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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16144/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16144/2023 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI ANDREA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Rombo' 36 10098 Rivoli presso il difensore avv. NARDI ANDREA**
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAIRE ALESSANDRO elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 4 10128 TORINO presso il difensore avv. PAIRE
ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito e all'azione di recupero del credito, di cui al documento n. 073348S116000126084-000 del 22/06/2017 per euro
487,55; – per l'effetto annullare, anche parzialmente, il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 impugnato rideterminando la pretesa creditoria in ragione dell'intervenuta prescrizione, per capitale, interessi di mora e spese, ed altresì dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione a CP_1 favore della della somma di euro 487,55, o quella veriore, maggiore o minore accertanda Parte_1 in corso di giudizio, oltre interessi dal pagamento al saldo;
Con vittoria di spese e compensi ex D.M.
55/2014 oltre spese forfettarie, cpa e iva anche per il giudizio cautelare ex art. 617 cpc. Per parte convenuta Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Torino, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: in virtù di quanto dedotto in narrativa, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione dovendosi la controversia proporre avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado;
in subordine, dichiarare l'inammissibile dell'opposizione proposta per tardività ex art. 617 c.p.c. in via subordinata, nel merito: qualora codesto Ill.mo Giudice non ritenesse fondate le eccezioni preliminari di cui sopra, previo accertamento e declaratoria di efficacia ed esecutivitàdell'atto di pignoramento n. TER2022000003930 (ed in particolare della ordinanza ingiunzione n.
S116000126084) respingere la domanda di opposizione proposta dall'opponente nella sostanza e nella forma, mandando indenne l'agente della riscossione da ogni restituzione;
in ogni caso, con CP_1 vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 20.2.2023, la società ha adito il Tribunale di Torino, Giudice Parte_1 dell'esecuzione, avanzando istanza di sospensione dell'esecuzione con contestuale opposizione a pignoramento ex art 72 bis DPR 603/72. A tal fine eccepiva 1) la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento;
2) la lesione del proprio diritto di difesa;
3) l'intervenuta prescrizione del credito portato dal pignoramento.
Si è costituita, nella fase cautelare, la con comparsa di costituzione e risposta sostenendo, CP_1
in via preliminare, l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato , la Controparte_2
carenza di giurisdizione del Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria, la tardività dell'opposizione e la conseguente inammissibilità, la carenza di legittimazione passiva della e CP_1
l'infondatezza della eccepita prescrizione.
Con ordinanza del 12/07/2023, il G.E. rilevando l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato , ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione Controparte_3
dell'esecuzione e ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 11.9.2023, la società attrice ha convenuto in giudizio il creditore procedente chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito portato dal documento n. 073348S116000126084-000 (cartella esattoriale avente ad oggetto la tassa automobilistica) del 22/06/2017 per euro 487,5 e per l'effetto annullare, parzialmente, il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 impugnato rideterminando la pretesa creditoria e condannare la alla CP_1 restituzione a favore della della somma di euro 487,55. Parte_1
A tal fine ha esposto che il credito portato dalla cartella per euro 487,55 si riferiva al recupero della tassa automobilistica relativa all'autoveicolo targato BB905MX per l'anno 2012 che, ai sensi dell'art. 5
d.l. 953/82 come modificato dall'art. 3 d.l. 2/86 convertito in legge n. 60/68 era prescritto posto che
“l'azione dell' per il recupero delle tasse dovute dal 1/1/1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o CP_4 autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. La ha provveduto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 22/06/2017 e quindi ben CP_1
oltre i termini di prescrizione del credito.
Con la comparsa del 12.10.2023 si è costituito in giudizio il creditore che ha contestato le CP_1 allegazioni avversarie in fatto e in diritto chiedendo il rigetto della domanda. Ha evidenziato che con ingiunzione di pagamento ex art. 2, RD 639/1910 n. S116000126084 la Società Riscossione Soris ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 1.540,35 in virtù di mancato versamento di oneri riconducibili a tassa automobilistica relativa al veicolo BB905MX per l'anno 2011
(scadenza 12/2011). L'ingiunzione era stata notificata in data 22.06.2017, a seguito di notifica di un avviso di accertamento della Regione Piemonte, effettuata in data 17.12.2012. In via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione dovendosi la controversia proporre avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado;
in subordine, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617 c.p.c. Nel merito, ha eccepito la mancata intervenuta prescrizione della pretesa trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2011 perché la notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 22.06.2017 aveva interrotto il termine prescrizionale quinquennale. Infatti, il termine triennale evocato dalla opponente si applica per le tasse automobilistiche a partire dall'annualità di pagamento 2023 (tale disciplina è stata infatti introdotta dall'art. 3 della LR n. 5/2023 -–'Legge di stabilità Regione Piemonte 2023'); per le precedenti annualità, rimane efficace il termine quinquennale come già fissato e stabilito dall'art. 5 della LR n. 20/2002.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria la causa è stata trattenuta a decisone sulle conclusioni delle parti previa concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
2. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente occorre disattendere le eccezioni preliminari/pregiudiziali sollevate dalla convenuta opposta.
Il debitore opponente contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n. 073348S116000126084-000 (cartella esattoriale avente ad oggetto la tassa automobilistica del 2011) del 22/06/2017 per euro 487,50.
L'opposizione va quindi qualificata come proposta ai sensi dell'art 615 c.p.c.
E' pertanto infondata l'eccezione di decadenza formulata dall'opposta con la quale deduce la scadenza del termine di 20 giorni stabilito dall'art 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
Analogamente, non risulta sussistere la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria alla luce della costante e recente giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del
D.lgs. n. 546/1992: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati…(omissis). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”. Poiché nel caso all'esame del giudice l'opposizione si fonda sull'eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetta al giudice ordinario (vd
Cass SSUU 16986/22).
Nel merito l'opposizione è fondata.
Sostiene la creditrice opposta che la disciplina di riferimento sia contenuta nell'art. 5 co. 1 LR Piemonte
n. 20/2002 che stabiliva che “A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica e' fissato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso”; successivamente modificata dall'art 3 LR n. 5/23 che dispone “ Il comma 1 dell'art. 5
della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) e' sostituito dal seguente:
«1. Il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica e' fissato al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento e' stato o doveva essere eseguito o la violazione e' stata commessa.».
Sostiene l'opponente che si applichi il termine di prescrizione più breve stabilito della legge statale e precisamente dall'art 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art 3 DL n. 2/86 “sono apportate le seguenti modificazioni: il comma cinquantunesimo e' sostituito dal seguente:
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello
stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". Rileva infatti che le norme regionali non sono state colpite dalla pronuncia di incostituzionalità della sentenza n. 296/2003 Corte Cost. che limita il vaglio all'art 1, 2 e 4 della LR n.
20/2002.
Nel caso all'esame del giudice la tassa automobilistica si riferisce all'annualità 2011 e doveva essere corrisposta entro quell'anno.
Il termine triennale di prescrizione, pacificamente applicato dalla giurisprudenza di legittimità alla tassa di registro automobilistica (cd bollo auto) decorreva, quindi, dal 2012 con prescrizione nel 2015.
Sul punto si veda da ultimo Cass n. 21915/24 ”Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V
della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della
Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.
Di qui la più volte ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n.
311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione -cfr., da ultimo, Corte cost. n. 209/2018”. E ancora “il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, esso allora abbraccia l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero"
delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore”.
Nel caso in esame in data 17.12.2012 la Regione Piemonte ha notificato l'avviso di accertamento n.
01210010BB905MX; con la successiva notificazione dell'ordinanza ingiunzione nel 22.06.2017 (doc
07) che non ha interrotto il termine prescrizionale triennale già interamente decosro. Il successivo avviso di intimazione n. AVI2022000026906, la cui notifica si è perfezionata in data 16.08.2022 ex art. 140
c.p.c. (doc 08), è intervenuto quando la prescrizione del credito era già intervenuta.
L'eccezione di prescrizione è fondata e la domanda va accolta.
3. Le spese di giudizio sono poste a carico del resistente soccombente e liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento. Sono compensate per la fase cautelare che aveva riguardo a crediti diversi per motivi ulteriori non più riproposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Accoglie l'opposizione ex art 615 co 2 c.p.c. e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito di cui al documento n. 073348S116000126084-000 del 22/06/2017 per euro
487,55;
Dichiara tenuta e condanna la alla restituzione a favore della della somma di euro CP_1 Parte_1
487,55,
Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite che liquida in euro 75 per esposti e in euro 440,00 per compensi (euro 125 per fase studio, euro 125 per fase introduttiva ed euro
190 per fase decisionale) oltre IVA CPA ed accessori di legge.
