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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2024, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 262/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
dott. Anna ADAMO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 262/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
16.9.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza in data 16.9.2024 e vertente
TRA
RT codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CALIRI Antonino del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in S. Teresa di Riva (via
F. Crispi n. 227); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
CP_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PIMPO Antonina del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via T. Cannizzaro n. 104); pec: ; Email_2
APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: modifica delle condizioni disposte in sede di riconoscimento ex art. 316 bis C.C. di concorso nel mantenimento di prole in età minore (ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Preliminarmente, stante l'espressa richiesta, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata attesa la fondatezza dell'interposta impugnazione (fumus boni iuris) e ritenuto che, ad ogni modo, dall'esecuzione della Sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile (periculum in mora); 2) Nel merito, accogliere l'appello, e per l'effetto, riformare in toto la Sentenza n. 357/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 16/02/2024, pubblicata il 19/02/2024, notificata il successivo 20/02/2024; 3) Conseguentemente confermare l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, in data 05/07/2017 e per l'effetto, ritenere e dichiarare tenuta, la IG.ra , a versare in favore CP_1 dell'appellante, la somma di e 90,00 mensile quale contributo per il mantenimento dei tre nipoti , Persona_1
e 4) Condannare la convenuta a spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio …”. Per_2 Per_3
Per parte appellata:
“… 1) Ritenere e dichiarare inammissibile improponibile ed improcedibile l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, rigettare le richieste di parte avversaria. 2) Emettere a carico dell'appellante, signora RT
, ed in favore dell'appellata, IG.ra , ogni e qualsiasi altra statuizione, ordine e condanna,
[...] CP_1 comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame e a quanto esposto nella superiore narrativa. 3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Si dà atto che il rappresentante dell' ritualmente notiziato della pendenza della Controparte_2 presente iscrizione, con nota del 26.3.2024 ha chiesto il rigetto dei petita di cui all'atto d'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato ed iscritto a ruolo in data 20.3.2024 ed antea notificato in data 15.3.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte RT CP_1 parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima con sentenza n. 357 emessa in data 19.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 4325/2023 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di modifica delle condizioni di cui al precedente decreto del 5.7.2017 emesso ex art. 316 bis C.C. (quale resistente) il rigetto della domanda promossa dalla (per la revoca dell'avvenuta attribuzione dell'obbligo al CP_1 concorso nel mantenimento della prole della ex art. 316 bis C.C. a carico dell'attrice, Pt_1 quale nonna paterna, con condanna conseguente alla corresponsione dell'importo di euro 90 mensili per ognuno dei nipoti de quibus, a nome e lamentava Persona_1 Per_2 Per_3 che ingiustamente l'impugnata sentenza:
1. aveva disatteso le proprie domande e difese, in parte qua, ed accolto il petitum della
(revocando il superiore obbligo), e ciò, in specifico, negando ingiustamente “… con CP_1 motivazione assertoria ed apparente (…) peraltro affetta dal vizio della illogicità, rilevabile dalla mera lettura della decisione e, maxime, con il travisamento delle risultanze processuali
…” sussisterne i presupposti là dove, in realtà e ben vedere:
1.1. “… il Giudice di prime cure valutando erroneamente le dichiarazioni dei redditi prodotte dall'odierna attrice, (dichiarazione dei redditi 2021 pari ad € 1488,00; redditi 2022 pari ad € 2760,00 e redditi 2023 pari € 3788,00) ha asseritamente evidenziato una crescita economica in capo alla stessa, obliterando di considerare che, comunque, si tratta di un reddito inadeguato al sostentamento proprio e dei tre figli, considerato che il padre non ha mai versato quanto dovuto, e considerato che l'importo del debito ascende ad € 6.390,00 il tutto unito alle crescenti esigenze dei figli che hanno superato la fase adolescenziale, se si considera che la primogenita ha 17 anni …”;
1.2. “… l'obbligo degli ascendenti nel caso specifico, sussiste, in surroga per le obbligazioni del padre, in considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti, dovendosi per converso stigmatizzare, “il comportamento del padre, non solo elusivo, ma anche doloso” (ex multis Corte di Cass. Civ. Sez I, 16/05/2023 n 13345). Tanto si esplicita per evidenziare l'esito infruttuoso concernente i mancati versamenti da parte del padre per gli anni 2021-2022 ed alla luce altresì della rilevante entità del debito accumulato pari ad € 6390,00 oltre interessi e spese. Ad ulteriore doglianza qui si intende precisare che il padre dei minori non ha versato somma alcuna per il mantenimento dei figli per il mese di febbraio 2024, reiterando l'inadempimento e smentendo clamorosamente quanto esplicitato dal Tribunale in Sentenza che si era peritato di esplicitare siccome infondato il “ timore in capo alla che il possa rendersi nuovamente inadempiente” Pt_1 CP_3
…”;
2. “… ed inopportunamente il Tribunale ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio, per come è noto, liquidate nella somma di € 1305,00 oltre Iva, spese generali e cassa. Quantomeno, in via equitativa, avrebbe dovuto disporre la compensazione delle stesse …”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure in partis quibus con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 16.7.2024 e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1.1., che:
“… La sentenza si fonda sul dato inconfutabile che le condizioni della sono mutate in melius; infatti, i redditi Pt_1 di quest'ultima sono in continua crescita e laddove al momento del decreto la stessa si era appena abilitata all'esercizio della professione forense, oggi risulta ben inserita in un affermato studio professionale. Per non dire che l'appellante ha acquistato la casa in cui vive con i figli con le risorse economiche della di lei madre e che non è costretta a pagare il canone di affitto di Euro 300,00 di cui era gravata al momento dell'emissione del decreto( 2017) …”;
sub 1.2., che:
“… Sul punto la revoca dell'assegno di mantenimento in capo all'appellata è frutto di un adeguato, esaustivo e ben articolato percorso argomentativo effettuato dal Tribunale in sentenza. Merita condivisione la precisazione secondo la quale “ l'art. 147 c.c. impone ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i figli. Tele obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che, se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniale e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro. L'obbligazione degli ascendenti è subordinata e , quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che una dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, né può avere alcuna importanza che il genitore inadempiente sia proprio il figlio degli ascendenti escussi: questi ultimi, infatti, non sono affatto i fideiussori delle obbligazioni che con il matrimonio o con la filiazione i loro discendenti assumono, in quanto solidarietà familiare, nel nostro ordinamento, al di fuori della famiglia nucleare, non comporta mai responsabilità patrimoniale e sussidiaria di carattere generale per i debiti dei discendenti”. È bene ricordare che lavora e versa regolarmente l'assegno di mantenimento stabilito in favore della CP_3 CP
. Non rileva che l' si renda inadempiente perché ai fini dell'accertamento dei presupposti per Pt_1 l'intervento degli ascendenti, non è importante che uno dei genitori si sottragga, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, mentre occorre verificare che entrambi i genitori non abbiano i mezzi necessari per il mantenimento dei figli (incapacità che si potrebbe desumere dalla impossibilità di esperire in modo fruttuoso eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore che non adempia l'obbligo del pagamento dell'assegno). Infine, si evidenzia che l'appellante ha strumentalizzato un piccolo ritardo nel versamento del mese di febbraio per imputare ulteriori inadempimenti, purtroppo il padre, in buonafede, non ha indicato la mensilità cui si riferiva il versamento, a riprova si producono le ricevute di pagamento del periodo compreso dal mese di gennaio 2024 a luglio 2024 (cfr. ricevute pagamento) …”;
sub 2., che:
“… si condivide la linea adottata dal Tribunale che ha seguito il criterio della soccombenza …”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 16.9.2024, celebrata secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data), sulle note di trattazione ritualmente depositate dalle difese delle parti nelle date del 10 e del 13.9.2024, con cui si insisteva nei rispettivi petita quali retro richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma
CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello);
e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.;
e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
II. nulla ostava (e nulla era del resto eccepito) in ordine alla legittimazione della parte appellante a resistere in prime cure ed in questo grado ad agire con la domanda vertente il mantenimento della prole tutta in oggetto, poiché, come ribadito ancorché non di recente dalla Corte di cassazione (con la sentenza della Sez. I n. 21437 del 21/10/2007, con indirizzo in seguito non mutato):
«… il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio;
ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone …»;
ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva infatti il Collegio:
quanto alla censura sub 1.1., che:
- il primo Giudice ha valorizzato (a fondamento della disposta revoca dell'obbligo già imposto alla ) non già il solo dato contestato dall'appellante con la cesura de qua, bensì una CP_1 triplice sopravvenienza, ossia:
il fatto (tuttora incontestato inter partes) che “… , come ammesso dalla stessa CP_3
all'udienza del 13.02.2024, attualmente lavora e non è più disoccupato;
inoltre, Pt_1 lo stesso, almeno dal mese di luglio 2023, corrisponde l'assegno stabilito a favore della
a titolo di contributo al mantenimento della prole …”; Pt_1
l'ulteriore acquisizione per cui “… ha prodotto la dichiarazione dei RT redditi 2023 (relativa all'anno 2022) da cui risulta un reddito annuo di € 3.788,00, quella dei redditi 2022 (relativa all'anno 2021) da cui risulta un reddito annuo di € 2.760,00 e quella dei redditi 2021 (relativa all'anno 2020) da cui risulta un reddito annuo di € 1.488,00, sicché è evidente che i suoi guadagni, ancorché modesti, sono in continua crescita e ciò appare del tutto verosimile, tenuto conto del fatto che al momento della pronuncia del decreto del
05.07.2017 la stessa si era appena abilitata all'esercizio della professione forense, mentre attualmente esercita la professione inserita in un affermato studio professionale …”;
la fruizione per sé e la prole d'alloggio donato alla dalla propria famiglia Pt_1
d'origine, donde “… la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare comporta un evidente risparmio di spesa, non dovendo più la pagare il canone di locazione di € 300,00 Pt_1 mensili che la stessa, in seno al ricorso introduttivo proposto ai sensi dell'art. 316 bis c.c., aveva indicato tra le spese che doveva sostenere …”;
aggiungendo non esser stata data prova d'ulteriore ed infruttuosa attività d'esecuzione forzata contro l'URSO medito tempore (circostanza, questa, ben valutabile – ove sussistente – in rivisitazione critica del superiore decisum ma, come appresso si rileverà, allo stato non provata);
- parte appellante contesta:
quanto alla prima, che la debitoria pendente sull (per l'omessa contribuzione di CP_3 mantenimento di cui è stato gravato), già resa nota al Giudice a quo, non sarebbe stata onorata e che l'inadempimento si sarebbe nuovamente verificato per la rata mensile del febbraio del 2024; assunti entrambi non documentati in atti (il precetto prodotto risalendo al febbraio del
2023);
quanto alla seconda, la sostanziale stagnazione della propria redditività ed incapienza rispetto ai crescenti bisogni della prole in ragione della loro crescita anche anagrafica;
assunti, anche in tal caso, non documentati (sebbene il secondo costituisca, per così dire, notorio);
- parte appellata, in proposito:
ha replicato solo quanto a parte dei rilievi mossi all , producendo copia dei versamenti CP_3 del mantenimento alla prole avvenuti tra il gennaio ed il luglio del 2024 tramite costui;
ha altresì prodotto documentazione (riveniente dalle prime cure) da cui si trae che:
la ha un proprio studio professionale (come da targa al solo suo nome Pt_1 apposta sulla pubblica via, sia pure secondo foto d'epoca e ubicazione del sito imprecisati); il che, sia pure solo in via presuntiva, accredita d'un fumus non esiguo di prospettabile attualità l'inferenza assunta dal primo Giudice circa le prospettive di positivo miglioramento della capacità reddituale della nominata nel tempo a venire (che costei non ha smentito);
dal novembre del 2023 la è in quiescenza, con riduzione conseguente della sua CP_1 disponibilità di liquidità mensile (in quanto ormai da pensione);
a parte dei bisogni della comune prole si è sovvenuto tramite erogazioni della famiglia della;
Pt_1
sicché deve concludersi per l'infondatezza in parte qua del proposto appello;
quanto alla quaestio sub 1.2., che è noto in diritto l'indirizzo ormai solido di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 13345 del 16/5/2023, citata peraltro dall'appellante) secondo cui:
«… L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis C.C. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo …»;
e tale avviso è stato integrato, circa il quantum liquidabile, dalla medesima Sezione nell'ordinanza n. 5242 del 28/2/2024, nel senso che:
«… 5.1 L'art. 316-bis, comma 1, cod. civ. (al pari del precedente art. 148 cod. civ.), nel prescrivere che entrambi i coniugi devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati (Cass. 10901/1991). Ne discende che, nella determinazione di tale contributo, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l'entità del mantenimento, così da assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia …»;
e trattasi d'indirizzo cui, indirettamente, il primo Giudice ha dato continuità puntualizzando, sempre in diritto, che:
“… L'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'art. 316 bis c.c. deve essere, quindi, considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non già a tutela del coniuge del proprio discendente, bensì soltanto a favore dei suoi figli. Tutto ciò rafforza il convincimento che l'espressione legislativa “de qua” (“Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti...”) debba essere intesa nel senso meno oneroso per gli ascendenti e, quindi non solo con evidente esclusione del caso che i genitori si sottraggano, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, ma anche nel senso che nessuno dei due abbia i mezzi necessari …”;
sicché nel caso di lite, non essendovi stato malgoverno di sorta al riguardo e non constando
(come prima rilevato) prova d'impossibilità oggettiva d'adempimento da parte paterna dell'obbligo di mantenimento sullo stesso gravante, anche la superiore doglianza va disattesa per infondatezza.
Resta da dire della censura sub 2., a proposito della quale si rileva che:
- a seguito dell'intervento della sentenza interpretativa di accoglimento n. 77 del 19.4.2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 C.P.C. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di < trattata>> o di <>, ma anche in presenza di>”, è consentito al Giudice oggi compensare le spese tra le parti qualora ricorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ma non intese in senso lato, bensì avendo pur sempre come contesto di riferimento le due ipotesi tipizzate dalla legge, ossia “l'assoluta novità della questione” e/o “il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”;
- ciò si ricava agevolmente dalla lettura della motivazione della sentenza con cui la Consulta, dopo avere rimarcato che il legislatore, nel 2014, ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente, eliminando la precedente clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e prevedendo le due sole suddette ipotesi, ha testualmente argomentato che “però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. (…)”
Il fondamento sotteso all'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – evidenza la Corte Costituzionale – sta:
“nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una <> al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari <> ed <>, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione
– che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni» (…) Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(così testualmente la sentenza n. 77/2018);
- dai tratti salienti della pronuncia del Giudice delle leggi sopra riprodotti si trae come la possibilità oggi di compensare le spese di giudizio in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in virtù di questa pronuncia interpretativa di accoglimento vada intesa correttamente:
non già alla stregua di una clausola avente carattere generale (assimilabile a quella di “giusti motivi” di cui alla precedente norma ex art. 92 C.P.C., né tantomeno a quella di “altre gravi ed eccezionali ragioni” di cui al testo immediatamente precedente alla novella del 2014);
bensì, pur sempre, con riferimento ad ipotesi varie ed atipiche che però abbiano come comune denominatore, come per la fattispecie codificata di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, il fatto che, su una questione dirimente, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
oppure, come per l'altra ipotesi codificata della “assoluta novità della questione”, abbiano come comune denominatore una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (si richiama ancora sul punto, per migliore intelligenza, la motivazione della sentenza de qua) - è poi appena il caso di notare che tale sentenza debba essere presa in considerazione nella contesa in esame stante l'insegnamento giurisprudenziale (così da ultimo Cass. Civ. n. 4360/2019) secondo il quale:
«.. nel caso in cui (…) sia denunciata (…) la violazione dell'art. 92, comma 2, C.P.C., come modificato dal d. l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (…), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo …»;
ragion per cui, in difetto d'emersione di vicende di tal indole nella controversia oggi in riesame, non v'è luogo di sorta per l'accoglibilità della tesi di parte appellante sub 2., che va pertanto essa pure disattesa.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio a pro' di parte appellata.
Spese liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Corte d'appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00 fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00 fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 520,95 totale € 3.993,95
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che detta liquidazione ha avuto luogo:
i. con esclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; in quanto non prevista nel rito camerale e, nel caso, non dovuta in difetto di richieste istruttorie;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”;
pur data l'indole meramente dichiarativa della corrente pronuncia ed in conformità alla pronuncia ultima in subiecta materia di Cass. Sez. III, ordinanza n. 13055 del 25/5/2018 (secondo cui «… L'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto …»);
questa Corte non deve dare “… atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui: «… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …»;
ed infatti, versandosi in tema di controversia cd. esente ex lege dal predetto contributo, trattandosi di mantenimento di prole d'età minore, nulla va statuito al riguardo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 20.3.2024 e notificato in data 15.3.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima emessa al n. 357 in data 19.2.2024 nel procedimento già iscritto al n.
4325/2023 RGAC;
appello proposto da:
RT nei confronti di:
CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.993,95 per onorario, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 15.11.2024
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
dott. Anna ADAMO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 262/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
16.9.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza in data 16.9.2024 e vertente
TRA
RT codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CALIRI Antonino del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in S. Teresa di Riva (via
F. Crispi n. 227); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
CP_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PIMPO Antonina del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via T. Cannizzaro n. 104); pec: ; Email_2
APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: modifica delle condizioni disposte in sede di riconoscimento ex art. 316 bis C.C. di concorso nel mantenimento di prole in età minore (ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Preliminarmente, stante l'espressa richiesta, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata attesa la fondatezza dell'interposta impugnazione (fumus boni iuris) e ritenuto che, ad ogni modo, dall'esecuzione della Sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile (periculum in mora); 2) Nel merito, accogliere l'appello, e per l'effetto, riformare in toto la Sentenza n. 357/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 16/02/2024, pubblicata il 19/02/2024, notificata il successivo 20/02/2024; 3) Conseguentemente confermare l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, in data 05/07/2017 e per l'effetto, ritenere e dichiarare tenuta, la IG.ra , a versare in favore CP_1 dell'appellante, la somma di e 90,00 mensile quale contributo per il mantenimento dei tre nipoti , Persona_1
e 4) Condannare la convenuta a spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio …”. Per_2 Per_3
Per parte appellata:
“… 1) Ritenere e dichiarare inammissibile improponibile ed improcedibile l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, rigettare le richieste di parte avversaria. 2) Emettere a carico dell'appellante, signora RT
, ed in favore dell'appellata, IG.ra , ogni e qualsiasi altra statuizione, ordine e condanna,
[...] CP_1 comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame e a quanto esposto nella superiore narrativa. 3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Si dà atto che il rappresentante dell' ritualmente notiziato della pendenza della Controparte_2 presente iscrizione, con nota del 26.3.2024 ha chiesto il rigetto dei petita di cui all'atto d'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato ed iscritto a ruolo in data 20.3.2024 ed antea notificato in data 15.3.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte RT CP_1 parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima con sentenza n. 357 emessa in data 19.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 4325/2023 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di modifica delle condizioni di cui al precedente decreto del 5.7.2017 emesso ex art. 316 bis C.C. (quale resistente) il rigetto della domanda promossa dalla (per la revoca dell'avvenuta attribuzione dell'obbligo al CP_1 concorso nel mantenimento della prole della ex art. 316 bis C.C. a carico dell'attrice, Pt_1 quale nonna paterna, con condanna conseguente alla corresponsione dell'importo di euro 90 mensili per ognuno dei nipoti de quibus, a nome e lamentava Persona_1 Per_2 Per_3 che ingiustamente l'impugnata sentenza:
1. aveva disatteso le proprie domande e difese, in parte qua, ed accolto il petitum della
(revocando il superiore obbligo), e ciò, in specifico, negando ingiustamente “… con CP_1 motivazione assertoria ed apparente (…) peraltro affetta dal vizio della illogicità, rilevabile dalla mera lettura della decisione e, maxime, con il travisamento delle risultanze processuali
…” sussisterne i presupposti là dove, in realtà e ben vedere:
1.1. “… il Giudice di prime cure valutando erroneamente le dichiarazioni dei redditi prodotte dall'odierna attrice, (dichiarazione dei redditi 2021 pari ad € 1488,00; redditi 2022 pari ad € 2760,00 e redditi 2023 pari € 3788,00) ha asseritamente evidenziato una crescita economica in capo alla stessa, obliterando di considerare che, comunque, si tratta di un reddito inadeguato al sostentamento proprio e dei tre figli, considerato che il padre non ha mai versato quanto dovuto, e considerato che l'importo del debito ascende ad € 6.390,00 il tutto unito alle crescenti esigenze dei figli che hanno superato la fase adolescenziale, se si considera che la primogenita ha 17 anni …”;
1.2. “… l'obbligo degli ascendenti nel caso specifico, sussiste, in surroga per le obbligazioni del padre, in considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti, dovendosi per converso stigmatizzare, “il comportamento del padre, non solo elusivo, ma anche doloso” (ex multis Corte di Cass. Civ. Sez I, 16/05/2023 n 13345). Tanto si esplicita per evidenziare l'esito infruttuoso concernente i mancati versamenti da parte del padre per gli anni 2021-2022 ed alla luce altresì della rilevante entità del debito accumulato pari ad € 6390,00 oltre interessi e spese. Ad ulteriore doglianza qui si intende precisare che il padre dei minori non ha versato somma alcuna per il mantenimento dei figli per il mese di febbraio 2024, reiterando l'inadempimento e smentendo clamorosamente quanto esplicitato dal Tribunale in Sentenza che si era peritato di esplicitare siccome infondato il “ timore in capo alla che il possa rendersi nuovamente inadempiente” Pt_1 CP_3
…”;
2. “… ed inopportunamente il Tribunale ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio, per come è noto, liquidate nella somma di € 1305,00 oltre Iva, spese generali e cassa. Quantomeno, in via equitativa, avrebbe dovuto disporre la compensazione delle stesse …”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure in partis quibus con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 16.7.2024 e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1.1., che:
“… La sentenza si fonda sul dato inconfutabile che le condizioni della sono mutate in melius; infatti, i redditi Pt_1 di quest'ultima sono in continua crescita e laddove al momento del decreto la stessa si era appena abilitata all'esercizio della professione forense, oggi risulta ben inserita in un affermato studio professionale. Per non dire che l'appellante ha acquistato la casa in cui vive con i figli con le risorse economiche della di lei madre e che non è costretta a pagare il canone di affitto di Euro 300,00 di cui era gravata al momento dell'emissione del decreto( 2017) …”;
sub 1.2., che:
“… Sul punto la revoca dell'assegno di mantenimento in capo all'appellata è frutto di un adeguato, esaustivo e ben articolato percorso argomentativo effettuato dal Tribunale in sentenza. Merita condivisione la precisazione secondo la quale “ l'art. 147 c.c. impone ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i figli. Tele obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che, se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniale e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro. L'obbligazione degli ascendenti è subordinata e , quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che una dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, né può avere alcuna importanza che il genitore inadempiente sia proprio il figlio degli ascendenti escussi: questi ultimi, infatti, non sono affatto i fideiussori delle obbligazioni che con il matrimonio o con la filiazione i loro discendenti assumono, in quanto solidarietà familiare, nel nostro ordinamento, al di fuori della famiglia nucleare, non comporta mai responsabilità patrimoniale e sussidiaria di carattere generale per i debiti dei discendenti”. È bene ricordare che lavora e versa regolarmente l'assegno di mantenimento stabilito in favore della CP_3 CP
. Non rileva che l' si renda inadempiente perché ai fini dell'accertamento dei presupposti per Pt_1 l'intervento degli ascendenti, non è importante che uno dei genitori si sottragga, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, mentre occorre verificare che entrambi i genitori non abbiano i mezzi necessari per il mantenimento dei figli (incapacità che si potrebbe desumere dalla impossibilità di esperire in modo fruttuoso eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore che non adempia l'obbligo del pagamento dell'assegno). Infine, si evidenzia che l'appellante ha strumentalizzato un piccolo ritardo nel versamento del mese di febbraio per imputare ulteriori inadempimenti, purtroppo il padre, in buonafede, non ha indicato la mensilità cui si riferiva il versamento, a riprova si producono le ricevute di pagamento del periodo compreso dal mese di gennaio 2024 a luglio 2024 (cfr. ricevute pagamento) …”;
sub 2., che:
“… si condivide la linea adottata dal Tribunale che ha seguito il criterio della soccombenza …”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 16.9.2024, celebrata secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data), sulle note di trattazione ritualmente depositate dalle difese delle parti nelle date del 10 e del 13.9.2024, con cui si insisteva nei rispettivi petita quali retro richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma
CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello);
e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.;
e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
II. nulla ostava (e nulla era del resto eccepito) in ordine alla legittimazione della parte appellante a resistere in prime cure ed in questo grado ad agire con la domanda vertente il mantenimento della prole tutta in oggetto, poiché, come ribadito ancorché non di recente dalla Corte di cassazione (con la sentenza della Sez. I n. 21437 del 21/10/2007, con indirizzo in seguito non mutato):
«… il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio;
ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone …»;
ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva infatti il Collegio:
quanto alla censura sub 1.1., che:
- il primo Giudice ha valorizzato (a fondamento della disposta revoca dell'obbligo già imposto alla ) non già il solo dato contestato dall'appellante con la cesura de qua, bensì una CP_1 triplice sopravvenienza, ossia:
il fatto (tuttora incontestato inter partes) che “… , come ammesso dalla stessa CP_3
all'udienza del 13.02.2024, attualmente lavora e non è più disoccupato;
inoltre, Pt_1 lo stesso, almeno dal mese di luglio 2023, corrisponde l'assegno stabilito a favore della
a titolo di contributo al mantenimento della prole …”; Pt_1
l'ulteriore acquisizione per cui “… ha prodotto la dichiarazione dei RT redditi 2023 (relativa all'anno 2022) da cui risulta un reddito annuo di € 3.788,00, quella dei redditi 2022 (relativa all'anno 2021) da cui risulta un reddito annuo di € 2.760,00 e quella dei redditi 2021 (relativa all'anno 2020) da cui risulta un reddito annuo di € 1.488,00, sicché è evidente che i suoi guadagni, ancorché modesti, sono in continua crescita e ciò appare del tutto verosimile, tenuto conto del fatto che al momento della pronuncia del decreto del
05.07.2017 la stessa si era appena abilitata all'esercizio della professione forense, mentre attualmente esercita la professione inserita in un affermato studio professionale …”;
la fruizione per sé e la prole d'alloggio donato alla dalla propria famiglia Pt_1
d'origine, donde “… la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare comporta un evidente risparmio di spesa, non dovendo più la pagare il canone di locazione di € 300,00 Pt_1 mensili che la stessa, in seno al ricorso introduttivo proposto ai sensi dell'art. 316 bis c.c., aveva indicato tra le spese che doveva sostenere …”;
aggiungendo non esser stata data prova d'ulteriore ed infruttuosa attività d'esecuzione forzata contro l'URSO medito tempore (circostanza, questa, ben valutabile – ove sussistente – in rivisitazione critica del superiore decisum ma, come appresso si rileverà, allo stato non provata);
- parte appellante contesta:
quanto alla prima, che la debitoria pendente sull (per l'omessa contribuzione di CP_3 mantenimento di cui è stato gravato), già resa nota al Giudice a quo, non sarebbe stata onorata e che l'inadempimento si sarebbe nuovamente verificato per la rata mensile del febbraio del 2024; assunti entrambi non documentati in atti (il precetto prodotto risalendo al febbraio del
2023);
quanto alla seconda, la sostanziale stagnazione della propria redditività ed incapienza rispetto ai crescenti bisogni della prole in ragione della loro crescita anche anagrafica;
assunti, anche in tal caso, non documentati (sebbene il secondo costituisca, per così dire, notorio);
- parte appellata, in proposito:
ha replicato solo quanto a parte dei rilievi mossi all , producendo copia dei versamenti CP_3 del mantenimento alla prole avvenuti tra il gennaio ed il luglio del 2024 tramite costui;
ha altresì prodotto documentazione (riveniente dalle prime cure) da cui si trae che:
la ha un proprio studio professionale (come da targa al solo suo nome Pt_1 apposta sulla pubblica via, sia pure secondo foto d'epoca e ubicazione del sito imprecisati); il che, sia pure solo in via presuntiva, accredita d'un fumus non esiguo di prospettabile attualità l'inferenza assunta dal primo Giudice circa le prospettive di positivo miglioramento della capacità reddituale della nominata nel tempo a venire (che costei non ha smentito);
dal novembre del 2023 la è in quiescenza, con riduzione conseguente della sua CP_1 disponibilità di liquidità mensile (in quanto ormai da pensione);
a parte dei bisogni della comune prole si è sovvenuto tramite erogazioni della famiglia della;
Pt_1
sicché deve concludersi per l'infondatezza in parte qua del proposto appello;
quanto alla quaestio sub 1.2., che è noto in diritto l'indirizzo ormai solido di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 13345 del 16/5/2023, citata peraltro dall'appellante) secondo cui:
«… L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis C.C. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo …»;
e tale avviso è stato integrato, circa il quantum liquidabile, dalla medesima Sezione nell'ordinanza n. 5242 del 28/2/2024, nel senso che:
«… 5.1 L'art. 316-bis, comma 1, cod. civ. (al pari del precedente art. 148 cod. civ.), nel prescrivere che entrambi i coniugi devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati (Cass. 10901/1991). Ne discende che, nella determinazione di tale contributo, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l'entità del mantenimento, così da assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia …»;
e trattasi d'indirizzo cui, indirettamente, il primo Giudice ha dato continuità puntualizzando, sempre in diritto, che:
“… L'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'art. 316 bis c.c. deve essere, quindi, considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non già a tutela del coniuge del proprio discendente, bensì soltanto a favore dei suoi figli. Tutto ciò rafforza il convincimento che l'espressione legislativa “de qua” (“Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti...”) debba essere intesa nel senso meno oneroso per gli ascendenti e, quindi non solo con evidente esclusione del caso che i genitori si sottraggano, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, ma anche nel senso che nessuno dei due abbia i mezzi necessari …”;
sicché nel caso di lite, non essendovi stato malgoverno di sorta al riguardo e non constando
(come prima rilevato) prova d'impossibilità oggettiva d'adempimento da parte paterna dell'obbligo di mantenimento sullo stesso gravante, anche la superiore doglianza va disattesa per infondatezza.
Resta da dire della censura sub 2., a proposito della quale si rileva che:
- a seguito dell'intervento della sentenza interpretativa di accoglimento n. 77 del 19.4.2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 C.P.C. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di < trattata>> o di <>, ma anche in presenza di
- ciò si ricava agevolmente dalla lettura della motivazione della sentenza con cui la Consulta, dopo avere rimarcato che il legislatore, nel 2014, ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente, eliminando la precedente clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e prevedendo le due sole suddette ipotesi, ha testualmente argomentato che “però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. (…)”
Il fondamento sotteso all'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – evidenza la Corte Costituzionale – sta:
“nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una <> al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari <> ed <>, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione
– che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni» (…) Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(così testualmente la sentenza n. 77/2018);
- dai tratti salienti della pronuncia del Giudice delle leggi sopra riprodotti si trae come la possibilità oggi di compensare le spese di giudizio in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in virtù di questa pronuncia interpretativa di accoglimento vada intesa correttamente:
non già alla stregua di una clausola avente carattere generale (assimilabile a quella di “giusti motivi” di cui alla precedente norma ex art. 92 C.P.C., né tantomeno a quella di “altre gravi ed eccezionali ragioni” di cui al testo immediatamente precedente alla novella del 2014);
bensì, pur sempre, con riferimento ad ipotesi varie ed atipiche che però abbiano come comune denominatore, come per la fattispecie codificata di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, il fatto che, su una questione dirimente, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
oppure, come per l'altra ipotesi codificata della “assoluta novità della questione”, abbiano come comune denominatore una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (si richiama ancora sul punto, per migliore intelligenza, la motivazione della sentenza de qua) - è poi appena il caso di notare che tale sentenza debba essere presa in considerazione nella contesa in esame stante l'insegnamento giurisprudenziale (così da ultimo Cass. Civ. n. 4360/2019) secondo il quale:
«.. nel caso in cui (…) sia denunciata (…) la violazione dell'art. 92, comma 2, C.P.C., come modificato dal d. l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (…), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo …»;
ragion per cui, in difetto d'emersione di vicende di tal indole nella controversia oggi in riesame, non v'è luogo di sorta per l'accoglibilità della tesi di parte appellante sub 2., che va pertanto essa pure disattesa.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio a pro' di parte appellata.
Spese liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Corte d'appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00 fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00 fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 520,95 totale € 3.993,95
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che detta liquidazione ha avuto luogo:
i. con esclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; in quanto non prevista nel rito camerale e, nel caso, non dovuta in difetto di richieste istruttorie;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”;
pur data l'indole meramente dichiarativa della corrente pronuncia ed in conformità alla pronuncia ultima in subiecta materia di Cass. Sez. III, ordinanza n. 13055 del 25/5/2018 (secondo cui «… L'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto …»);
questa Corte non deve dare “… atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui: «… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …»;
ed infatti, versandosi in tema di controversia cd. esente ex lege dal predetto contributo, trattandosi di mantenimento di prole d'età minore, nulla va statuito al riguardo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 20.3.2024 e notificato in data 15.3.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima emessa al n. 357 in data 19.2.2024 nel procedimento già iscritto al n.
4325/2023 RGAC;
appello proposto da:
RT nei confronti di:
CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.993,95 per onorario, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 15.11.2024
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)