Articolo 6 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 maggio 1973
>
Versione
24 marzo 1988
>
Versione
29 dicembre 1988
>
Versione
5 marzo 1992
>
Versione
5 gennaio 1995
>
Versione
8 gennaio 1998
>
Versione
27 giugno 2002
>
Versione
16 settembre 2003
>
Versione
17 febbraio 2011
Art. 6.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 ((42)) -------------- AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 11 febbraio 2011, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 16/02/2011, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilita' per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere."
Entrata in vigore il 17 febbraio 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente