposta 2017 per complessivi €.1.144.593,00 successivamente ridotto ad €.1.119.388,00.
Nel giudizio di prime cure l'ATER eccepiva:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto adottato in violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dei principi che presiedono all'obbligo di motivazione (art. 7 della L. n. 212/2000; art. 1, co. 162 della L. n. 296/2006);
3) Infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento;
4) Illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate, per legittimo affidamento e per l'obiettiva incertezza del dato normativo rilevante, ai sensi del disposto degli artt. 6 del d.lgs. n. 472/1997, 8 del d.lgs. n.546/1992 e
10 della l. n. 212/2000.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il Comune di Latina sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici rigettavano il ricorso compensando le spese di lite.
L'ATER impugna la sentenza di prime cure eccependo:
1) Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di pronuncia sulla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto adottato in violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
2) illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dei principi che presiedono all'obbligo di motivazione (art. 7 della L. n. 212/2000; art. 1, co. 162 della L. n. 296/2006);
3) illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'esenzione dal pagamento del tributo IMU;
4) l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate e degli interessi maturati, in virtù del principio del legittimo affidamento ex art. 10, comma 2, della L. n. 212/2000, o, comunque, per l'obiettiva incertezza del dato normativo rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della L. n. 212/2000.
Conclude l'ATER con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 28 novembre 2022.
In data 15 marzo 2024 si costituisce in giudizio il Comune di Latina replicando ai motivi di appello dell'ATER
e ribadendo la legittimità della pretesa.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello.
In data 25 ottobre 2025 il Comune di Latina deposita memorie illustrative insistendo con la richiesta di rigetto dell'appello.
In data 29 ottobre 2025 l'ATER deposita memorie illustrative insistendo sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
In data 31 ottobre 2025 il Comune di Latina deposita ulteriore memoria illustrativa eccependo che tra le medesime parti per il medesimo tributo si è formato un giudicato esterno con efficacia preclusiva anche per il presente processo. Il Comune di Latina deposita copia della sentenza n.7206/18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con attestazione di passaggio in giudicato.
La causa viene trattata il giorno 12 novembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di giudicato sollevata dal Comune di Latina.
L'eccezione è infondata. L'eccezione è infondata in quanto le ragioni del rigetto dell'appello dell'ATER nel giudizio relativo all'anno d'imposta 2015 non sono sovrapponibili al presente giudizio. In particolare la sentenza n.7206/18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio nell'accogliere le ragioni di Comune di Latina così motiva: “La Corte rileva che, nel caso specifico, l'ATER non ha documentato di aver presentato corretta dichiarazione al Comune o altra documentazione attestante il requisito di alloggio sociale al fine di avallare la richiesta di esenzione dall'IMU”.
Ebbene, nel caso di specie risulta versata in atti copia della dichiarazione IMU presentata al Comune, circostanza confermata anche dal Comune di Latina nella memoria illustrativa depositata il 25 ottobre 2025.
L'eccezione di giudicato esterno è quindi rigettata.
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esaminate prima l'eccezione inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
In ordine alla motivazione del diniego delle agevolazioni ritiene la Corte che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che, anzi, si condivide pienamente secondo la quale in caso di presentazione della dichiarazione IMU, come nel caso di specie, sia necessario da parte dell'Ente impositore motivare in modo specifico le ragioni del diniego delle agevolazioni pena la nullità dell'avviso di accertamento.
In particolare la Suprema Corte ha così statuito: “In tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione prevista per i c.d. “alloggi sociali” dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente (nella specie, di uno IACP) per l'anno di riferimento (attraverso la compilazione del modello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012) si limiti, per ciascun immobile, alla semplice barratura del campo appositamente riservato (con dicitura generica) alle “Esenzioni” (senza possibilità di alcuna specificazione), giacché, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, per cui l'opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile, in coerenza con la destinazione degli immobili a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti, al regime dei c.d. “alloggi sociali”; per altro verso, l'ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio” (Cass. n.27020/2025).
Come detto questa Corte condivide pienamente quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronuncia citata ritenendo pertanto meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'ATER inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
L'eccezione è pertanto accolta.
Assorbiti gli altri motivi di appello.
L'appello è dunque accolto.
In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che il pronunciamento della Corte di Cassazione n.27020/2025 intervenuto solo nel corso del giudizio costituisca grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello; compensa le spese.