Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Sentenza breve 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 02/05/2025, n. 8533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8533 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2025, proposto da
AR TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Carta, Carmelo Greco, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Greco in Siracusa, via della Maestranza 33;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UL TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele De Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ER LO, non costituito in giudizio.
per l'annullamento
- della nota email del 29 novembre 2024, con cui il Presidente Coordinatore della Commissione esaminatrice del Liceo Scientifico Musicale e Coreutico “G. MARCONI” di Pesaro, ha comunicato all’odierno ricorrente il rigetto della richiesta di differimento della prova concorsuale pratica per il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024, di cui all’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, e la conseguente esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla prova pratica;
- del Bando del 06 dicembre 2023 n.0002575, pubblicato in data 5 aprile 2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (più avanti MIM) - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione per il Personale Scolastico, ha avviato un concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024, nella parte relativa alla previsione contenuta nell’art. 11 comma 6, ove detta previsione dovesse escludere come causa di differimento dall''espletamento della prova pratica ragioni di impedimento dettate da motivi di salute del candidato;
- del Decreto del 16.12.2024 n. 2106 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui viene approvata e integrata la graduatoria per la classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado per la regione Emilia Romagna, e dell’allegata graduatoria relativa alla classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado Emilia Romagna, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria dei vincitori per effetto del diniego della richiesta di differimento della prova pratica di cui alla nota del 29/11/2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di UL TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha impugnato: - l’atto del 29 novembre 2024, con cui il Presidente Coordinatore della Commissione esaminatrice del Liceo Scientifico Musicale e Coreutico “G. MARCONI” di Pesaro ha comunicato il rigetto della richiesta di differimento della prova concorsuale pratica; - il Bando di concorso n. 2575/2023, nella parte relativa alla previsione contenuta nell’art. 11 comma 6, ove detta previsione dovesse escludere come causa di differimento dall'espletamento della prova pratica ragioni di impedimento dettate da motivi di salute del candidato; - del Decreto n. 2106 del 16 dicembre 2024 di approvazione e integrazione della graduatoria per la classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado per la regione Emilia Romagna, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria dei vincitori per effetto del diniego della richiesta di differimento della prova pratica.
2. In data 21 febbraio 2025 si sono costituiti in giudizio con atto formale il Ministero resistente e la controinteressata Dott.ssa UL TI. In data 28 febbraio 2025 quest’ultima ha depositato scritto difensivo e documenti.
3. Con ordinanza n. 4742 adottata all’esito della camera di consiglio del 4 marzo 2025 il Collegio ha disposto la conversione del rito da ordinario a rito PNRR, la notifica alle Amministrazioni controinteressate necessarie, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione resistente.
4. Con atto depositato in data 18 aprile 2025, ritualmente notificato, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia è stata formalmente accettata dalle parti costituite.
5. All’udienza del 29 aprile 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, constatato quanto sopra, ha formulato avviso alle parti, sussistendone i presupposti, di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. Ritiene il Collegio che, in ragione del formale atto di rinuncia, predisposto secondo le modalità stabilite dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., il giudizio si è estinto.
7. Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara il giudizio estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO