CASS
Sentenza 7 febbraio 2022
Sentenza 7 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2022, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UL TA, nato in [...], il [...]; UL jamel, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 29/4/2021 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4250 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 02/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di UL TA e UL AM per i reati di rissa aggravata e di lesioni volontarie aggravate. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. I ricorrenti lamentano essenzialmente l'omessa confutazione delle specifiche censure mosse con il gravame di merito alla motivazione della pronunzia di primo grado, alla quale la Corte, invece, si sarebbe limitata ad aderire, di fatto stravolgendo la stessa funzione del giudizio d'appello ed omettendo di sanare le lacune della sentenza appellata. In particolare, seppure sollecitato sul punto, non avrebbe spiegato le ragioni della ritenuta attendibilità della versione dei fatti fornita dai corissanti appartenenti alla fazione contrapposta a quella degli imputati e non quella di questi ultimi, i quali hanno sostenuto di essere stati gratuitamente aggrediti e di essersi solo difesi, tanto più che la stessa avrebbe trovato conforto nelle dichiarazioni dell'unico teste terzo, ossia l'esercente del bar teatro della vicenda. Nemmeno la Corte avrebbe rivelato le ragioni del mancato assorbimento del reato di lesioni di cui al capo D) in quello di rissa e del denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disatte:si. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondate2:za degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, 'infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 2 L'impugnazione deve, quindi, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudichino una ragionevole durata del processo. E' peraltro escluso che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità del gravame di merito, posto che il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, fermo restando che l'impugnazione sia connotata da motivi basati su argomenti che risultino strettamente collegati agli accertamenti del provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In definitiva, laddove ritenga i motivi d'appello ammissibili in quanto denotati dalla necessaria specificità, il giudice del gravame non può poi, se non contraddicendosi, limitarsi ad aderire alla motivazione della sentenza appellata, esimendosi dalla confutazione delle censure mosse dalla difesa all'apparato argomentativo di quest'ultima. 3. La Corte territoriale non dimostra di aver fatto buon governo di questi consolidati principi avendo sostanzialmente pretermesso il confronto con le critiche rivolte dagli imputati alla pronunzia di primo grado, che pure ha ritenuto sufficientemente specifici da superare il vaglio di ammissibilità. In particolare non ha dimostrato di essersi effettivamente confrontata con le critiche mosse dai ricorrenti alla motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla svalutazione della versione dei fatti fornita da UL TA in riferimento alle dichiarazioni della titolare dell'esercizio commerciale teatro dei fatti che la confermerebbero. La Corte, infatti, ha sostanzialmente ribadito che vi sia stata una rissa. Ma le censure difensive miravano anzitutto a contestare la stessa configurabilità di tale reato, prospettando che le succitate risultanze processuali suggerivano invece come gli imputati fossero stati gratuitamente e proditoriamente aggrediti e si fossero solo difesi. Obiezione cui il giudice dell'appello ha replicato limitandosi a ricordare le condizioni per la configurabilità dell'esimente della legittima difesa in caso di rissa, senza però esplicitare le ragioni per cui la stessa non 3 ricorrerebbe nel caso di specie e perché il compendio dichiarativo menzionato in precedenza, per contenuto o attendibilità, non ne comproverebbe invece i presupposti. 4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, rimanendo assorbite nell'accoglimento della prima doglianza proposta dai ricorrenti le altre non esaminate in questa sede e che spetterà al giudice del rinvio esaminare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso il 2/12/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4250 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 02/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di UL TA e UL AM per i reati di rissa aggravata e di lesioni volontarie aggravate. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. I ricorrenti lamentano essenzialmente l'omessa confutazione delle specifiche censure mosse con il gravame di merito alla motivazione della pronunzia di primo grado, alla quale la Corte, invece, si sarebbe limitata ad aderire, di fatto stravolgendo la stessa funzione del giudizio d'appello ed omettendo di sanare le lacune della sentenza appellata. In particolare, seppure sollecitato sul punto, non avrebbe spiegato le ragioni della ritenuta attendibilità della versione dei fatti fornita dai corissanti appartenenti alla fazione contrapposta a quella degli imputati e non quella di questi ultimi, i quali hanno sostenuto di essere stati gratuitamente aggrediti e di essersi solo difesi, tanto più che la stessa avrebbe trovato conforto nelle dichiarazioni dell'unico teste terzo, ossia l'esercente del bar teatro della vicenda. Nemmeno la Corte avrebbe rivelato le ragioni del mancato assorbimento del reato di lesioni di cui al capo D) in quello di rissa e del denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disatte:si. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondate2:za degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, 'infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 2 L'impugnazione deve, quindi, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudichino una ragionevole durata del processo. E' peraltro escluso che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità del gravame di merito, posto che il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, fermo restando che l'impugnazione sia connotata da motivi basati su argomenti che risultino strettamente collegati agli accertamenti del provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In definitiva, laddove ritenga i motivi d'appello ammissibili in quanto denotati dalla necessaria specificità, il giudice del gravame non può poi, se non contraddicendosi, limitarsi ad aderire alla motivazione della sentenza appellata, esimendosi dalla confutazione delle censure mosse dalla difesa all'apparato argomentativo di quest'ultima. 3. La Corte territoriale non dimostra di aver fatto buon governo di questi consolidati principi avendo sostanzialmente pretermesso il confronto con le critiche rivolte dagli imputati alla pronunzia di primo grado, che pure ha ritenuto sufficientemente specifici da superare il vaglio di ammissibilità. In particolare non ha dimostrato di essersi effettivamente confrontata con le critiche mosse dai ricorrenti alla motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla svalutazione della versione dei fatti fornita da UL TA in riferimento alle dichiarazioni della titolare dell'esercizio commerciale teatro dei fatti che la confermerebbero. La Corte, infatti, ha sostanzialmente ribadito che vi sia stata una rissa. Ma le censure difensive miravano anzitutto a contestare la stessa configurabilità di tale reato, prospettando che le succitate risultanze processuali suggerivano invece come gli imputati fossero stati gratuitamente e proditoriamente aggrediti e si fossero solo difesi. Obiezione cui il giudice dell'appello ha replicato limitandosi a ricordare le condizioni per la configurabilità dell'esimente della legittima difesa in caso di rissa, senza però esplicitare le ragioni per cui la stessa non 3 ricorrerebbe nel caso di specie e perché il compendio dichiarativo menzionato in precedenza, per contenuto o attendibilità, non ne comproverebbe invece i presupposti. 4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, rimanendo assorbite nell'accoglimento della prima doglianza proposta dai ricorrenti le altre non esaminate in questa sede e che spetterà al giudice del rinvio esaminare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso il 2/12/2021