Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1388/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato il [...] ad [...], (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Per_1 nata il [...] ad [...] (C.F.: ), in proprio e nella qualità
[...] C.F._2 di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_2 nato il [...] ad [...], (C.F.: , tutti elettivamente domiciliati in C.F._3
Via Mazzini 44 bis Agrigento, presso lo studio legale dell'avv. Olindo Di Francesco che li rappresenta e difende per mandato in atti
– appellanti –
CONTRO
nato ad [...] il [...], (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._4 domiciliato in Agrigento, via Imera n.50 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Cappello che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– appellato –
E NEI CONFRONTI DI
Parte_2
- Appellata chiamata in causa contumace-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29 Novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 856/2022 resa il 18.06.2022 all'esito del giudizio n.r.g. 2704/2017, ha rigettato la domanda di parte attrice che ha condannato al pagamento, in favore del convenuto e della terza chiamata in causa, delle spese di lite liquidate in euro 7.254,00 oltre accessori di legge per la convenuta e in euro 4.487,00 oltre accessori di legge per la terza chiamata;
Avverso la sentenza hanno proposto appello e in proprio e nella Parte_1 Persona_1 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_2 lamentandone l'erroneità sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio contestando l'appello e insistendo per la conferma Controparte_1 integrale della sentenza impugnata.
, ritualmente convocata in giudizio, è rimasta contumace. Parte_2
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità del medico appellato. Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei noti principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio e non ha adeguatamente valutato il materiale probatorio agli atti dal quale, di contro, avrebbe dovuto evincere tanto l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, quanto la negligenza del medico curante ed il nesso eziologico con i danni subiti dal minore.
2.e 3. Con il secondo ed il terzo motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha recepito le conclusioni della CTU e non ha tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dagli attori che, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, hanno insistito per il rinnovo delle operazioni peritali previa nomina di un collegio peritale composto da uno specialista in medicina legale e uno specialista in odontoiatria forense. Secondo la prospettazione degli appellanti, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la mancata individuazione o mancata diagnosi della patologia che ha colpito il minore ed avrebbe, quindi, errato ad escludere il nesso causale tra la mancata diagnosi della patologia autoimmune e la conseguente osteomielite cronica, essendosi limitato a valutare solamente l'operato chirurgico del medico.
4.Con il quarto motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno subito per violazione del consenso informato.
5.Con il quinto motivo di appello, gli appellanti insistono per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i danni subiti, stante la mancata quantificazione posta in essere dal CTU nominato nel primo grado di giudizio. Con la memoria di replica depositata in data 17 Febbraio 2025, infine, gli appellanti hanno eccepito la nullità della CTU per violazione dell'art. 15 della L. n. 24/2017 stante l'incompleta composizione del collegio peritale.
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L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di nullità della CTU espletata in primo grado poiché tardivamente formulata soltanto in seno alla memoria di replica depositata in questo grado di giudizio. Come noto, infatti, la nullità della CTU è soggetta al regime dell'art. 157 c.p.c. e, pertanto, deve essere formulata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (v. ex multis, Cass. 707/2024). Nel caso che ci occupa, gli appellanti nel corso del primo grado di giudizio e del giudizio di appello (sino al deposito della memoria di replica) si sono limitati a richiedere il rinnovo delle operazioni peritali mediante conferimento dell'incarico ad un collegio peritale, ma mai hanno eccepito la nullità della CTU per violazione dell'art. 15 della L. n. 24/2017.
Peraltro, neanche possono recepirsi le osservazioni critiche alla CTU reiterate dagli appellanti anche in questa fase di giudizio e riassunte nel secondo e terzo motivo di appello che devono, pertanto, essere rigettati.
