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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 21 maggio 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Domenico Naso del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dalla dr.ssa Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr.
Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: ricostruzione carriera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata,
- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
- Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1
ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate e Controparte_1
seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Convenuto: Voglia il Giudice del Lavoro:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ragioni esposte.
- Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni disporsi la compensazione per intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della natura, della novità e complessità della questione giuridica trattata”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024 conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo che il Tribunale volesse accertare e Controparte_1
dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'integrale valutazione del servizio pre- ruolo svolto presso scuole statali - comprensivo del servizio svolto nell'anno 2013 non riconosciuto in ragione dell'art. 1 comma 1 lettera b DPR 122/2013 secondo cui “la anzianità riconosciuta per effetto del servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali” (art. 1 comma 1 lettera b DPR 122/2013). Cont 2. Si costitutiva il che contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda, richiamando la normativa di riferimento. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale in riferimento alla pretesa di percepire gli arretrati stipendiali relativi al servizio pre-ruolo svolto.
3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, senza necessità di istruttoria, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Il ricorso è fondato.
L'unico motivo di doglianza dedotto da parte ricorrente attiene alla mancata valutazione del servizio prestato dalla docente nell'anno 2013.
Parte attrice assume non corretta l'interpretazione dell'art. 9, co. 21 del D.L. 78/2010, secondo cui “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Orbene deve rilevarsi che dall'esame della normativa relativa alla ricostruzione di carriera si evince chiaramente che l'anzianità di servizio produce effetti in primo luogo giuridici da cui derivano anche effetti economici. L'art. 9, co. 21 D.L. 78/2010, invece svela la volontà del Legislatore di escludere, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica i soli effetti economici quanto al servizio prestato nell'anno 2013.
Pertanto, deve ritenersi non corretta la ricostruzione operata dall'amministrazione scolastica laddove esclude l'anno 2013 anche ai fini giuridici
Si ritiene infatti di dover aderire alla sentenza della Corte dall'Appello di Firenze n. 66 del
30.01.2024, depositata da parte ricorrente.
La Corte di Appello di Firenze ha accolto le tesi della docente ritenendo che il blocco delle progressioni economiche debba ritenersi legittimo nei limiti in cui produca “effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco” con esclusione dell'opposta interpretazione secondo cui gli effetti del blocco debbano ritenersi non solo economici ma anche giuridici “come se per quel medesimo arco di tempo la docente avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni”.
Secondo i giudici di seconde cure, infatti, plurime sentenze della Corte Costituzionale
(sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20) presuppongono necessariamente un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, non certo alla negazione assoluta della validità giuridica del servizio prestato.
Orbene questo giudicante ritiene di dover aderire alla ricostruzione offerta dalla Corte
d'Appello di Firenze, condividendone il ragionamento, nonché vista la necessità di conformarsi ai principi espressi dalla Consulta.
Va peraltro evidenziato che La Cassazione, Sez. Lavoro con l'ordinanza n. 16133 dell'11 giugno 2024 ha stabilito che ”le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
«limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24
a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a CP_4
pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
5. In conclusione, va pronunciata la condanna generica richiesta da parte ricorrente sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera stante il riconoscimento dell'anno 2013 con conseguente diritto al pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, nel limite dell'eccepita prescrizione quinquennale.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata e della perdurante sussistenza di orientamenti non uniformi nella giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
- condanna il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante e al pagamento delle differenze retributive maturate a seguito della nuova ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno 2013 nel limite della prescrizione quinquennale, oltre interessi da dì del dovuto al saldo;
- ordina all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso