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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in data 6.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2367/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to Carotenuto Domenico, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Del Sarto Rossella, e con CP_1 la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.4.2023, , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di diverse aziende , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
) con mansioni di cuoco e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 cameriere nonché presso altre aziende ( Controparte_8 Controparte_9
, ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_3
MI BU, , , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 [...]
) con mansioni di autista e conducente di mezzi pesanti, ha esposto che, a causa della CP_20 postura assunta, delle frequenti vibrazioni cui era esposto e dell'attività di carico e scarico merci ha contratto le patologie indicate in ricorso;
di conseguenza ha presentato domanda all' di CP_1 riconoscimento della malattia professionale. L'istituto in data 22.1.2020 rigettava la domanda. Orbene, il ricorrente presso di aver già riportato nell'anno 2018 un grado invalidante pari allo 04%, affermava che, a causa della tecnopatia contratta riportava postumi invalidanti in misura quantomeno pari o superiori allo 06%, a decorrere dal 22/01/2020 (data di denuncia M.P.) o dalla data ritenuta di giustizia e pertanto chiedeva al Tribunale adito di condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. alla liquidazione della rendita vitalizia e/o dell'indennizzo del danno biologico, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data ritenuta di giustizia. In data 28.12.2023 si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché CP_1 infondato. In corso di causa il Giudice espletava la prova testimoniale e, all'udienza del 13.3.2025, ritenutone la necessità disponeva CTU medico legale. All'udienza odierna del 6.11.2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e non merita accoglimento. Il sistema di tutela delle malattie professionali è di tipo “misto”, nel senso che si considerano professionali le malattie previste nelle tabelle allegate al T.U. n. 1124/1965, aggiornate con apposito decreto ministeriale, nonché il resto delle altre malattie per le quali il lavoratore riesca comunque a comprovare la riconducibilità di essa all'attività lavorativa. Orbene, gli stati patologici del richiedente sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che è “diabetico in Parte_1 trattamento insulinico da circa 20 anni, con importanti disturbi posturali legati alla neuropatia diabetica e all'amputazione delle dita del piede sinistro circa 5 anni fa è affetto da Artrosi del rachide lombare ed ernia discale L3-L4 che impronta il sacco durale. Non è possibile costruire un rapporto di causalità materiale tra detta patologia e l'attività lavorativa svolta per il passato” Infatti il CTU precisa che non è possibile riconoscere un rapporto di causalità materiale tra l'ernia discale lombare diagnosticata al ricorrente e l'attività lavorativa svolta considerato che, nel caso di specie, qualsiasi delle due tabelle voglia applicarsi, quella dell'agricoltura o dell'industria, non ricorre nessuna delle due voci tabellari. Pertanto, alla luce delle riferite valutazioni peritali, della cui correttezza non è dato dubitare, in quanto ispirate a riconosciuti criteri scientifici, ed a chiari canoni logici, il ricorso va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola il 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in data 6.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2367/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to Carotenuto Domenico, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Del Sarto Rossella, e con CP_1 la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.4.2023, , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di diverse aziende , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
) con mansioni di cuoco e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 cameriere nonché presso altre aziende ( Controparte_8 Controparte_9
, ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_3
MI BU, , , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 [...]
) con mansioni di autista e conducente di mezzi pesanti, ha esposto che, a causa della CP_20 postura assunta, delle frequenti vibrazioni cui era esposto e dell'attività di carico e scarico merci ha contratto le patologie indicate in ricorso;
di conseguenza ha presentato domanda all' di CP_1 riconoscimento della malattia professionale. L'istituto in data 22.1.2020 rigettava la domanda. Orbene, il ricorrente presso di aver già riportato nell'anno 2018 un grado invalidante pari allo 04%, affermava che, a causa della tecnopatia contratta riportava postumi invalidanti in misura quantomeno pari o superiori allo 06%, a decorrere dal 22/01/2020 (data di denuncia M.P.) o dalla data ritenuta di giustizia e pertanto chiedeva al Tribunale adito di condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. alla liquidazione della rendita vitalizia e/o dell'indennizzo del danno biologico, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data ritenuta di giustizia. In data 28.12.2023 si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché CP_1 infondato. In corso di causa il Giudice espletava la prova testimoniale e, all'udienza del 13.3.2025, ritenutone la necessità disponeva CTU medico legale. All'udienza odierna del 6.11.2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e non merita accoglimento. Il sistema di tutela delle malattie professionali è di tipo “misto”, nel senso che si considerano professionali le malattie previste nelle tabelle allegate al T.U. n. 1124/1965, aggiornate con apposito decreto ministeriale, nonché il resto delle altre malattie per le quali il lavoratore riesca comunque a comprovare la riconducibilità di essa all'attività lavorativa. Orbene, gli stati patologici del richiedente sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che è “diabetico in Parte_1 trattamento insulinico da circa 20 anni, con importanti disturbi posturali legati alla neuropatia diabetica e all'amputazione delle dita del piede sinistro circa 5 anni fa è affetto da Artrosi del rachide lombare ed ernia discale L3-L4 che impronta il sacco durale. Non è possibile costruire un rapporto di causalità materiale tra detta patologia e l'attività lavorativa svolta per il passato” Infatti il CTU precisa che non è possibile riconoscere un rapporto di causalità materiale tra l'ernia discale lombare diagnosticata al ricorrente e l'attività lavorativa svolta considerato che, nel caso di specie, qualsiasi delle due tabelle voglia applicarsi, quella dell'agricoltura o dell'industria, non ricorre nessuna delle due voci tabellari. Pertanto, alla luce delle riferite valutazioni peritali, della cui correttezza non è dato dubitare, in quanto ispirate a riconosciuti criteri scientifici, ed a chiari canoni logici, il ricorso va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola il 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza