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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4002/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Olmo Francesca del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in RI LE (VC) il 06/08/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2005.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nate le figlie , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente e in data 22/07/2008 , ancora minore. Per_2
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 26/04/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in RI LE (VC) il 06/08/2005, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2005 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Per_2
2. DÀ ATTO che la ex casa coniugale di RI LE (VC), Via Roma, 11, di proprietà di entrambi i coniugi e censita al NCEU foglio 3 mapp. 279 sub 1 cat. A/3, classe 2, vani 5, resterà al Sig. con il diritto di abitazione, come già previsto in sede di separazione;
Pt_1
pagina 2 di 3 3. DÀ ATTO che il Sig. continuerà a sostenere in via esclusiva la rata del mutuo pari Pt_1
a circa € 415,00 mensili. Qualora il Sig. decidesse di lasciare la casa coniugale, i Pt_1 coniugi concordano che la medesima venga subito posta in vendita e la rata del mutuo ricomincerà ad essere divisa in parti uguali tra i comproprietari sino a quando l'immobile verrà venduto;
4. DISPONE che entrambe le figlie, e , trascorrano, come già stanno facendo, Per_2 Per_1 settimane alterne tra i genitori;
5. DISPONE che i genitori trascorrano con le figlie tutte le festività in via alternata;
6. DISPONE che durante il periodo estivo ciascun genitore possa tenere con se le figlie sino a
15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore con almeno un mese di anticipo;
7. DATO ATTO la modalità di collocazione delle figlie permette un'equa ripartizione tra i genitori dei costi relativi alle medesime, pertanto, i coniugi concordano che non debba più essere versato alcun assegno di mantenimento;
8. AUTORIZZA entrambi i coniugi a richiedere e percepire a metà l'assegno unico, stante l'affido condiviso e la collocazione paritaria delle figlie;
9. DISPONE che i genitori sostengano nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie relative alle figlie secondo il protocollo 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli.
La ripartizione di ogni altra spesa straordinaria, non indicata nell'elenco di cui al protocollo, dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori, fermo restando che ogni genitore potrà provvedervi in autonomia, senza il diritto di rivalsa verso l'altro. Tutte le spese per essere rimborsate dovranno essere documentate;
10. DÀ ATTO che gli arredi presenti nell'ex casa coniugale, come da accordo di separazione, rimangono di proprietà del Sig. Pt_1
11. DÀ ATTO che i coniugi concordano che terminato di pagare il mutuo la casa coniugale verrà posta in vendita e che il ricavato verrà diviso al 50% tra i comproprietari, tenendo conto delle rate di mutuo versate interamente dal Sig. In alternativa, previa Pt_1 valutazione da parte di un esperto scelto concordemente dalle parti, il Sig. potrà Pt_1 acquistare il 50% di proprietà della moglie, sempre tenendo conto delle rate di mutuo da lui pagate in via esclusiva;
12. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già regolato a parte i loro rapporti patrimoniali non previsti nel presente atto.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4002/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Olmo Francesca del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in RI LE (VC) il 06/08/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2005.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nate le figlie , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente e in data 22/07/2008 , ancora minore. Per_2
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 26/04/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in RI LE (VC) il 06/08/2005, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2005 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Per_2
2. DÀ ATTO che la ex casa coniugale di RI LE (VC), Via Roma, 11, di proprietà di entrambi i coniugi e censita al NCEU foglio 3 mapp. 279 sub 1 cat. A/3, classe 2, vani 5, resterà al Sig. con il diritto di abitazione, come già previsto in sede di separazione;
Pt_1
pagina 2 di 3 3. DÀ ATTO che il Sig. continuerà a sostenere in via esclusiva la rata del mutuo pari Pt_1
a circa € 415,00 mensili. Qualora il Sig. decidesse di lasciare la casa coniugale, i Pt_1 coniugi concordano che la medesima venga subito posta in vendita e la rata del mutuo ricomincerà ad essere divisa in parti uguali tra i comproprietari sino a quando l'immobile verrà venduto;
4. DISPONE che entrambe le figlie, e , trascorrano, come già stanno facendo, Per_2 Per_1 settimane alterne tra i genitori;
5. DISPONE che i genitori trascorrano con le figlie tutte le festività in via alternata;
6. DISPONE che durante il periodo estivo ciascun genitore possa tenere con se le figlie sino a
15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore con almeno un mese di anticipo;
7. DATO ATTO la modalità di collocazione delle figlie permette un'equa ripartizione tra i genitori dei costi relativi alle medesime, pertanto, i coniugi concordano che non debba più essere versato alcun assegno di mantenimento;
8. AUTORIZZA entrambi i coniugi a richiedere e percepire a metà l'assegno unico, stante l'affido condiviso e la collocazione paritaria delle figlie;
9. DISPONE che i genitori sostengano nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie relative alle figlie secondo il protocollo 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli.
La ripartizione di ogni altra spesa straordinaria, non indicata nell'elenco di cui al protocollo, dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori, fermo restando che ogni genitore potrà provvedervi in autonomia, senza il diritto di rivalsa verso l'altro. Tutte le spese per essere rimborsate dovranno essere documentate;
10. DÀ ATTO che gli arredi presenti nell'ex casa coniugale, come da accordo di separazione, rimangono di proprietà del Sig. Pt_1
11. DÀ ATTO che i coniugi concordano che terminato di pagare il mutuo la casa coniugale verrà posta in vendita e che il ricavato verrà diviso al 50% tra i comproprietari, tenendo conto delle rate di mutuo versate interamente dal Sig. In alternativa, previa Pt_1 valutazione da parte di un esperto scelto concordemente dalle parti, il Sig. potrà Pt_1 acquistare il 50% di proprietà della moglie, sempre tenendo conto delle rate di mutuo da lui pagate in via esclusiva;
12. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già regolato a parte i loro rapporti patrimoniali non previsti nel presente atto.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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