ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 ((42)) -------------- AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 11 febbraio 2011, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 16/02/2011, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilita' per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere."