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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 752/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Wilhelm Konrad Roentgen N. 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2418/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2023 00063608 83 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2351/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 296 2023 00063608 83, relativa a IRPEF 2018
(controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973), emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter D.P.
R. 600/1973 sulla dichiarazione modello 730/2019 (periodo d'imposta 2018), scaturita dalla comunicazione esiti controllo del 26.11.2021, con cui veniva recuperata IRPEF per errata indicazione della detrazione per figli a carico nella misura del 100%. La cartella richiedeva euro 693,00 per imposta, oltre sanzioni e interessi per complessivi euro 1.004,49.
La ricorrente sosteneva di avere diritto alla detrazione integrale, deducendo, in sintesi, che l'altro genitore non avrebbe concretamente sostenuto il mantenimento e che, comunque, non avrebbe fruito della detrazione.
Con sentenza n. 2418/2024, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullando la cartella (e il ruolo presupposto).
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza, evidenziando che la detrazione al 100% non fosse spettante in presenza di affidamento condiviso e di indicazione, nella dichiarazione dell'altro coniuge/genitore, della quota del 50%, e che pertanto il recupero fosse legittimo. A sostegno l'Ufficio depositava in appello documentazione non prodotta in primo grado.
La contribuente si costituiva chiedendo il rigetto, eccependo anche l'inammissibilità della nuova produzione documentale, sostenendo che essa fosse diretta a colmare lacune probatorie dell'Ufficio nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 16.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti. Nel caso di specie la documentazione depositata dall'Ufficio in appello – specificamente riferita alla ripartizione effettiva e dichiarativa della detrazione per figli a carico e alla corretta ricostruzione della spettanza
(o meno) della quota al 100% – incide direttamente sul fatto costitutivo della ripresa (spettanza della detrazione) e, quindi, sul presupposto del recupero operato con controllo formale ex art. 36-ter D.P.R.
600/1973.
Dagli atti emerge che la cartella trae origine dal controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, attivato perché la contribuente aveva indicato la detrazione per figli a carico nella misura del 100%, mentre l'Ufficio riteneva spettante la misura del 50% in ragione dell'affidamento condiviso e della corrispondente indicazione dell'altro genitore.
Orbene, la disciplina delle detrazioni per figli a carico impone che, in presenza di affidamento condiviso e in assenza di condizioni che consentano l'attribuzione integrale ad un solo genitore secondo le regole fiscali e gli eventuali accordi rilevanti, la detrazione sia ordinariamente ripartita al 50%. In tale quadro la detrazione al 100% costituisce un'eccezione che richiede specifici presupposti e adeguata dimostrazione.
Nel caso di specie la contribuente ha fondato la pretesa di detrazione integrale su circostanze che, per come dedotte, non risultano idonee a superare la regola ordinaria della ripartizione, soprattutto alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio in appello, volta a dimostrare la concreta indicazione/dichiarazione della quota di detrazione in capo all'altro genitore e la conseguente incompatibilità con la fruizione al 100% da parte dell'appellata.
Ne discende che la ripresa operata dall'Amministrazione con il controllo formale deve ritenersi legittima, in quanto diretta a ricondurre la detrazione all'ordinaria percentuale spettante e a recuperare la maggiore detrazione indebitamente fruita.
La sentenza di primo grado, che ha annullato la cartella, risulta quindi non condivisibile.
L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo della contribuente deve essere rigettato, con conseguente conferma della cartella di pagamento.
Le spese del doppio grado vengono compensate poiché l'esito del gravame è dipeso in misura determinante dalla produzione documentale effettuata in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 752/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Wilhelm Konrad Roentgen N. 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2418/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2023 00063608 83 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2351/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 296 2023 00063608 83, relativa a IRPEF 2018
(controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973), emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter D.P.
R. 600/1973 sulla dichiarazione modello 730/2019 (periodo d'imposta 2018), scaturita dalla comunicazione esiti controllo del 26.11.2021, con cui veniva recuperata IRPEF per errata indicazione della detrazione per figli a carico nella misura del 100%. La cartella richiedeva euro 693,00 per imposta, oltre sanzioni e interessi per complessivi euro 1.004,49.
La ricorrente sosteneva di avere diritto alla detrazione integrale, deducendo, in sintesi, che l'altro genitore non avrebbe concretamente sostenuto il mantenimento e che, comunque, non avrebbe fruito della detrazione.
Con sentenza n. 2418/2024, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullando la cartella (e il ruolo presupposto).
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza, evidenziando che la detrazione al 100% non fosse spettante in presenza di affidamento condiviso e di indicazione, nella dichiarazione dell'altro coniuge/genitore, della quota del 50%, e che pertanto il recupero fosse legittimo. A sostegno l'Ufficio depositava in appello documentazione non prodotta in primo grado.
La contribuente si costituiva chiedendo il rigetto, eccependo anche l'inammissibilità della nuova produzione documentale, sostenendo che essa fosse diretta a colmare lacune probatorie dell'Ufficio nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 16.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti. Nel caso di specie la documentazione depositata dall'Ufficio in appello – specificamente riferita alla ripartizione effettiva e dichiarativa della detrazione per figli a carico e alla corretta ricostruzione della spettanza
(o meno) della quota al 100% – incide direttamente sul fatto costitutivo della ripresa (spettanza della detrazione) e, quindi, sul presupposto del recupero operato con controllo formale ex art. 36-ter D.P.R.
600/1973.
Dagli atti emerge che la cartella trae origine dal controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, attivato perché la contribuente aveva indicato la detrazione per figli a carico nella misura del 100%, mentre l'Ufficio riteneva spettante la misura del 50% in ragione dell'affidamento condiviso e della corrispondente indicazione dell'altro genitore.
Orbene, la disciplina delle detrazioni per figli a carico impone che, in presenza di affidamento condiviso e in assenza di condizioni che consentano l'attribuzione integrale ad un solo genitore secondo le regole fiscali e gli eventuali accordi rilevanti, la detrazione sia ordinariamente ripartita al 50%. In tale quadro la detrazione al 100% costituisce un'eccezione che richiede specifici presupposti e adeguata dimostrazione.
Nel caso di specie la contribuente ha fondato la pretesa di detrazione integrale su circostanze che, per come dedotte, non risultano idonee a superare la regola ordinaria della ripartizione, soprattutto alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio in appello, volta a dimostrare la concreta indicazione/dichiarazione della quota di detrazione in capo all'altro genitore e la conseguente incompatibilità con la fruizione al 100% da parte dell'appellata.
Ne discende che la ripresa operata dall'Amministrazione con il controllo formale deve ritenersi legittima, in quanto diretta a ricondurre la detrazione all'ordinaria percentuale spettante e a recuperare la maggiore detrazione indebitamente fruita.
La sentenza di primo grado, che ha annullato la cartella, risulta quindi non condivisibile.
L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo della contribuente deve essere rigettato, con conseguente conferma della cartella di pagamento.
Le spese del doppio grado vengono compensate poiché l'esito del gravame è dipeso in misura determinante dalla produzione documentale effettuata in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente