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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 963/22 R.G. Lavoro e previdenza
TRA
e , quest'ultima n.q. di erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Pietro MANZELLA ed
[...] elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Torre del Greco alla Controparte_1 via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Roberta De Stefano
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2022 i ricorrenti, premesso di essere Dirigenti Medici Veterinari dipendenti presso la , allegavano che in seguito alla proposizione di ricorso giudiziario Controparte_1 Con iscritto al n. rg. 1224/20 di questo Tribunale avevano ottenuto in corso di giudizio da parte della il conferimento dell'incarico professionale ai sensi dell'art.27 comma 1 lett. b-c del CCNL 08.06.2000; con sentenza n. 1464/2021 di questo Tribunale, emessa all'esito del procedimento, avevano ottenuto la condanna della al pagamento in loro favore della somma di € 12.292,15 ciascuno, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno ex art. 1218, per la mancata attribuzione della retribuzione minima unificata a far data dal 2018 al 2019.
Con il presente ricorso chiedevano la condanna della al pagamento in loro favore della Controparte_1 somma di € 3.201,93 (data dal differenziale tra quanto pagato nel periodo dal 01.01.2020 al 31.01.2022 a titolo di retribuzione per posizione minima unificata e quanto previsto dal CCNL di riferimento) a titolo di risarcimento del danno per il mancato adeguamento della retribuzione minima unificata, successivo a quello oggetto del primo ricorso, in base agli aumenti stabiliti dal nuovo Ccnl del 2020.
Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio che Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata decisa con la presente sentenza.
*** Nel merito si premette che al dirigente medico che dopo 5 anni matura la valutazione positiva del collegio tecnico deve essere attribuito incarico professionale, con la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale e se del caso con l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore. Ciò si configurava e si configura come un diritto, e la sua lesione comporta il risarcimento del danno.
I ricorrenti allegano che la retribuzione di posizione minima unificata non è stata adeguata agli aumenti previsti dal Ccnl. La ha dato atto di aver proceduto al pagamento “con la delibera 625/2020 questa
ha inteso applicare quanto stabilito a favore della dirigenza dal CCNL 2016/2020 in merito CP_2 all'affidamento degli incarichi. Poiché la delibera è del mese di agosto, i rispettivi riconoscimenti economici sono stati aggiornati sulla stipendialità di settembre con liquidazione degli arretrati a partire dal gennaio 2020 (vedi allegati). I dirigenti ricorrenti, di cui all'oggetto, hanno percepito regolarmente quanto spettante per l'incarico professionale affidato.”
Invero dalla visione dei cedolini degli stipendi dei ricorrenti si evince che dal mese di agosto 2020 non è stata calcolata più la retribuzione di posizione minima unificata, in linea con quanto previsto dall'art 91 co. 3 ccnl 2016-2018, ed è riconosciuta la “retribuzione di posizione fissa”, che è stata pagata dallo stipendio di settembre 2020 con una somma pari a € 423,07 (a volte € 423,08) ad entrambi i dirigenti. Con il cedolino di settembre 2020 sono stati pagati anche gli arretrati di questa voce retributiva, pari a €
3.384,64 (pari a 8 mesi di arretrati, quindi da gennaio ad agosto 2020 compreso), e sono stati trattenuti i pagamenti relativi alla “vecchia” retribuzione di posizione minima unificata. Da febbraio 2021 risulta nel cedolino anche una “indennità di posizione variabile aziendale” pari a € 200,78.
Tuttavia il nuovo Ccnl del 2020 (art.91 Ccnl area sanità in vigore da gennaio 2020) prevede, all'art. 91:
Art. 91. Retribuzione di posizione
Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94
(Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle:
(…)
Incarico professionale di alta specializzazione (art. 18, comma 1, par. II, lett. b) € 6.500,00 (Valore in Euro annui lordi per 13 mesi)
Secondo i conteggi elaborati dai ricorrenti il dovuto mensile, in base al nuovo Ccnl, sarebbe pari a €
541,67. Ma tale calcolo non è corretto in quanto i ricorrenti hanno diviso la somma di € 6.500 per 12 mensilità e poi hanno moltiplicato la somma mensile per 13 mensilità.
Invece si legge nel Ccnl, come sopra riportato, che la somma di € 6.500 è il valore annuo lordo per 13 mensilità. Pertanto per ottenere la somma mensile essa va divisa per 13 mesi e non per 12.
I conteggi vanno quindi rivisti nei seguenti termini: Con
€ 6.500:13= 500 € somma mensile adeguata;
-423, 07 (somma già pagata dalla senza adeguamento)=
€ 76,93 mensili (differenza mensile);
€ 76,93 x 27 mesi= € 2.077,11 € differenza che spettava a ciascuno dei ricorrenti per il periodo indicato in ricorso.
Pertanto il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, e va riconosciuta a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 2.077,11 per mancato adeguamento al nuovo Ccnl.
Le spese di lite esse seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la al pagamento, Controparte_1 in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro € 2.077,11 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cc e per le causali di cui in premessa, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
3. Pone le spese di lite a carico dell' , che liquida in euro 1.700 oltre IVA CPA e Controparte_1 spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 963/22 R.G. Lavoro e previdenza
TRA
e , quest'ultima n.q. di erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Pietro MANZELLA ed
[...] elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Torre del Greco alla Controparte_1 via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Roberta De Stefano
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2022 i ricorrenti, premesso di essere Dirigenti Medici Veterinari dipendenti presso la , allegavano che in seguito alla proposizione di ricorso giudiziario Controparte_1 Con iscritto al n. rg. 1224/20 di questo Tribunale avevano ottenuto in corso di giudizio da parte della il conferimento dell'incarico professionale ai sensi dell'art.27 comma 1 lett. b-c del CCNL 08.06.2000; con sentenza n. 1464/2021 di questo Tribunale, emessa all'esito del procedimento, avevano ottenuto la condanna della al pagamento in loro favore della somma di € 12.292,15 ciascuno, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno ex art. 1218, per la mancata attribuzione della retribuzione minima unificata a far data dal 2018 al 2019.
Con il presente ricorso chiedevano la condanna della al pagamento in loro favore della Controparte_1 somma di € 3.201,93 (data dal differenziale tra quanto pagato nel periodo dal 01.01.2020 al 31.01.2022 a titolo di retribuzione per posizione minima unificata e quanto previsto dal CCNL di riferimento) a titolo di risarcimento del danno per il mancato adeguamento della retribuzione minima unificata, successivo a quello oggetto del primo ricorso, in base agli aumenti stabiliti dal nuovo Ccnl del 2020.
Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio che Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata decisa con la presente sentenza.
*** Nel merito si premette che al dirigente medico che dopo 5 anni matura la valutazione positiva del collegio tecnico deve essere attribuito incarico professionale, con la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale e se del caso con l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore. Ciò si configurava e si configura come un diritto, e la sua lesione comporta il risarcimento del danno.
I ricorrenti allegano che la retribuzione di posizione minima unificata non è stata adeguata agli aumenti previsti dal Ccnl. La ha dato atto di aver proceduto al pagamento “con la delibera 625/2020 questa
ha inteso applicare quanto stabilito a favore della dirigenza dal CCNL 2016/2020 in merito CP_2 all'affidamento degli incarichi. Poiché la delibera è del mese di agosto, i rispettivi riconoscimenti economici sono stati aggiornati sulla stipendialità di settembre con liquidazione degli arretrati a partire dal gennaio 2020 (vedi allegati). I dirigenti ricorrenti, di cui all'oggetto, hanno percepito regolarmente quanto spettante per l'incarico professionale affidato.”
Invero dalla visione dei cedolini degli stipendi dei ricorrenti si evince che dal mese di agosto 2020 non è stata calcolata più la retribuzione di posizione minima unificata, in linea con quanto previsto dall'art 91 co. 3 ccnl 2016-2018, ed è riconosciuta la “retribuzione di posizione fissa”, che è stata pagata dallo stipendio di settembre 2020 con una somma pari a € 423,07 (a volte € 423,08) ad entrambi i dirigenti. Con il cedolino di settembre 2020 sono stati pagati anche gli arretrati di questa voce retributiva, pari a €
3.384,64 (pari a 8 mesi di arretrati, quindi da gennaio ad agosto 2020 compreso), e sono stati trattenuti i pagamenti relativi alla “vecchia” retribuzione di posizione minima unificata. Da febbraio 2021 risulta nel cedolino anche una “indennità di posizione variabile aziendale” pari a € 200,78.
Tuttavia il nuovo Ccnl del 2020 (art.91 Ccnl area sanità in vigore da gennaio 2020) prevede, all'art. 91:
Art. 91. Retribuzione di posizione
Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94
(Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle:
(…)
Incarico professionale di alta specializzazione (art. 18, comma 1, par. II, lett. b) € 6.500,00 (Valore in Euro annui lordi per 13 mesi)
Secondo i conteggi elaborati dai ricorrenti il dovuto mensile, in base al nuovo Ccnl, sarebbe pari a €
541,67. Ma tale calcolo non è corretto in quanto i ricorrenti hanno diviso la somma di € 6.500 per 12 mensilità e poi hanno moltiplicato la somma mensile per 13 mensilità.
Invece si legge nel Ccnl, come sopra riportato, che la somma di € 6.500 è il valore annuo lordo per 13 mensilità. Pertanto per ottenere la somma mensile essa va divisa per 13 mesi e non per 12.
I conteggi vanno quindi rivisti nei seguenti termini: Con
€ 6.500:13= 500 € somma mensile adeguata;
-423, 07 (somma già pagata dalla senza adeguamento)=
€ 76,93 mensili (differenza mensile);
€ 76,93 x 27 mesi= € 2.077,11 € differenza che spettava a ciascuno dei ricorrenti per il periodo indicato in ricorso.
Pertanto il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, e va riconosciuta a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 2.077,11 per mancato adeguamento al nuovo Ccnl.
Le spese di lite esse seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la al pagamento, Controparte_1 in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro € 2.077,11 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cc e per le causali di cui in premessa, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
3. Pone le spese di lite a carico dell' , che liquida in euro 1.700 oltre IVA CPA e Controparte_1 spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti