Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9701/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/02/2025, alle ore 9:35, nella SECONDA SEZIONE CIVILE del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, è chiamata la causa
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Matarazzo e Gennaro Maione;
C.F._2
- OPPONENTI
E
(già , e per essa quale mandataria, giusta procura Controparte_1 Controparte_1
speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data Persona_1
09/12/2020, la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Ghia e dall'avv. Enrica Maria Ghia;
- OPPOSTA
È presente l'avv. Salvatore Matarazzo per gli opponenti sig.ri e il Parte_1 Parte_2
quale nel riportarsi a tutti i propri scritti ed ai verbali di causa ed in particolare alle eccezioni preliminari formulate sulla carenza di legittimazione ad agire in capo alla opposta, conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conclusioni che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte. Chiede che la causa venga decisa. E' presente per parte opposta per delega degli avv.ti Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia, l'avv. Alessandra Caiazza la quale in relazione alla CP CP legittimazione di , rileva che è avvenuta un'unica cessione da alla stessa . CP_3
Ebbene tale cessione e la conseguente legittimazione è stata provata attraverso il deposito del contratto di cessione completo ed anche l'estratto annex. Il credito è provato con l'estratto conto, completo, analitico voce per voce e certificato (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio). Tale deposito non era neppure necessario trattandosi di contratto di finanziamento. Come già eccepito in prima udienza, gli attori nulla dicono sul contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo, limitandosi a disconoscerne la copia. Gli attori hanno effettuato un disconoscimento totalmente generico, strumentale e quindi inammissibile. Pur avendo accennato al contratto di finanziamento i Sig.ri
al finanziamento stesso, né tantomeno ha disconosciuto la rilevante ulteriore documentazione prodotta. Quanto sopra detto dimostra l'assoluta irrilevanza e strumentalità del disconoscimento, nulla avendo detto sull'esistenza del contratto di assicurazione. Come già verbalizzato in prima udienza, qualora l'On.Giudice ritenesse ammissibile il disconoscimento, propone istanza Parte_3 di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., chiedendo sin d'ora l'autorizzazione al deposito del contratto di finanziamento in originale presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice.
Terminata la discussione, in giudice, all'esito dell'udienza, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la cancelleria a prelevale l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c. previa estinzione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 9701/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Matarazzo e Gennaro Maione;
C.F._2
- OPPONENTI
E
(già , e per essa quale mandataria, giusta procura Controparte_1 Controparte_1
speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data Persona_1 09/12/2020, la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Ghia e dall'avv. Enrica Maria Ghia;
- OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e per essa , chiedeva ed otteneva l'emissione del Controparte_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 1784/2023, nei confronti di e , per il Parte_1 Parte_2
pagamento di euro 48.583,63, oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo del contratto di finanziamento personale n.
45342390 stipulato con n data 26/01/2012 – per l'importo complessivo Controparte_4
di euro 43.000,00 da restituire mediante n. 120 rate mensili di euro 542,50 – il cui credito veniva ceduto, per effetto di un contratto di cessione di crediti cartolarizzati, alla Controparte_1
con atto di cessione del 18/3/2019.
e proponevano opposizione al detto decreto, eccependo, in via Parte_1 Parte_2 preliminare, il difetto di legittimazione attiva della banca opposta e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva e per essa ,, la quale chiedeva il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1784/2023, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21/02/2025.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a e in data 13/03/2023 a mezzo posta e l'opposizione Parte_1 Parte_2
notificata il 17/04/2023 a mezzo pec.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come da verbale del 24/01/2024 allegato.
Passando al merito l'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della banca opposta.
Sul punto deve rilevarsi che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della banca opposta, in quanto
[...]
agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario, ma difetta la prova della Controparte_1
titolarità attiva.
In particolare, a fronte della specifica contestazione sollevata da parte opponente, la CP_1
non forniva la prova documentale dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'atto di
[...] cessione del 18/3/2019. CP Dall'esame dell'atto di cessione, sottoscritto tra e il 18/3/2019, ed in Parte_4 particolare dagli artt. art. 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.9, emerge espressamente la carenza dei criteri identificativi dei crediti ceduti: precisamente, l'atto di cessione ha ad oggetto, rapporti di “crediti al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di “credito personale”, oppure rapporti di “credito di tipo revolving”, con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla cessione del quinto (o che comunque la prevedano) o che prevedano una delegazione di pagamento di parte dello stipendio in favore del finanziatore. Le categorie di crediti oggetto di cessione, innanzi indicate, avrebbero poi dovuto essere accompagnate dalla avvenuta comunicazione dal finanziatore al debitore della decadenza dal beneficio del termine, ovvero, decorsa la scadenza finale del piano di ammortamento previsto per il rimborso del capitale, da una lettera di messa in mora trasmessa entro il 28/2/2019 (incluso). Infine, non può non porsi in evidenza il contenuto oscuro dell'art.
7.1.9 in riferimento al valore minimo del saldo in linea capitale relativo al credito ceduto, del tutto omissato.
Ebbene, i criteri di identificazione dei crediti ceduti sopra indicati non sono idonei, nel caso in esame, a far ritenere con certezza che il credito per cui è causa rientri nell'atto di cessione del
18/3/2019, non avendo parte opposta depositato la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o la lettera di messa in mora trasmessa entro il 28/2/2019 o l'allegato A con indicazione dei crediti ceduti.
In particolare, la lettera messa in mora in atti risulta spedita il giorno 18/3/2019, ovvero il medesimo giorno dell'atto di cessione, e consegnata solo il giorno 17/5/2019.
Ciò comporta anche l'assenza del secondo requisito identificativo del credito ceduto, espressamente indicato all'art. 7.1.2.
Deve, infine, rilevarsi che il documento allegato alle note di trattazione scritta depositate da
CP
il 29/2/2024, in quanto atto di provenienza unilaterale è del tutto privo di valore probatorio, in difetto di autentica notarile, non provando in alcun modo il collegamento con l'atto di cessione del
18/3/2019.
Pertanto, difetta la prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'atto di cessione tra
CP ed . CP_3 Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Le considerazioni che precedono determinano l'assorbimento delle questioni relative al merito.
In definitiva, alla luce di quanto evidenziato, l'opposizione è fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1784/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P. Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Pt_1
e contro e per essa , così
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1784/2023 emesso dal Tribunale di Napoli;
3) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in euro 3.808,00 per compenso ed euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Gennaro Maione e Salvatore Matarazzo dichiaratisi antistatari.
E' verbale
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello