Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/06/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2022, proposto da
LA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Di Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 38 del 27 ottobre 2021, notificata il 22 novembre 2021 del Comune di Serrara Fontana e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio verte sull’impugnazione dell’ordinanza n. 38 del 27 ottobre 2021, notificata il 22 novembre 2021, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serrara Fontana ha ordinato alla ricorrente la demolizione ad horas della tettoia in lamiere coibentate ancorate su supporti metallici costituiti da scatolari da cm. 10x10 a copertura parziale del terrazzo esposto a sud fino al parapetto delle dimensioni di mt. 3,00 circa x mt. 4,20 circa, pari a circa mq. 12,60 con altezza media di circa mt. 3,00.
1.1. La ricorrente ha premesso di agire nella sua qualità di proprietaria di un manufatto destinato a civile abitazione, sito nel Comune di Serrara Fontana alla Via Calimera, 2 riportato in catasto al foglio n. 13, p.lla 90 sub. 101, per averlo ricevuto in donazione dal padre con atto per OT OC del 15 dicembre 2015, rep. 31077, riferendo che il fabbricato in questione è stato edificato in epoca anteriore al 1967 e, da quel momento, non ha subito alcuna modifica, essendo sempre stata presente una tettoia in lamiere a copertura del terrazzino. Nel corso degli anni la tettoia si era deteriorata e, quindi, la ricorrente ha provveduto a sostituirla. In ragione di tale intervento il Comune intimato ha emesso il provvedimento in epigrafe indicato.
1.2. La ricorrente, pertanto, ha proposto il presente ricorso, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe indicata per i seguenti motivi:
“ 1) Violazione e falsa applicazione artt. 27, 31 e 35 d.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 167 d.l.vo del 22.01.2004 n. 42, art. - violazione artt. 31 l. 457/78 cosi come succ. mod. ed integr. dal d.P.R. 6.06.2001 n. 380 - eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - carente istruttoria - sviamento .”, con cui ha dedotto il difetto di istruttoria, non avendo l’amministrazione tenuto conto del fatto che la tettoia era sempre stata presente nel fabbricato in questione e che, quindi, l’intervento sanzionato altro non era che manutenzione ordinaria di un manufatto preesistente che non necessitava del permesso di costruire.
“ 3) Violazione artt. 7, 8 e 10 l. 7.8.1990 n. 241 così come successivamente modificati ed integrati dalla l. 15/2005 .”, con cui ha dedotto la violazione delle proprie garanzie procedimentali posto che, se il contraddittorio fosse stato correttamente instaurato, avrebbe potuto dimostrare la preesistenza della tettoia.
“ 4) - Violazione e falsa applicazione artt. 27 e 31 d.P.R. 380/01 – violazione del c.d. giusto procedimento – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di motivazione .”, con cui ha rappresentato che l’ordine di demolizione non avrebbe dovuto essere emesso in applicazione della norma richiamata che è limitata ai casi in cui i lavori siano ancora in corso di esecuzione.
Ha successivamente allegato una relazione tecnica a firma del geom. Giovanni Maltese a riprova della preesistenza della struttura.
1.3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato - svoltasi in collegamento da remoto - la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Dalla lettura dell’ordinanza di demolizione in questa sede gravata si ricava la sussistenza di un vincolo paesistico generico gravante sulla zona oggetto dell’intervenuto, derivante dal D.M. 12 gennaio 1958, ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, come integrato dalla l. 15 dicembre 2004, n. 308, e ss. mm. ed ii.
Ciò posto, deve darsi per incontestato che l’area su cui è situato l’immobile della ricorrente insiste su area ricompresa nel suddetto vincolo.
Deve altresì sottolinearsi come sotto il profilo paesaggistico, diversamente per quanto accade negli ambiti urbanistico ed edilizio, assume rilievo tutto ciò che risulta percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 29 aprile 2024, n. 1295; II, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 1° febbraio 2018, n. 712).
Nella fattispecie che viene in rilievo, la tettoia realizzata dalla ricorrente in assenza del preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica ha una struttura in ferro e un ingombro non indifferente (superficie di circa 3,00 m per 4,20 m, pari a 14 mq, e altezza di 3,00 m).
La giurisprudenza ha in proposito costantemente affermato che le opere realizzate senza autorizzazione all’interno di un territorio protetto, anche se astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, ivi comprese le tettoie, debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 ( si veda, in proposito, Consiglio di Stato, sez. VII, 6 novembre 2023, n. 9557 in cui si afferma “ laddove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica ” e, nello stesso senso, sez. VII, 18 gennaio 2024, n. 572; sez. VI, 1° luglio 2022, n. 5482).
Pertanto, essendo stato realizzato l’abuso in un ambito sottoposto a vincolo, la carenza di un provvedimento di autorizzazione (o compatibilità) paesaggistica rappresenta un impedimento assoluto alla permanenza (o regolarizzazione) del manufatto anche da un punto di vista edilizio. Secondo l’art. 146, co. 4, d.lgs. n. 42/2004, infatti, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3006; sez. II, 13 febbraio 2023, n. 1489), rappresentando un presupposto essenziale e indefettibile per il legittimo mantenimento di un’opera edilizia (sulla prevalenza della disciplina paesaggistica su quella edilizia, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778).
Quindi, in assenza del previo ottenimento della autorizzazione paesaggistica, risulta legittima (oltre che atto dovuto) l’adozione dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in capo alla ricorrente.
3.1. In virtù delle considerazioni sopra esposte, quindi, la censura articolata con il primo motivo di ricorso deve essere respinta. La sussistenza del vincolo, non espressamente contestata dalla parte ricorrente, infatti, rende ininfluente ogni valutazione in ordine alla pretesa preesistenza e alla natura pertinenziale della tettoia, trattandosi di intervento che, impattando sul paesaggio, avrebbe dovuto essere preceduto dalla relativa autorizzazione, mai richiesta.
Su questo aspetto, che costituisce motivazione essenziale del provvedimento, la ricorrente non ha controdedotto nulla, avendo basato l’intera difesa sulla dimostrazione della preesistenza delle opere e sulla natura pertinenziale dell’intervenuto in questione, ossia sulla non sanzionabilità degli abusi sotto il solo profilo edilizio.
Risulta, pertanto, ultroneo l’esame dei motivi di ricorso con i quali è stata dedotta l’illegittimità dell’intervento costruttivo sotto il profilo edilizio, poiché l’avvenuto accertamento dell’abuso da un punto di vista paesaggistico – richiamata l’autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto a quello edilizio (cfr. Consiglio di Stato, IV, 24 marzo 2023, n. 3006, T.A.R. Napoli, sez. VI, 08 aprile 2024, n.2256) – rende inattaccabile l’ordine demolizione.
La realizzazione di qualsiasi manufatto in una zona coperta da vincolo paesaggistico altera il pregresso stato dei luoghi e deve essere preceduta da autorizzazione paesaggistica. Ne deriva che l'amministrazione è obbligata ad adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi (Cons. St., sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990).
In concreto, essendo incontestato che gli abusi in questione sono privi di autorizzazione paesaggistica e non essendo dimostrata la data della loro realizzazione rispetto alla data di apposizione del vincolo, considerata la natura plurimotivata del provvedimento, è sufficiente constatare che il ricorso non ha riguardato la parte di motivazione relativa all’incompatibilità tra fabbricati e regime vincolato dell’area, dal che ne discende la sua reiezione in base al noto principio per cui quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonomi motivi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l'eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l'illegittimità (Cons. St., sez. III, 16 agosto 2024, n. 7157).
4. Il secondo motivo (terzo nell’indicazione riportata nel ricorso) del pari non può essere accolto.
Quanto sopra rilevato con riferimento al primo motivo di ricorso, infatti, rende irrilevante le doglianze relative alla mancata partecipazione procedimentale, in quanto la natura della decisione del Comune è assolutamente vincolata per le ragioni sopra esposte, pertanto l’apporto conoscitivo, che la ricorrente lamenta di non aver potuto offrire, sarebbe stato assolutamente inutile, constatato che sarebbe stato diretto, per l’appunto, a dimostrare non la sussistenza di un’autorizzazione paesaggistica, ma la preesistenza della tettoia e, quindi, rilievi relativi all’aspetto edilizio (Consiglio di Stato, sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9724).
5. Il terzo motivo (quarto, nel ricorso) è, del pari, infondato.
Al riguardo è sufficiente richiamare quanto previsto dall’art. 27, co. 2, D.P.R. n. 380/01 che dispone: “ Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ”
Il mero richiamo al dato letterale della norma consente, quindi, di ritenere ininfluente il fatto che i lavori fossero o meno in corso di esecuzione.
In proposito occorre ribadire che, qualora le opere abusive insistano su zona paesaggisticamente vincolata la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse privato va considerata in re ipsa , atteso il rilievo costituzionale del paesaggio, ex art. 9 co. 2, Cost., che assurge a principio fondamentale, con conseguente primazia su gli altri interessi, pubblici e privati, del pari considerati dalla Costituzione ma non annoverati fra i principi fondamentali (T.A.R Campania, Napoli, Sez. IV, 8 settembre 2014, n. 4745).
Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, costituisce, infatti come detto, atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e tantomeno alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione (tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; 4 ottobre 2013, n. 4907; 28 gennaio 2013, n. 496; sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185 e 28 dicembre 2012, n. 6702).
L'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 impone, infatti, di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico. Qualora l'abuso insista su area paesaggisticamente vincolata, tale circostanza fattuale legittima di per sé l'ordine di demolizione, senza che residui alcun margine di discrezionalità (Cons. Stato, sez. III, 05 novembre 2024, n. 8793).
6. Dalle considerazioni sopra esposte deriva, quindi, il rigetto del ricorso.
7. Nulla sulle spese di lite, non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO