Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6379 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RE A PU BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 28 maggio 2025 ha emesso laseguente
SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G.
n26543-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA nata a [...] - SP (Brasile) il 27.06.1976, residente in [...]
Alameda América n. 365, Santana de Parnafba - SP (Brasile), la quale agisce (come specificato nel corpo della procura) anche nell'interesse del di lei figlio minore nato ad [...] - SP (Brasile) il 05.01.2006, [...] Persona_1 '
nato a [...] - SP (Brasile) il 19.06.1998, residente in [...]
Alameda América n. 365, Santana de Parnafba - SP (Brasile), per questo giudizio rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Gravina come da procura rilasciata ed allegata al ricorso Ricorrenti
contro
Il Controparte_1 in persona del CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliato per la carica presso la sede della stessa;
Resistente
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
,
nato a [...] il [...] Comune in Provincia di Benevento (BN) il
12.09.1885 mai NATURALIZZATO Per_3 in quanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana iure sanguinis, in quanto avente con certezza la discendenza italiana diretta così come meglio rappresentato dall'albero genealogico allegato. Il Controparte_1 si è costituito in giudizio ed ha impugnato l'avverso ricorso.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani>>".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era della provincial di Benevento, da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va dunque dato atto che il ricorrente ha provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza dell'avo italiano.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino Per_3 e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa al figlio che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Controparte_1
parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto il ricorrente ha fornito la prova di aver presentato la domanda, in conformità con le disposizioni del Consolato di San Paolo;
Si precisa sul punto che gli stessi, non sono riusciti neanche ad ottenere il numero di prenotazione e/o ad essere inseriti nella lista di attesa che, come da dichiarazione presente sulla pagina web del consolato, è molto lunga: "Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità
al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano;
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- Ordina al Controparte_1 e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 24 giugno 2025
II GOT
Dott.ssa A. De Simone