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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36404/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36404/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 5 presso lo studio dell'Avv.
Sonia Franzese come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 14.5.2021, il sig. ha convenuto nel presente Parte_1
giudizio civile il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: preliminarmente: - ai sensi dell'artt. 186 quater e 278 c.p.c., condannare il convenuto , in persona del suo p.t., al CP_1 CP_2 pagamento in favore del Signor una provvisionale di € Parte_1
150.000,00 sussistendo in atti la piena prova attestante la responsabilità del Controparte_1
(verbale della CMO n. 18.2.2014). Nel merito: - dichiarare la esclusiva responsabilità del CP_1
Pagina 1 della salute, in persona del suo nella causazione delle patologie da epatite contratte CP_3 dall'attore; - condannare il convenuto, in persona del suo Ministro p.t., all'integrale CP_1
rifusione in favore del Signor di tutti i danni diretti e riflessi Parte_1
dagli stessi subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alle patologie contratte, quantificati dalla Dott. , nella misura del Persona_1
70%, in riferimento ai , o, comunque, nella misura che risulterà dall'espletanda Parte_2
C.T.U. medica e contabile o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità; - rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. A seguito del decreto del giudice di differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza alla data del 28.10.2021, il , si è tempestivamente costituito in giudizio in data 1.10.2021, rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; - ritenere e dichiarare l'avversa domanda infondata per intervenuta Controparte_1
prescrizione di qualsivoglia credito risarcitorio;
- in ulteriore subordine e nel merito, ritenere l'avversa domanda, in quanto proposta nei confronti del , del tutto infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla;
- in ulteriore subordine, e per la sola denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre la pretesa risarcitoria al giusto ed al dovuto, detraendo dalla somma eventualmente spettante a titolo di risarcimento, l'ammontare delle somme percepite e percipiende a titolo di indennizzi e provvidenze. Con vittoria di spese e competenze”.
Successivamente il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria parte attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, mentre l'Amministrazione convenuta non ha proceduto al deposito di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. Successivamente la causa è stata rinviata dal giudice per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.11.2022. Successivamente alla sostituzione del
Giudice dott.ssa Papoff con il Giudice dott. Persico, ultimo istruttore subentrato nel ruolo, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 30.4.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha esposto in citazione di aver svolto l'attività di tecnico Parte_1 radiologo di sala operatoria e il servizio di rianimazione presso l'ospedale San Giacomo di Roma dal 1976 al 1999 e di aver lavorato in qualità di coordinatore tecnico di radiologia dal 2000 al 2014 presso la Durante l'espletamento del proprio servizio, il sig. ha contratto Pt_3 Parte_1
l'epatite HCV come risulta dalla prospettazione/documentazione attorea non essendo contestato che
Pagina 2 in data 20.10.1990 la patologia contratta è stata riconosciuta come causa di servizio né che in data
7.2.2009 è stato richiesto l'indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992. La difesa attorea ha rimarcato che la patologia si è aggravata, come riconosciuto dalla CMO del difesa Controparte_1
successivamente alla visita medica del 18.2.2014 tanto che, a seguito di un'ulteriore visita, nel 2015 il ha dovuto cessare la propria attività lavorativa per inidoneità al servizio. Con il Parte_1
presente giudizio l'attore ha chiesto in sintesi il risarcimento dei danni di natura biologica, morale, esistenziale e patrimoniale per la malattia contratta e per il suo aggravamento, sull'affermato presupposto della responsabilità ex art. 2043 c.c. del per aver colposamente Controparte_1
omesso di vigilare sulla sicurezza del sangue raccolto e trasfuso e per aver violato il diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32 cost. Le fonti normative da cui sono scaturiti i doveri di vigilanza e controllo del sul sangue sono state indicate dalla difesa attorea Controparte_1
nell'art. 1 Legge 13.3.1958 n. 296 e nella L. 14.7.1967 n. 592. In base ai seguenti arresti della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14480 del 9-7-2020, Cass. civ. Sez. III n. 11298 del 12-6-2020 e Cass. civ. Sez. III 20882 del 22-8-2018, si ricavano i seguenti principi: in tema di responsabilità per contagio da virus HCV vige il prevalente criterio dirimente della conoscibilità del danno, per cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito da chi ha contratto il virus HCV decorre dal momento in cui la vittima ha acquisito la consapevolezza sia del danno sia della derivazione causale del danno da fatto illecito del . La prescrizione, in altri termini, decorre da Controparte_1
quando il danneggiato sia in grado di conoscere, con l'ordinaria diligenza del cittadino medio,
l'esistenza della malattia contratta, l'esistenza del danno e la derivazione causale del danno dalla condotta illecita del . Non essendo nel caso di specie prospettata con certezza Controparte_1
la causa specifica che ha prodotto il contagio, non essendo stato affermato che l'attore è stato per motivi terapeutici o chirurgici sottoposto a somministrazione di emotrasfusioni o di emoderivati, si deve dedurre che il contagio sia avvenuto come infortunio sul luogo di lavoro. In ogni caso, in data
20.10.1990 la patologia contratta è stata affermata riconosciuta come causa di servizio ed in data
7.2.2009 è stato richiesto da parte attrice l'indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992. Dunque, alla data del 7-2-2009 può ritenersi che l'attore avesse già acquisito la piena consapevolezza dell'esistenza della malattia, del danno derivante dalla stessa e del nesso causale e/o di necessaria occasionalità derivante dal fatto di aver contratto il virus sul luogo di lavoro per fatto illecito addebitato al anche in termini di omessa vigilanza e di omesso controllo sul sangue e/o su CP_1
emoderivati. Dalla data del 7-2-2009 di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ex L. 210/1992 alla data del 14-5-2021di notificazione dell'atto di citazione sono decorsi oltre dieci anni, essendo comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., non essendo peraltro stato
Pagina 3 adeguatamente puntualizzato e provato da parte attrice il fatto specifico che consenta di ricostruire e datare o retrodatare il momento del contagio ed il veicolo che abbia prodotto il contagio (es. emotrasfusione o taglio della pelle con strumenti chirurgici infetti, o altro tipo di contaminazione).
Si deve, in definitiva, ritenere in questa sede decisoria assorbente l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla difesa erariale per il convenuto. Tenuto Controparte_1
conto della prospettata ingravescenza della malattia contratta dall'attore, nonché dell'esposizione della materia di causa a diversificata interpretazione ed all'evoluzione della giurisprudenza di merito e di legittimità, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda proposta da per Parte_1
maturata prescrizione del diritto al risarcimento dei danni richiesti dall'attore. Spese compensate.
Roma, 9-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36404/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 5 presso lo studio dell'Avv.
Sonia Franzese come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 14.5.2021, il sig. ha convenuto nel presente Parte_1
giudizio civile il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: preliminarmente: - ai sensi dell'artt. 186 quater e 278 c.p.c., condannare il convenuto , in persona del suo p.t., al CP_1 CP_2 pagamento in favore del Signor una provvisionale di € Parte_1
150.000,00 sussistendo in atti la piena prova attestante la responsabilità del Controparte_1
(verbale della CMO n. 18.2.2014). Nel merito: - dichiarare la esclusiva responsabilità del CP_1
Pagina 1 della salute, in persona del suo nella causazione delle patologie da epatite contratte CP_3 dall'attore; - condannare il convenuto, in persona del suo Ministro p.t., all'integrale CP_1
rifusione in favore del Signor di tutti i danni diretti e riflessi Parte_1
dagli stessi subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alle patologie contratte, quantificati dalla Dott. , nella misura del Persona_1
70%, in riferimento ai , o, comunque, nella misura che risulterà dall'espletanda Parte_2
C.T.U. medica e contabile o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità; - rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. A seguito del decreto del giudice di differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza alla data del 28.10.2021, il , si è tempestivamente costituito in giudizio in data 1.10.2021, rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; - ritenere e dichiarare l'avversa domanda infondata per intervenuta Controparte_1
prescrizione di qualsivoglia credito risarcitorio;
- in ulteriore subordine e nel merito, ritenere l'avversa domanda, in quanto proposta nei confronti del , del tutto infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla;
- in ulteriore subordine, e per la sola denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre la pretesa risarcitoria al giusto ed al dovuto, detraendo dalla somma eventualmente spettante a titolo di risarcimento, l'ammontare delle somme percepite e percipiende a titolo di indennizzi e provvidenze. Con vittoria di spese e competenze”.
Successivamente il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria parte attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, mentre l'Amministrazione convenuta non ha proceduto al deposito di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. Successivamente la causa è stata rinviata dal giudice per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.11.2022. Successivamente alla sostituzione del
Giudice dott.ssa Papoff con il Giudice dott. Persico, ultimo istruttore subentrato nel ruolo, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 30.4.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha esposto in citazione di aver svolto l'attività di tecnico Parte_1 radiologo di sala operatoria e il servizio di rianimazione presso l'ospedale San Giacomo di Roma dal 1976 al 1999 e di aver lavorato in qualità di coordinatore tecnico di radiologia dal 2000 al 2014 presso la Durante l'espletamento del proprio servizio, il sig. ha contratto Pt_3 Parte_1
l'epatite HCV come risulta dalla prospettazione/documentazione attorea non essendo contestato che
Pagina 2 in data 20.10.1990 la patologia contratta è stata riconosciuta come causa di servizio né che in data
7.2.2009 è stato richiesto l'indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992. La difesa attorea ha rimarcato che la patologia si è aggravata, come riconosciuto dalla CMO del difesa Controparte_1
successivamente alla visita medica del 18.2.2014 tanto che, a seguito di un'ulteriore visita, nel 2015 il ha dovuto cessare la propria attività lavorativa per inidoneità al servizio. Con il Parte_1
presente giudizio l'attore ha chiesto in sintesi il risarcimento dei danni di natura biologica, morale, esistenziale e patrimoniale per la malattia contratta e per il suo aggravamento, sull'affermato presupposto della responsabilità ex art. 2043 c.c. del per aver colposamente Controparte_1
omesso di vigilare sulla sicurezza del sangue raccolto e trasfuso e per aver violato il diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32 cost. Le fonti normative da cui sono scaturiti i doveri di vigilanza e controllo del sul sangue sono state indicate dalla difesa attorea Controparte_1
nell'art. 1 Legge 13.3.1958 n. 296 e nella L. 14.7.1967 n. 592. In base ai seguenti arresti della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14480 del 9-7-2020, Cass. civ. Sez. III n. 11298 del 12-6-2020 e Cass. civ. Sez. III 20882 del 22-8-2018, si ricavano i seguenti principi: in tema di responsabilità per contagio da virus HCV vige il prevalente criterio dirimente della conoscibilità del danno, per cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito da chi ha contratto il virus HCV decorre dal momento in cui la vittima ha acquisito la consapevolezza sia del danno sia della derivazione causale del danno da fatto illecito del . La prescrizione, in altri termini, decorre da Controparte_1
quando il danneggiato sia in grado di conoscere, con l'ordinaria diligenza del cittadino medio,
l'esistenza della malattia contratta, l'esistenza del danno e la derivazione causale del danno dalla condotta illecita del . Non essendo nel caso di specie prospettata con certezza Controparte_1
la causa specifica che ha prodotto il contagio, non essendo stato affermato che l'attore è stato per motivi terapeutici o chirurgici sottoposto a somministrazione di emotrasfusioni o di emoderivati, si deve dedurre che il contagio sia avvenuto come infortunio sul luogo di lavoro. In ogni caso, in data
20.10.1990 la patologia contratta è stata affermata riconosciuta come causa di servizio ed in data
7.2.2009 è stato richiesto da parte attrice l'indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992. Dunque, alla data del 7-2-2009 può ritenersi che l'attore avesse già acquisito la piena consapevolezza dell'esistenza della malattia, del danno derivante dalla stessa e del nesso causale e/o di necessaria occasionalità derivante dal fatto di aver contratto il virus sul luogo di lavoro per fatto illecito addebitato al anche in termini di omessa vigilanza e di omesso controllo sul sangue e/o su CP_1
emoderivati. Dalla data del 7-2-2009 di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ex L. 210/1992 alla data del 14-5-2021di notificazione dell'atto di citazione sono decorsi oltre dieci anni, essendo comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., non essendo peraltro stato
Pagina 3 adeguatamente puntualizzato e provato da parte attrice il fatto specifico che consenta di ricostruire e datare o retrodatare il momento del contagio ed il veicolo che abbia prodotto il contagio (es. emotrasfusione o taglio della pelle con strumenti chirurgici infetti, o altro tipo di contaminazione).
Si deve, in definitiva, ritenere in questa sede decisoria assorbente l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla difesa erariale per il convenuto. Tenuto Controparte_1
conto della prospettata ingravescenza della malattia contratta dall'attore, nonché dell'esposizione della materia di causa a diversificata interpretazione ed all'evoluzione della giurisprudenza di merito e di legittimità, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda proposta da per Parte_1
maturata prescrizione del diritto al risarcimento dei danni richiesti dall'attore. Spese compensate.
Roma, 9-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4