TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3539 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Pesavento
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Le Parti, dopo aver concordato le modalità di separazione, dichiarano di essere giunti ad un accordo consensuale sulle seguenti condizioni:
1. L'affidamento del figlio sarà congiunto, con i genitori che si prenderanno cura di Persona_1 lui e decideranno insieme sulle questioni di maggiore importanza relative alla sua crescita e benessere.
2. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 CP_2 mantenimento per il figlio , la somma di € 600,00 mensili. Per_1
Tale importo sarà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese.
3. Le spese straordinarie relative al figlio, quali spese scolastiche, mediche e altre necessità straordinarie, saranno suddivise come segue:
o Il Sig. si farà carico del 60% delle spese straordinarie. Controparte_1
1 o La Sig.ra si farà carico del 40% delle spese straordinarie. CP_2
4. Il figlio avrà il diritto di trascorrere del tempo con entrambi i genitori secondo Persona_1 quanto concordato da loro in modo condiviso, in modo che possa mantenere un rapporto equilibrato con ciascun genitore.
In particolare, le modalità delle visite saranno le seguenti:
o Visite settimanali: Il figlio passerà il fine settimana alternato con il padre, a partire dal Per_1 venerdì pomeriggio fino alla domenica sera.
o Vacanze scolastiche: Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane con il padre e Per_1 due settimane con la madre, con eventuali modifiche che le parti potranno concordare di volta in volta.
o Feste e ricorrenze: Le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, compleanno del figlio) saranno alternate tra i genitori, con accordi specifici da definire annualmente, per garantire che Per_1 possa celebrare in modo equo con entrambi.
I genitori si impegnano a rispettare le necessità del figlio, favorendo il suo benessere e il mantenimento di relazioni equilibrate e affettuose con entrambi i genitori.
5. Residenza della madre e del figlio: La Sig.ra insieme al figlio , rimarrà nella CP_2 Per_1 casa coniugale, di proprietà del Sig. , che lascerà l'abitazione e si trasferirà in altra Controparte_1 residenza autonoma.
6. Veicolo: Il Sig. è proprietario dell'automobile Nissan Cascai con targa Controparte_1
FG656PK, la quale verrà venduta. Con il ricavato della vendita, verrà acquistato un veicolo più piccolo che sarà intestato alla Sig.ra in modo che possa soddisfare le proprie esigenze CP_2 di trasporto e quelle del figlio . Per_1
Tutto ciò premesso le parti, ut supra rappresentate e difese
RICORRONO all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito affinché - fissata ai sensi degli artt. 711 c.p.c. e 158 c.c. la data per la comparizione personale delle parti per il prescritto tentativo di conciliazione - voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle condizioni di cui in premessa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/9/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Gazzo (PD) in data 24/1/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/11/2025, poi rinviata al 18/11/2025, dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni
2 riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del sig. al 60% e della signora per il 40%; CP_1 CP_2
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 CP_2 matrimonio in Gazzo (PD) in data 24.01.2004 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2004 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzo (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3