Torino, 2.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea De Magistris
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16144/2023 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI ANDREA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Rombo' 36 10098 Rivoli presso il difensore avv. NARDI ANDREA**
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAIRE ALESSANDRO elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 4 10128 TORINO presso il difensore avv. PAIRE
ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito e all'azione di recupero del credito, di cui al documento n. 073348S116000126084-000 del 22/06/2017 per euro
487,55; – per l'effetto annullare, anche parzialmente, il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 impugnato rideterminando la pretesa creditoria in ragione dell'intervenuta prescrizione, per capitale, interessi di mora e spese, ed altresì dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione a CP_1 favore della della somma di euro 487,55, o quella veriore, maggiore o minore accertanda Parte_1 in corso di giudizio, oltre interessi dal pagamento al saldo;
Con vittoria di spese e compensi ex D.M.
55/2014 oltre spese forfettarie, cpa e iva anche per il giudizio cautelare ex art. 617 cpc. Per parte convenuta Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Torino, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: in virtù di quanto dedotto in narrativa, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione dovendosi la controversia proporre avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado;
in subordine, dichiarare l'inammissibile dell'opposizione proposta per tardività ex art. 617 c.p.c. in via subordinata, nel merito: qualora codesto Ill.mo Giudice non ritenesse fondate le eccezioni preliminari di cui sopra, previo accertamento e declaratoria di efficacia ed esecutivitàdell'atto di pignoramento n. TER2022000003930 (ed in particolare della ordinanza ingiunzione n.
S116000126084) respingere la domanda di opposizione proposta dall'opponente nella sostanza e nella forma, mandando indenne l'agente della riscossione da ogni restituzione;
in ogni caso, con CP_1 vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 20.2.2023, la società ha adito il Tribunale di Torino, Giudice Parte_1 dell'esecuzione, avanzando istanza di sospensione dell'esecuzione con contestuale opposizione a pignoramento ex art 72 bis DPR 603/72. A tal fine eccepiva 1) la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento;
2) la lesione del proprio diritto di difesa;
3) l'intervenuta prescrizione del credito portato dal pignoramento.
Si è costituita, nella fase cautelare, la con comparsa di costituzione e risposta sostenendo, CP_1
in via preliminare, l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato , la Controparte_2
carenza di giurisdizione del Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria, la tardività dell'opposizione e la conseguente inammissibilità, la carenza di legittimazione passiva della e CP_1
l'infondatezza della eccepita prescrizione.
Con ordinanza del 12/07/2023, il G.E. rilevando l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato , ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione Controparte_3
dell'esecuzione e ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 11.9.2023, la società attrice ha convenuto in giudizio il creditore procedente chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito portato dal documento n. 073348S116000126084-000 (cartella esattoriale avente ad oggetto la tassa automobilistica) del 22/06/2017 per euro 487,5 e per l'effetto annullare, parzialmente, il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 impugnato rideterminando la pretesa creditoria e condannare la alla CP_1 restituzione a favore della della somma di euro 487,55. Parte_1
A tal fine ha esposto che il credito portato dalla cartella per euro 487,55 si riferiva al recupero della tassa automobilistica relativa all'autoveicolo targato BB905MX per l'anno 2012 che, ai sensi dell'art. 5
d.l. 953/82 come modificato dall'art. 3 d.l. 2/86 convertito in legge n. 60/68 era prescritto posto che
“l'azione dell' per il recupero delle tasse dovute dal 1/1/1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o CP_4 autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. La ha provveduto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 22/06/2017 e quindi ben CP_1
oltre i termini di prescrizione del credito.
Con la comparsa del 12.10.2023 si è costituito in giudizio il creditore che ha contestato le CP_1 allegazioni avversarie in fatto e in diritto chiedendo il rigetto della domanda. Ha evidenziato che con ingiunzione di pagamento ex art. 2, RD 639/1910 n. S116000126084 la Società Riscossione Soris ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 1.540,35 in virtù di mancato versamento di oneri riconducibili a tassa automobilistica relativa al veicolo BB905MX per l'anno 2011
(scadenza 12/2011). L'ingiunzione era stata notificata in data 22.06.2017, a seguito di notifica di un avviso di accertamento della Regione Piemonte, effettuata in data 17.12.2012. In via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione dovendosi la controversia proporre avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado;
in subordine, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617 c.p.c. Nel merito, ha eccepito la mancata intervenuta prescrizione della pretesa trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2011 perché la notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 22.06.2017 aveva interrotto il termine prescrizionale quinquennale. Infatti, il termine triennale evocato dalla opponente si applica per le tasse automobilistiche a partire dall'annualità di pagamento 2023 (tale disciplina è stata infatti introdotta dall'art. 3 della LR n. 5/2023 -–'Legge di stabilità Regione Piemonte 2023'); per le precedenti annualità, rimane efficace il termine quinquennale come già fissato e stabilito dall'art. 5 della LR n. 20/2002.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria la causa è stata trattenuta a decisone sulle conclusioni delle parti previa concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
2. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente occorre disattendere le eccezioni preliminari/pregiudiziali sollevate dalla convenuta opposta.
Il debitore opponente contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n. 073348S116000126084-000 (cartella esattoriale avente ad oggetto la tassa automobilistica del 2011) del 22/06/2017 per euro 487,50.
L'opposizione va quindi qualificata come proposta ai sensi dell'art 615 c.p.c.
E' pertanto infondata l'eccezione di decadenza formulata dall'opposta con la quale deduce la scadenza del termine di 20 giorni stabilito dall'art 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
Analogamente, non risulta sussistere la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria alla luce della costante e recente giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del
D.lgs. n. 546/1992: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati…(omissis). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”. Poiché nel caso all'esame del giudice l'opposizione si fonda sull'eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetta al giudice ordinario (vd
Cass SSUU 16986/22).
Nel merito l'opposizione è fondata.
Sostiene la creditrice opposta che la disciplina di riferimento sia contenuta nell'art. 5 co. 1 LR Piemonte
n. 20/2002 che stabiliva che “A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica e' fissato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso”; successivamente modificata dall'art 3 LR n. 5/23 che dispone “ Il comma 1 dell'art. 5
della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) e' sostituito dal seguente:
«1. Il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica e' fissato al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento e' stato o doveva essere eseguito o la violazione e' stata commessa.».
Sostiene l'opponente che si applichi il termine di prescrizione più breve stabilito della legge statale e precisamente dall'art 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art 3 DL n. 2/86 “sono apportate le seguenti modificazioni: il comma cinquantunesimo e' sostituito dal seguente:
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello
stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". Rileva infatti che le norme regionali non sono state colpite dalla pronuncia di incostituzionalità della sentenza n. 296/2003 Corte Cost. che limita il vaglio all'art 1, 2 e 4 della LR n.
20/2002.
Nel caso all'esame del giudice la tassa automobilistica si riferisce all'annualità 2011 e doveva essere corrisposta entro quell'anno.
Il termine triennale di prescrizione, pacificamente applicato dalla giurisprudenza di legittimità alla tassa di registro automobilistica (cd bollo auto) decorreva, quindi, dal 2012 con prescrizione nel 2015.
Sul punto si veda da ultimo Cass n. 21915/24 ”Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V
della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della
Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.
Di qui la più volte ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n.
311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione -cfr., da ultimo, Corte cost. n. 209/2018”. E ancora “il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, esso allora abbraccia l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero"
delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore”.
Nel caso in esame in data 17.12.2012 la Regione Piemonte ha notificato l'avviso di accertamento n.
01210010BB905MX; con la successiva notificazione dell'ordinanza ingiunzione nel 22.06.2017 (doc
07) che non ha interrotto il termine prescrizionale triennale già interamente decosro. Il successivo avviso di intimazione n. AVI2022000026906, la cui notifica si è perfezionata in data 16.08.2022 ex art. 140
c.p.c. (doc 08), è intervenuto quando la prescrizione del credito era già intervenuta.
L'eccezione di prescrizione è fondata e la domanda va accolta.
3. Le spese di giudizio sono poste a carico del resistente soccombente e liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento. Sono compensate per la fase cautelare che aveva riguardo a crediti diversi per motivi ulteriori non più riproposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Accoglie l'opposizione ex art 615 co 2 c.p.c. e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito di cui al documento n. 073348S116000126084-000 del 22/06/2017 per euro
487,55;
Dichiara tenuta e condanna la alla restituzione a favore della della somma di euro CP_1 Parte_1
487,55,
Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite che liquida in euro 75 per esposti e in euro 440,00 per compensi (euro 125 per fase studio, euro 125 per fase introduttiva ed euro
190 per fase decisionale) oltre IVA CPA ed accessori di legge.
Torino, 2.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea De Magistris