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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 20/10/2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6996/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dagli avvocati Bruno Moscatiello e Francesco Moscatiello ed Parte_1
studio legale sito in Casagiove alla via Liguria p.co Merola 26 RICORRENTE E
– in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 edictis, UC OL, VI AN e LA OE elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 02/11/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, titolare e beneficiaria della pensione (superstiti) n. 20047963 esponeva che, in data 15/03/2023, l' notificava lettera di revoca CP_1 del 19/10/2021 con prospetto del debito e richiedeva, contestualmente, la somma di euro 1.301,64, in riferimento agli anni 2017 e 2018, a titolo di indebito, per mancata comunicazione del Modello Red ovvero comunicazione dei redditi.
Asseriva l'illegittimità dell'operato dell' non avendo l'Ente provveduto alla notifica Controparte_2 del preavviso di revoca della pensione con indicazione del termine fino al 15 settembre 2021 per la comunicazione dei redditi.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di accertare l'illegittimità dell'indebito della sig.ra non essendosi perfezionata notifica alcuna;
annullare il Parte_1 provvedimento di revoca/decadenza della pensione n. 20047963; condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'indebito trattenuto oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Vinte le spese legali da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso CP_1 deducendo l'infondatezza dello stesso e concludendo per il suo rigetto.
Istruita in via documentale all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
**** Il ricorso merita accoglimento
Tanto chiarito, va evidenziato che, dalla lettura del provvedimento dell' che ha dato la stura al CP_1 presente giudizio, si evince che l'indebito oggetto di causa è scaturito dalla mancata presentazione della dichiarazione reddituale relativa agli anni 2017 e 2018, cui è seguita la revoca della prestazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. C) L. 122/10.
Ebbene, sulla base dei principi già richiamati, va rilevato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per il recupero delle somme richieste da parte dell' CP_1
Non persuade, invero, la ricostruzione dell' circa l'onere (pacificamente non assolto) di CP_1 comunicazione da parte della ricorrente dei propri redditi all' CP_1
Invero, la ricorrente risulta titolare, per l'anno 2017, unicamente di prestazioni erogate proprio dall' CP_1
Giova in proposito una succinta ricostruzione della normativa di riferimento.
Rileva, in proposito, l'art. 13, comma 6, lett. c), D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.
122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, con l'introduzione del comma 10bis.
Quest'ultimo, dopo aver sancito l'obbligo per i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito i quali “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, ha stabilito: “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
L'obbligo di comunicazione de quo è strumentale alla verifica annuale da parte dell' delle “situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” ed al successivo (“entro l'anno successivo”), eventuale, recupero di quanto pagato in eccedenza ex art. 13, comma 2, L. 412/1991.
La normativa appena menzionata prevede, quindi, espressamente, nel caso di inadempimento dell'obbligo di comunicare integralmente la situazione reddituale incidente sulla prestazione all'amministrazione finanziaria o, in mancanza, direttamente all'ente previdenziale, la decadenza del beneficiario dal diritto di percepire la prestazione nell'anno di riferimento e l'obbligo di procedere al recupero, nei confronti dell'interessato, di quanto erogato a tale titolo (salvo il caso di successiva comunicazione dei dati reddituali richiesti entro i 60 giorni successivi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione). Trattasi pertanto di decadenza prevista a titolo di sanzione e il cui maturare comporta automaticamente l'insorgere in capo all'ente erogatore dell'obbligo di provvedere al recupero nei confronti del beneficiario delle somme erogate a tale titolo e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno, sotto il profilo sostanziale, dei relativi requisiti reddituali.
Non vi è dubbio, inoltre, che l'onere della prova in ordine all'adempimento di tali oneri di comunicazione gravi interamente sul soggetto che agisca, come nel presente caso di specie, al fine di ottenere un accertamento negativo dell'indebito.
Operata tale premessa, va tuttavia rimarcato che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse tenuta a comunicare all' alcunché, posto che ella percepiva e percepisce unicamente redditi erogati CP_1 dall' convenuto. CP_1
Sul punto è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 15 D.L 78/2009 conv. in L. 102/2009 “A decorrere dal 1°. gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma CP_1 disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12
e 13 dell'articolo 35 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sono abrogati”.
La norma in parola aveva, in particolare, abrogato le disposizioni (art. 35, commi 11, 12 e 13, D.L.
207/2008 conv. in L. 14/2009) che imponevano ai percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, l'onere, pena la sospensione della prestazione, di comunicare i propri dati reddituali all'ente erogatore entro il 30 giugno di ciascun anno.
Tale conclusione trova conforto anche dalla circolare n. 195/2015 che al punto 3.3 “Assenza di CP_1 redditi ulteriori oltre alle pensioni” prevede: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all della situazione CP_1 reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale CP_1 all' . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, CP_1 accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo
l'apposita opzione di dichiarazione breve. Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della Campagna, di cui al paragrafo finale della presente Circolare.” (cfr. in tal senso anche Trib. Grosseto n. 308/24). Ebbene, dall'esame della documentazione allegata si evince che la ricorrente, in quanto titolare solo di prestazioni previdenziali, a carico dell' non era tenuta né alla presentazione della dichiarazione CP_1 reddituale all'Amministrazione finanziaria, né alla presentazione del modello RED all' che, in CP_1 quanto ente erogatore delle prestazioni in godimento, avrebbe dovuto averne piena contezza.
In conclusione il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca/decadenza della pensione n.
20047963 ed il provvedimento di indebito impugnato CP_
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'indebito trattenuto oltre interessi legali CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 890,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Francesco Moscatiello e Bruno
Moscatiello
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 20.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella
rapp.ta e difesa dagli avvocati Bruno Moscatiello e Francesco Moscatiello ed Parte_1
studio legale sito in Casagiove alla via Liguria p.co Merola 26 RICORRENTE E
– in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 edictis, UC OL, VI AN e LA OE elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 02/11/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, titolare e beneficiaria della pensione (superstiti) n. 20047963 esponeva che, in data 15/03/2023, l' notificava lettera di revoca CP_1 del 19/10/2021 con prospetto del debito e richiedeva, contestualmente, la somma di euro 1.301,64, in riferimento agli anni 2017 e 2018, a titolo di indebito, per mancata comunicazione del Modello Red ovvero comunicazione dei redditi.
Asseriva l'illegittimità dell'operato dell' non avendo l'Ente provveduto alla notifica Controparte_2 del preavviso di revoca della pensione con indicazione del termine fino al 15 settembre 2021 per la comunicazione dei redditi.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di accertare l'illegittimità dell'indebito della sig.ra non essendosi perfezionata notifica alcuna;
annullare il Parte_1 provvedimento di revoca/decadenza della pensione n. 20047963; condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'indebito trattenuto oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Vinte le spese legali da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso CP_1 deducendo l'infondatezza dello stesso e concludendo per il suo rigetto.
Istruita in via documentale all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
**** Il ricorso merita accoglimento
Tanto chiarito, va evidenziato che, dalla lettura del provvedimento dell' che ha dato la stura al CP_1 presente giudizio, si evince che l'indebito oggetto di causa è scaturito dalla mancata presentazione della dichiarazione reddituale relativa agli anni 2017 e 2018, cui è seguita la revoca della prestazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. C) L. 122/10.
Ebbene, sulla base dei principi già richiamati, va rilevato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per il recupero delle somme richieste da parte dell' CP_1
Non persuade, invero, la ricostruzione dell' circa l'onere (pacificamente non assolto) di CP_1 comunicazione da parte della ricorrente dei propri redditi all' CP_1
Invero, la ricorrente risulta titolare, per l'anno 2017, unicamente di prestazioni erogate proprio dall' CP_1
Giova in proposito una succinta ricostruzione della normativa di riferimento.
Rileva, in proposito, l'art. 13, comma 6, lett. c), D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.
122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, con l'introduzione del comma 10bis.
Quest'ultimo, dopo aver sancito l'obbligo per i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito i quali “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, ha stabilito: “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
L'obbligo di comunicazione de quo è strumentale alla verifica annuale da parte dell' delle “situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” ed al successivo (“entro l'anno successivo”), eventuale, recupero di quanto pagato in eccedenza ex art. 13, comma 2, L. 412/1991.
La normativa appena menzionata prevede, quindi, espressamente, nel caso di inadempimento dell'obbligo di comunicare integralmente la situazione reddituale incidente sulla prestazione all'amministrazione finanziaria o, in mancanza, direttamente all'ente previdenziale, la decadenza del beneficiario dal diritto di percepire la prestazione nell'anno di riferimento e l'obbligo di procedere al recupero, nei confronti dell'interessato, di quanto erogato a tale titolo (salvo il caso di successiva comunicazione dei dati reddituali richiesti entro i 60 giorni successivi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione). Trattasi pertanto di decadenza prevista a titolo di sanzione e il cui maturare comporta automaticamente l'insorgere in capo all'ente erogatore dell'obbligo di provvedere al recupero nei confronti del beneficiario delle somme erogate a tale titolo e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno, sotto il profilo sostanziale, dei relativi requisiti reddituali.
Non vi è dubbio, inoltre, che l'onere della prova in ordine all'adempimento di tali oneri di comunicazione gravi interamente sul soggetto che agisca, come nel presente caso di specie, al fine di ottenere un accertamento negativo dell'indebito.
Operata tale premessa, va tuttavia rimarcato che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse tenuta a comunicare all' alcunché, posto che ella percepiva e percepisce unicamente redditi erogati CP_1 dall' convenuto. CP_1
Sul punto è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 15 D.L 78/2009 conv. in L. 102/2009 “A decorrere dal 1°. gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma CP_1 disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12
e 13 dell'articolo 35 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sono abrogati”.
La norma in parola aveva, in particolare, abrogato le disposizioni (art. 35, commi 11, 12 e 13, D.L.
207/2008 conv. in L. 14/2009) che imponevano ai percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, l'onere, pena la sospensione della prestazione, di comunicare i propri dati reddituali all'ente erogatore entro il 30 giugno di ciascun anno.
Tale conclusione trova conforto anche dalla circolare n. 195/2015 che al punto 3.3 “Assenza di CP_1 redditi ulteriori oltre alle pensioni” prevede: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all della situazione CP_1 reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale CP_1 all' . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, CP_1 accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo
l'apposita opzione di dichiarazione breve. Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della Campagna, di cui al paragrafo finale della presente Circolare.” (cfr. in tal senso anche Trib. Grosseto n. 308/24). Ebbene, dall'esame della documentazione allegata si evince che la ricorrente, in quanto titolare solo di prestazioni previdenziali, a carico dell' non era tenuta né alla presentazione della dichiarazione CP_1 reddituale all'Amministrazione finanziaria, né alla presentazione del modello RED all' che, in CP_1 quanto ente erogatore delle prestazioni in godimento, avrebbe dovuto averne piena contezza.
In conclusione il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca/decadenza della pensione n.
20047963 ed il provvedimento di indebito impugnato CP_
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'indebito trattenuto oltre interessi legali CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 890,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Francesco Moscatiello e Bruno
Moscatiello
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 20.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella