Versione
14 maggio 1967
14 maggio 1967
Art. 39.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.