Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1512 /2023
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE
EX ART.281-SEXIES CPC
Il giorno 3.04.2025 alle ore 11.50, davanti al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, sono presenti:
o per la parte ricorrente l'avv. Carmela L. Scaiella, la quale precisa le conclusioni come da foglio di PC depositato il 31.03.2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declatoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento integrale della domanda: 1) accertare e dichiarare debitrice Parte_1 nei confronti della SI.ra , per le causali di cui al ricorso ex art. 281 decies Parte_2 cpc 08.08.2023 e conseguentemente condannare la resistente contumace al pagamento a favore della ricorrente dell'importo complessivo di €. 13.715,00 oltre interessi maturati dalle singole scadenze, o della maggior o minor somma eventualmente dovuta all'esito dell'espletata istruttoria;
2) accertare e dichiarare la mancata adesione della resistente all'invito di stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, per l'effetto condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento a favore della SI.ra di una somma determinata e da liquidarsi Parte_2 ex officio in via equitativa. Con vittoria di competenze di lite e oneri di legge, oltre C.U. nella misura versata di €. 237,00”
o per la parte resistente, contumace, nessuno compare.
Il difensore del ricorrente discute la causa insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.52 e il difensore dichiara che deve allontanarsi e non presenzierà alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 12.55.
La Spezia, il 3.04.2025
Il GIUDICE
Giulia Marozzi
1512 /2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Giulia Marozzi, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art 281-sexies cpc la seguente
SENTENZA RG 1512 /2023
nella controversia avente RG 1512/2023 tra
, C.F. , residente in Riomaggiore (SP), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela L. Scaiella, domiciliata presso lo studio del difensore in
La Spezia, Via XXIV Maggio 235,
- parte attrice -
CONTRO
, C.F. , residente in [...]– Loc. Albiano Parte_1 C.F._2
RA , Via della Libertà n. 3/B
- parte convenuta - contumace
***
Avente ad oggetto: contratto di cessione d'azienda
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si conformerà al disposto di cui agli artt.
132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., alla stregua dei quali la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., adiva l'intestato ufficio per ottenere Parte_2
l'accertamento del debito di nei suoi confronti per l'importo di €13.715,00, oltre Parte_1 agli interessi maturati, e la condanna al pagamento della suddetta somma. Inoltre, chiedeva la condanna della resistente al versamento di un importo aggiuntivo, da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a causa del rifiuto della debitrice di aderire alla negoziazione assistita.
A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva di aver ceduto alla resistente la propria attività di bar denominata " " mediante rogito notarile del 26 settembre 2019 (cfr. Parte_3 rogito del 26.09.2019). L'accordo prevedeva un corrispettivo di €27.500,00, da corrispondersi in rate mensili di €500,00 con scadenza il 26 di ogni mese. Tuttavia, la iniziava i pagamenti Pt_1 RG 1512 /2023
solo a dicembre 2019 in modo irregolare e discontinuo, per poi interromperli definitivamente il
5 giugno 2022. Alla data dell'ultimo versamento risultava corrisposta la somma complessiva di
€13.785,00, residuando un debito di € 13.715,00 oltre agli interessi.
Nonostante ripetuti solleciti, sia personali che a mezzo legale, la debitrice non forniva alcun riscontro e non ritirava le comunicazioni inviate. Nel tentativo di giungere a una soluzione bonaria, la attivava la procedura di negoziazione assistita ex legge n. 162/2014, ma anche Pt_2 tale invito rimaneva senza esito. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente decideva di adire il
Tribunale per il riconoscimento del proprio credito, depositando la documentazione attestante la cessione dell'attività, i pagamenti ricevuti, i solleciti inviati e l'invito alla negoziazione assistita, riservandosi la produzione di ulteriori prove e testimonianze in giudizio.
All'udienza di comparizione del 20 marzo 2024, la parte convenuta veniva dichiarata contumace e il Giudice disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale al 10 ottobre 2024, successivamente differita al 3 aprile 2025.
All'esito dell'istruttoria, la domanda attrice deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito idonea prova del credito vantato, depositando:
• il rogito notarile del 26 settembre 2019, attestante la cessione dell'attività e l'accordo di pagamento rateale;
• le ricevute di pagamento, dimostranti l'adempimento parziale della debitrice per un importo complessivo di € 13.785,00 a fronte dei € 27.500,00 dovuti;
• la copia della raccomandata dell'11 maggio 2023, con cui veniva formalmente richiesto il saldo del residuo, unitamente alla ricevuta di mancato ritiro della corrispondenza da parte della
Pt_1 RG 1512 /2023
• l'invito alla negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 132/2014, notificato a mani proprie, rimasto privo di riscontro.
Sulla base di tali allegazioni devono ritenersi provate le ragioni poste a fondamento della domanda della ricorrente.
Non può, tuttavia, trovare accoglimento la richiesta di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare il pregiudizio asseritamente subito dalla parte convenuta
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per il processo di cognizione in Euro 2.500,00, tenuto conto del valore della controversia (Euro 13.715), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale), applicati i parametri compresi tra il minimo e il medio;
per il procedimento di mediazione obbligatoria in Euro 1.260,00, per la fase di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- ACCERTA il credito vantato da nei confronti di Parte_2 Pt_1
e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore di
[...] Parte_1
, dell'importo di euro 13.715,00, oltre interessi. Parte_2
- CONDANNA a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidandole in euro 3.760,00. Parte_2
Così deciso in La Spezia, 3.04.2025
IL GIUDICE
Giulia Marozzi