Occorre precisare in fatto che il piccolo risulta essere stato Persona_2 sottoposto alle cure del dott. in due occasioni documentate e, segnatamente, il 13 Controparte_1
Febbraio 2012 quando veniva sottoposto a visita odontoiatrica (cfr. fattura n. 52/2012 emessa da il 13/2/2012 per l'importo di € 25,00 agli atti) e in data 6 Luglio 2012 quando Controparte_1 riceveva “cure odontoiatriche” (cfr. fattura n. 260/2012 emessa da in data Controparte_1
6/7/2012 per l'importo di € 150,00 agli atti). Dalla scheda del paziente Persona_2 depositata dal si evince che il 13 Febbraio 2012 lo stesso venisse trattato per carie CP_1 dentarie su denti decidui dell'arcata superiore con la diagnosi “carie superficiali” e che tale trattamento veniva completato in data 31 Maggio 2012. Il paziente veniva poi sottoposto all'attenzione del dentista in data 5 Luglio 2012 per ascesso in sede inferiore destra. Dalla scheda emerge che il paziente non fosse collaborante e rifiutava l'anestesia, sicchè veniva effettuato un drenaggio e rinviato al giorno dopo 6 Luglio 2012, quando ancora rifiutava l'anestesia sicchè il dentista lo inviava al CTO di Palermo prescrivendo l'antibiotico Augmentin previo consulto con il pediatra. Tale diario clinico, depositato da in seno alla memoria ex art. 183 co. Controparte_1
6 n. 2 c.p.c. non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli appellanti e conferma la rappresentazione dei fatti storici posta in essere dall'appellato sin dall'atto di costituzione in giudizio, ovvero che il paziente si era recato da lui nel Febbraio 2012 per la cura di carie dentarie e che soltanto nel Luglio 2012 faceva nuovamente accesso al suo studio per la presenza di un ascesso e che, infine, non essendo collaborante veniva inviato al CTO di Palermo per le cure del caso, previa indicazione di assunzione del farmaco Augmentin.
Ebbene, il CTU dott. prendendo le mosse da tale ricostruzione storica e clinica Persona_3 dei fatti, ha escluso tanto la sussistenza di colpa professionale del dott. , quanto il Controparte_1 nesso di causalità tra il suo operato ed il danno lamentato dagli attori/appellanti dagli stessi ricondotto alla mancata prescrizione di corretta ed adeguata terapia antibiotica e cortisonica ed all'inadeguato trattamento chirurgico dell'ascesso, il quale si sarebbe diffuso coinvolgendo il tessuto osseo mandibolare provocando, quindi, una osteomielite. Sul punto questo Collegio, sulla base della documentazione clinica agli atti, intende aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU in primo grado, in quanto del tutto coerenti all'esatta cronologia degli eventi che hanno riguardato il piccolo , nonché corroborate Persona_2 da adeguate spiegazioni scientifiche e confermate dalla relazione di dimissione di
[...]
redatta dall'ospedale Bambin Gesù ove lo stesso è stato successivamente Persona_2 ricoverato dal mese di Ottobre 2012 al mese di Dicembre 2012 e poi dimesso con la diagnosi di osteomielite cronica non batterica della mandibola.
In particolare, dalla documentazione clinica agli atti emerge che soltanto in data 17/08/2012 (nonostante tale indicazione venisse data dal in data 6/7/2012) il minore faceva accesso CP_1 al P.S. di Odontostomatologia P.O. CTO di Palermo ove veniva sottoposto ad anestesia generale e avulsione di due denti decidui” e dimesso con la diagnosi “necrosi pulpare, colore dimissione verde”. Ancora a quella data, pertanto, alcuna diagnosi di osteomielite cronica veniva posta in essere dai sanitari.
In data 20/08/2012 si recava al P.O. “S. Giovanni di Dio” di Agrigento con diagnosi di accettazione “ascesso dentario arcata inferiore dx”. “Anamnesi: in data 17/08/12 intervento di estrazione di due denti decidui (molari) per necrosi pulpare – trattata in profilassi con antibiotico terapia. Dopo 5 gg dall'intervento comparsa di tumefazione nell'arcata gengivale dx sede di una estrazione, pertanto in data 24/08 inizia nuovamente trattamento antibiotico (Amoxicillina?) senza beneficio. Si ricovera per le cure del caso”. Dal verbale n° 092006 del P.S. Pediatrico - P.O. V. Cervello di Palermo datato 05/09/2012 si evince altresì, che il minore “ dalla Per_4 odontostomatologia del CTO richiesta ricovero per ascesso flemmone post-estrazione dentaria”
Infine, soltanto in data 22 Settembre 2012 si ha, per la prima volta, la diagnosi di osteomielite cronica mandibola (cfr. scheda operatoria chirurgia plastica del P.O. “Villa Sofia” di Palermo datato 22/09/2012), laddove viene effettuato intervento di osteotomia alveolo mandibolare con avulsione 35 germe definitivo”. Sottoposto ad ulteriori accertamenti strumentali presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo, il minore viene dimesso in data 6/10/2012 con la diagnosi infiammazioni della mascella...diagnosi secondaria: portatore di altre malattie batteriche specificate ed il successivo referto dell'esame istologico dell'U.O. di anatomia Patologica dell' Azienda Ospedaliera “ Villa Sofia Cervello” di Palermo datato 12/10/2012 riporta la seguente conclusione: “quadro istologico compatibile con osteomielite in fase sub-acuta”.
Infine, il minore giungeva presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in data 16/10/2012 dove veniva ricoverato in chirurgia plastica dal 16/10 al 26/10 e successivamente presso il Dipartimento di Immunoinfettivologia pediatrica per le cure e gli accertamenti del caso. L'esame istologico posto in essere presso il Bambin Gesù evidenziava un processo osteomielitico sostenuto da eziopatogenesi autoinfiammatoria. Alle dimissioni dal predetto presidio ospedaliero, pertanto, la diagnosi del minore era: osteomielite cronica non batterica della mandibola.
Tale essendo il decorso clinico della patologia riscontrata nel minore, deve escludersi qualunque nesso eziologico tra la condotta dell'odontoiatra ove il minore si è recato per la cura, prima di carie e successivamente di un ascesso, e la diagnosi di osteomielite cronica non batterica della mandibola. Sul punto, può concordarsi con le conclusioni cui è giunto il CTU il quale ha ritenuto interrotto il nesso causale tra la condotta del medico e la predetta diagnosi che nemmeno era stata posta al momento dell'accesso del minore al PS di Odontostomatologia P.O. CTO di Palermo in data 17/08/2012.
Né gli attori/appellanti hanno sul punto adeguatamente provato i danni che potessero essere causalmente ricollegati all'operato del medico.
Sul punto, e venendo al primo motivo di appello, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova nel caso di specie. Non vi è, infatti, alcuna prova che la condotta del medico sia causalmente connessa con il danno subito dal minore e che gli appellanti riconducono alla diagnosi di osteomielite cronica non batterica della mandibola in definitiva posta dai sanitari dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma dopo svariati accertamenti strumentali e consulti specialistici. Né alcun rilievo può essere attribuito alla dedotta mancanza di cartella clinica del paziente la quale, come anche chiarito dal CTU, il dentista non è tenuto a redigere. Sul punto, peraltro, occorre precisare che in tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16737). Nel caso che ci occupa, anche alla luce della relazione medica redatta dai sanitari dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma agli atti, deve escludersi che la condotta dell'appellato abbia in qualche modo concorso nel determinare l'insorgere della patologia del minore. La diagnosi è stata, infatti, di osteomielite autoinfiammatoria con esclusione di una patogenesi su base infettiva. Come chiarito dal CTU, trattasi di una patologia appartenente alle sindromi autoinfiammatorie, caratterizzate dalla ricorrenza di focolai sterili di osteomielite.….l'esordio avviene prevalentemente in età pediatrica e il decorso spesso è cronico. Sebbene l'eziopatogenesi nella maggior parte dei casi non sia ancora nota, sembra essere un difetto genetico a carico dei meccanismi dell'immunità innata a favorire una periodica attivazione della flogosi”.
Peraltro, e venendo infine al quarto motivo di appello, deve convenirsi con il Giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di alcun danno conseguente alla violazione del consenso informato. Non può, infatti, addebitarsi al medico (come vorrebbero gli appellanti) la ritardata diagnosi di osteomielite cronica non batterica, non potendo ritenersi che lo stesso, sulla base di una mera visita anatomica, potesse diagnosticare una tale patologia (riscontrata, peraltro, soltanto all'esito dell'esame istologico posto in essere presso l'Ospedale Villa Sofia). Né tale violazione può essere fonte di risarcimento ex sé considerata, senza cioè la prova del danno da essa effettivamente derivante (Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n.17649).
In definitiva, la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Rigetta l'appello; - Condanna e al pagamento, in favore di delle Parte_1 Persona_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 7.05.2025.
Palermo, 15/05/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo